#1 Inviato 12 Marzo, 2015 un condominio ha un giardino, diviso tra parti private e parti condominiali; le spese della manutenzione condominiale vengono divise con millesimi specifici occorre sistemare un muro di contenimento e confine di tutta la zona verde quali millesimi si usano: proprietà generale oppure giardino? i proprietari della parte privata in qualche modo sono chiamati ad una contribuzione maggiore? grazie 🙂
#2 Inviato 12 Marzo, 2015 ciao il muro di contenimento c'è per cosa ? A seconda di a chi serve, va ripartita la spesa. Se serve per esempio per lo scivolo in trincea, lo pagano i partecipanti allo scivolo in tabella millesimale; se serve a contenere a livello il giardino soprastante, lo pagano i partecipanti alla manutenzione del giardino soprastante, sempre in millesimi. Se invece è di confine, è a carico di tutti. Questo in linea di massima, ma forse spiegandoti meglio, si potra suggerirti qualcosa di più preciso.
#3 Inviato 12 Marzo, 2015 Sono d'accordo con Camillo, sono necessari più particolari, comunque secondo il mio parere il muro è di contenimento dei giardini e di tutto il terreno circostante lo stabile, ovvero se non ci fosse il muro probabilmente non si poteva costruire lo stabile.
#4 Inviato 12 Marzo, 2015 intanto grazie del vostro aiuto che mi permette di....dormire di notte invece che passarla sveglio a pensare!!! dunque, il muro ha una duplice funzione: contiene la zona verde composta da giardini privati e spazio condominiale al tempo stesso divide l'area condominiale con un altro stabile potrebbe essere muro perimetrale e quindi condominiale? ciao 🙂
#5 Inviato 12 Marzo, 2015 ciao se è di confine, è a carico di tutti in quota millesimale. Attenzione però, di verificare se lo stesso è comune con il condominio a fianco, nel qual caso dovrà partecipare anche quest'ultimo stabile, naturalmente in base alla comproprietà e l'uso che ne può fare. Un foto ci permetterebbe comunque una risposta precisa.
#6 Inviato 12 Marzo, 2015 Infatti, salvo altre convenzioni o accordi diversi, il muro di contenimento è di proprietà del fondo superiore sino all'altezza del proprio suolo. cc Art. 887 - Fondi a dislivello negli abitati Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
#7 Inviato 13 Marzo, 2015 queste indicazioni mi permettono di impostare il ragionamento con sfumature importanti, quindi sarò ripetitivo...ma... grazie 🙂