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remejo

Musica proveniente dal bar in condominio

Al piano terreno del condominio esiste un bar che diffonde musica al suo interno ma che disturba i condomini al primo piano. Regolamento assembleare non ne parla. Che può fare un amministratore? É solo un rapporto tra privati?

E' solo un rapporto tra privati, l'amministratore potrebbe sensibilizzare il gestore del bar a tenere la musica ad un volume tale da non disturbare i vicini condomini.

il Privato può però richiedere al comune di fare la rilevazione del rumore, che se troppo alto inervengono con il proprietario del bar.

Alcuno condomini vorrebbero modificare il regolamento inserendo l'obbligo a non diffondere musica di radio Tv ecc... ad alto volume ma , ammesso che si faccia, poi l'amministratore diverrebbe parte in causa richiamando il condomino al rispetto del regolamento oppure continuerebbe ad essere una faccenda tra privati?

Se inserita nel regolamento l'amministratore deve curare l'osservanza, per cui potrà sollecitare il proprietario ad osservare questo regolamento magari contenente un'eventuale sanzione per chi non lo osserva.

 

Sanzioni per violazione del regolamento: a decidere è l’assemblea.

Ora la norma prevede espressamente che la sanzione per la violazione del regolamento, è deliberata dall’assemblea con la maggioranza ex art. 1136, II comma c.c. (maggioranza degli intervenuti ed almeno metà del valore dell’edificio). Il rimedio per il “sanzionato” rimane quindi quello di procedere all’impugnazione dell’eventuale relativa delibera ex art. 1137 c.c..

Se ne desume quindi che sempre all’assemblea spetti il compito di deliberare in merito all’entità della sanzione naturalmente entro i limiti previsti dalla norma (fino ad euro 200 e fino ad euro 800 in caso di recidiva).

--link_rimosso--

Direi che è quantomeno "difficile" constatare l'eccessivo rumore da parte del singolo quindi la trovo una cosa inutile modificare il regolamento in tal senso, in quanto va dimostrato che si produceva eccessivo rumore.........quindi cosa si fa ogni condomino si dota di apposito apparecchio???oppure l'amministratore esce a verificare ogni volta che c'è eccessivo rumore??

 

Non ci sono soluzioni a livello condominiale è una faccenda tra privati!!

Se ne era già parlato anni fa;

 

https://www.condominioweb.com/archivio_forum/bar-sotto-casa-rumoroso-38883/

 

Inoltre c'è questa sentenza per bar rumoroso da avventori (ma il problema è simile);

 

Estratto della sentenza n. 20207/2013 della Suprema Corte di Cassazione Penale:

Fatto

Con sentenza 28 febbraio 2012 il Tribunale di Venezia ha condannato … alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 659 c.p., perchè, quale legale rappresentante del bar …, corrente in Venezia, località Dorsoduro, nell’ambito dell’ordinaria gestione del bar, non aveva impedito che gli avventori del locale provocassero eccessivo rumore nel frequentare il locale, in tal modo provocando disturbo alle ordinarie occupazioni ed al riposo degli abitanti degli immobili siti nei pressi del bar stesso, in particolare della famiglia …

Diritto

(…) La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale elemento essenziale della contravvenzionedi cui all’art. 659 primo comma cod. pen. è l’idoneità del fatto (nella specie: gli eccessivi rumori, strepiti e schiamazzi provocati dal personale e dai frequentatori del bar) ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si che non è richiesto l’effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo invece necessario che venga accertata l’astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr Cass. 246/2007). E nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sia in ordine alla concreta sussistenza di voci e rumori provenienti dal bar anzidetto ben oltre la mezzanotte, tali da propagarsi per una vasta area circostante l’esercizio commerciale anzidetto (cfr dep. testi Zen e Penzo), sia la loro idoneità ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti nelle abitazioni ubicate nella zona circostante, anche in considerazione della particolare conformazione della città di Venezia, caratterizzata da blocchi di edifici contigui fra di loro.

 

Se ne era già parlato anni fa;

 

https://www.condominioweb.com/archivio_forum/bar-sotto-casa-rumoroso-38883/

 

Inoltre c'è questa sentenza per bar rumoroso da avventori (ma il problema è simile);

 

Estratto della sentenza n. 20207/2013 della Suprema Corte di Cassazione Penale:

Fatto

Con sentenza 28 febbraio 2012 il Tribunale di Venezia ha condannato … alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 659 c.p., perchè, quale legale rappresentante del bar …, corrente in Venezia, località Dorsoduro, nell’ambito dell’ordinaria gestione del bar, non aveva impedito che gli avventori del locale provocassero eccessivo rumore nel frequentare il locale, in tal modo provocando disturbo alle ordinarie occupazioni ed al riposo degli abitanti degli immobili siti nei pressi del bar stesso, in particolare della famiglia …

Diritto

(…) La sentenza impugnata ha invero fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale elemento essenziale della contravvenzionedi cui all’art. 659 primo comma cod. pen. è l’idoneità del fatto (nella specie: gli eccessivi rumori, strepiti e schiamazzi provocati dal personale e dai frequentatori del bar) ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, si che non è richiesto l’effettivo disturbo arrecato al riposo di più persone, essendo invece necessario che venga accertata l’astratta attitudine del fatto medesimo ad arrecare tale tipo di disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr Cass. 246/2007). E nella specie la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sia in ordine alla concreta sussistenza di voci e rumori provenienti dal bar anzidetto ben oltre la mezzanotte, tali da propagarsi per una vasta area circostante l’esercizio commerciale anzidetto (cfr dep. testi Zen e Penzo), sia la loro idoneità ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti nelle abitazioni ubicate nella zona circostante, anche in considerazione della particolare conformazione della città di Venezia, caratterizzata da blocchi di edifici contigui fra di loro.

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Sìsì ma infatti se ne trova facilmente di giurisprudenza in merito il fatto è che come hai giustamente riportato l'emissione di rumori molesti è REATO e quando viene commesso un reato si chiama la pubblica sicurezza.......l'emissione di rumore eccessivo non è discrezionale e va quantificato......non ha senso modificare il regolamento per sanzionare chi produce eccessivo rumore se in ogni caso va dimostrato con appositi apparecchi e inoltre vi sono già disciplinazioni di legge in merito.

Sìsì ma infatti se ne trova facilmente di giurisprudenza in merito il fatto è che come hai giustamente riportato l'emissione di rumori molesti è REATO e quando viene commesso un reato si chiama la pubblica sicurezza.......l'emissione di rumore eccessivo non è discrezionale e va quantificato......non ha senso modificare il regolamento per sanzionare chi produce eccessivo rumore se in ogni caso va dimostrato con appositi apparecchi e inoltre vi sono già disciplinazioni di legge in merito.
Sono i condomini che desiderano modificare il Regolamento e possono farlo, nessuno lo vieta, io ho semplicemente risposto ad una domanda aggiungendo che è possibile stabilire una sanzione.
Sìsì ma infatti se ne trova facilmente di giurisprudenza in merito il fatto è che come hai giustamente riportato l'emissione di rumori molesti è REATO e quando viene commesso un reato si chiama la pubblica sicurezza.......l'emissione di rumore eccessivo non è discrezionale e va quantificato......non ha senso modificare il regolamento per sanzionare chi produce eccessivo rumore se in ogni caso va dimostrato con appositi apparecchi e inoltre vi sono già disciplinazioni di legge in merito.

Se il reato e' stato commesso la pubblica sicurezza ormai non serve piu' , si chiama la polizia giudiziaria . 🙂

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