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Nomina amministratore. Bocciata ... Che succede? Durata mandato?

Se l'assemblea delibera di non rinnovare il mandato all'amministratore corrente, peraltro già protempore (O meglio dire, non approva l'offerta di amministrare per l'anno successivo presentata dall'amministratore corrente) ed in quella assemblea non vi sono altre offerte, cosa succede?Mi risulta che l'amministratore corrente resta in carica protempore sino a che l'assemblea si riunisce nuovamente e delibera di approvare l'offerta di altro amministratore.

Con la normativa vigente quanto dura la nomina... un anno? Qualcuno dice due, di fatto, ma nn ricordo x quale motivo

esatto, l'amministratore resta in carica in prorogatio alle condizioni accettate in precedenza.

L'amministratore dura in carica 1 anno, eventualmente rinnovabile per la stessa durata.

Grazie Josefat. "Alle condizioni accettate in precedenza" vuol dire che non può pretendere aumenti ad esempio? La situazione di protempore cosi creatasi ha un limite legale di durata, fino a quando può durare?

Cosa vuol dire "eventualmente rinnovabile per la stessa durata."? L'assemblea ovviamente può riaccettare l'offerta per l'anno successivo, ma "rinnovabile" cosa si intende, in quale caso, come?

Grazie Josefat. "Alle condizioni accettate in precedenza" vuol dire che non può pretendere aumenti ad esempio? La situazione di protempore cosi creatasi ha un limite legale di durata, fino a quando può durare?

Cosa vuol dire "eventualmente rinnovabile per la stessa durata."? L'assemblea ovviamente può riaccettare l'offerta per l'anno successivo, ma "rinnovabile" cosa si intende, in quale caso, come?

esatto,

la prorogatio non ha limite di tempo, dura fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore, salvo che l'interessato non richieda al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario perché impossibilitato a continuare.

per eventualmente rinnovabile intendo che dopo il primo anno l'incarico si intende rinnovato per un altro anno, salvo che i condomini non decidano di revocarlo e nominare un nuovo amministratore.

esatto,

la prorogatio non ha limite di tempo, dura fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore, salvo che l'interessato non richieda al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario perché impossibilitato a continuare.CON "IMPOSSIBILITATO" S'INTENDE CAUSA NON DIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRATORE PROTEMPORE (TIPO CHIUDE L'ATTIVITÀ, O SALUTE,...) O ANCHE MENO?

per eventualmente rinnovabile intendo che dopo il primo anno l'incarico si intende rinnovato per un altro anno, salvo che i condomini non decidano di revocarlo e nominare un nuovo amministratore.

QUINDI è LA LEGGE CHE PREVEDE IL RINNOVO AUTOMATICO PER UN ANNO?

SALVO "REVOCARLO E NOMINARE NUOVO" O ANCHE SOLO REVOCARLO (COME VISTO SOPRA)?

NEL MIO CASO LA NOMINA RISALE AL 2014, POI NESSUNA ASSEMBLEA È STATA più TENUTA CON TALE PUNTO ALL ODG (INCREDIBILE MA VERO). IL PUNTO VERRÀ DISCUSSO PER LA PRIMA VOLTA ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA TRa22 gg. PENSI POSSA VALERE Ancora IL RINNOVO AUTOMATICO o essendo già protempore non può valere?

QUINDI è LA LEGGE CHE PREVEDE IL RINNOVO AUTOMATICO PER UN ANNO?

SALVO "REVOCARLO E NOMINARE NUOVO" O ANCHE SOLO REVOCARLO (COME VISTO SOPRA)?

NEL MIO CASO LA NOMINA RISALE AL 2014, POI NESSUNA ASSEMBLEA È STATA più TENUTA CON TALE PUNTO ALL ODG (INCREDIBILE MA VERO). IL PUNTO VERRÀ DISCUSSO PER LA PRIMA VOLTA ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA TRa22 gg. PENSI POSSA VALERE Ancora IL RINNOVO AUTOMATICO o essendo già protempore non può valere?

il rinnovo dopo il primo anno è previsto dal codice art. 1129.

Nel tuo caso non si può parlare di rinnovo automatico, visto che la nomina risale al 2014, anzi avreste dovuto richiedere la revoca per non aver presentato i bilanci nei termini durante questi anni.

Alla prossima assemblea o riconfermate la sua nomina, oppure lo revocate.

Chiarissimo. Grazie. Sopra ho inserito un quesito anche nel quote. Mi sa che non l'hai visto.

Chiarissimo. Grazie. Sopra ho inserito un quesito anche nel quote. Mi sa che non l'hai visto.

qual'è il quesito, non lo vedo.

Eccolo qui, è la parte in STAMPATELLO.

 

Citazione Originariamente Scritto da JOSEFAT Visualizza Messaggio

esatto,

la prorogatio non ha limite di tempo, dura fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore, salvo che l'interessato non richieda al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario perché impossibilitato a continuare.CON "IMPOSSIBILITATO" S'INTENDE CAUSA NON DIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRATORE PROTEMPORE (TIPO CHIUDE L'ATTIVITÀ, O SALUTE,...) O ANCHE MENO?

per eventualmente rinnovabile intendo che dopo il primo anno l'incarico si intende rinnovato per un altro anno, salvo che i condomini non decidano di revocarlo e nominare un nuovo amministratore.

Eccolo qui, è la parte in STAMPATELLO.

 

Citazione Originariamente Scritto da JOSEFAT Visualizza Messaggio

esatto,

la prorogatio non ha limite di tempo, dura fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore, salvo che l'interessato non richieda al tribunale la nomina di un amministratore giudiziario perché impossibilitato a continuare.CON "IMPOSSIBILITATO" S'INTENDE CAUSA NON DIPENDENTE DALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRATORE PROTEMPORE (TIPO CHIUDE L'ATTIVITÀ, O SALUTE,...) O ANCHE MENO?

per eventualmente rinnovabile intendo che dopo il primo anno l'incarico si intende rinnovato per un altro anno, salvo che i condomini non decidano di revocarlo e nominare un nuovo amministratore.

1) per impossibilitato si intende qualsiasi causa che possa impedire di continuare ad amministratore, in ogni caso potrebbe anche essere la semplice volontà dell'amministratore a non voler più continuare a gestire un determinato condominio.

2) esatto, dopo il primo anno se nessuno richiede la revoca l'incarico è rinnovato per un altro anno.

La cosa della prorogatio, salvo impossibilità, non mi è chiara. è obbligatoria per legge in base a quale norma? Se lo è non può certo essere la mera volontà dell'amministratore in prorogatio exlege ( a configurare l IMPOSSIBILITA ad amministrare quel condominio) a togliere l'obbligo sancito dalla norma.

Ho trovato risposta. --link_rimosso--

È evidente che la volontà del amministratore non è sufficiente a superare l'obbligo di non prorogatio Imperii statuita dall'art. 1129

Se l'assemblea delibera di non rinnovare il mandato all'amministratore corrente, peraltro già protempore (O meglio dire, non approva l'offerta di amministrare per l'anno successivo presentata dall'amministratore corrente) ed in quella assemblea non vi sono altre offerte, cosa succede?Mi risulta che l'amministratore corrente resta in carica protempore sino a che l'assemblea si riunisce nuovamente e delibera di approvare l'offerta di altro amministratore.

Con la normativa vigente quanto dura la nomina... un anno? Qualcuno dice due, di fatto, ma nn ricordo x quale motivo

M'inserisco dando il mio punto di vista:

"O meglio dire, non approva l'offerta di amministrare per l'anno successivo presentata dall'amministratore corrente"

Allora l'amministratore proseguirà in prorogatio fino a nuova nomina da parte dell'assemblea o dell'Autorità Giudiziaria ove possibile (eventualmente anche su suo ricorso, qualora si rendesse dimissionario). Non essendo stato approvato il compenso, a mio modo di vedere, egli non potrà considerare ancora vigente quello approvato per l'anno precedente, ma questo sarà un indicatore per la richiesta giudiziale di liquidazione del compenso in assenza di accordo tra le parti (art. 1709 c.c.).

In realtà all'oggetto il punto è descritto come "conferma o revoca amministratore". È solo fuorviante o cambia qualcosa rispetto a quanto previsto dal cc? Opto per la prima

In realtà all'oggetto il punto è descritto come "conferma o revoca amministratore". È solo fuorviante o cambia qualcosa rispetto a quanto previsto dal cc? Opto per la prima

Andrebbe letto anche il verbale per capire quale volontà è stata verbalizzata. In assenza di indicazioni sulla revoca dovrebbe potersi dire che rispetto alla prorogatio non si hanno problemi, ma che non c'è accordo sul compenso. Ribadisco, però, che questa indicazione ha pura valenza teorica.

In realtà all'oggetto il punto è descritto come "conferma o revoca amministratore". È solo fuorviante o cambia qualcosa rispetto a quanto previsto dal cc? Opto per la prima

MIA OPINIONE

Con quell'ordine del giorno possono verificarsi i seguenti casi:

1) L'amministratore è confermato

2) L'amministratore è revocato e si nomina un nuovo amministratore

3) L'amministratore è revocato ma non si riesce a nominare un nuovo amministratore

4) L'amministratore non è ne confermato ne revocato perchè mancano i millesimi necessari per conferma revoca e nomina

 

1) Se l'amministratore è confermato non c'è discussione

2) Anche nel caso in cui si riesce contestualmente a revocare il vecchio e nominare il nuovo non c'è discussione.

3) Se l'amministratore è revocato ma non si riesce a trovare la maggioranza per nominarne uno nuovo, il vecchio resta in carica in "prorogatio imperii" e qualsiasi condòmino potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un amministratore giudiziario

4) Se l'assemblea non riesce a confermare il vecchio ma non riesce nemmeno a revocarlo, l'amministratore si intenderà confermato per egual periodo (la novità sta proprio nel fatto che a fronte dell'incapacità dell'assemblea di riuscire a revocare, non si possono più intasare i Tribunali e richiedere nomine giudiziali).

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