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gondar

Muro di contenimento dei giardini: quali millesimi? chi paga?

un condominio ha un giardino, diviso tra parti private e parti condominiali; le spese della manutenzione condominiale vengono divise con millesimi specifici

occorre sistemare un muro di contenimento e confine di tutta la zona verde

quali millesimi si usano: proprietà generale oppure giardino?

i proprietari della parte privata in qualche modo sono chiamati ad una contribuzione maggiore?

grazie 🙂

ciao

il muro di contenimento c'è per cosa ? A seconda di a chi serve, va ripartita la spesa. Se serve per esempio per lo scivolo in trincea, lo pagano i partecipanti allo scivolo in tabella millesimale; se serve a contenere a livello il giardino soprastante, lo pagano i partecipanti alla manutenzione del giardino soprastante, sempre in millesimi. Se invece è di confine, è a carico di tutti. Questo in linea di massima, ma forse spiegandoti meglio, si potra suggerirti qualcosa di più preciso.

Sono d'accordo con Camillo, sono necessari più particolari, comunque secondo il mio parere il muro è di contenimento dei giardini e di tutto il terreno circostante lo stabile, ovvero se non ci fosse il muro probabilmente non si poteva costruire lo stabile.

intanto grazie del vostro aiuto che mi permette di....dormire di notte invece che passarla sveglio a pensare!!!

dunque, il muro ha una duplice funzione: contiene la zona verde composta da giardini privati e spazio condominiale

al tempo stesso divide l'area condominiale con un altro stabile

potrebbe essere muro perimetrale e quindi condominiale?

ciao 🙂

ciao

 

se è di confine, è a carico di tutti in quota millesimale. Attenzione però, di verificare se lo stesso è comune con il condominio a fianco, nel qual caso dovrà partecipare anche quest'ultimo stabile, naturalmente in base alla comproprietà e l'uso che ne può fare. Un foto ci permetterebbe comunque una risposta precisa.

Infatti, salvo altre convenzioni o accordi diversi, il muro di contenimento è di proprietà del fondo superiore sino all'altezza del proprio suolo.

 

cc Art. 887 - Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

queste indicazioni mi permettono di impostare il ragionamento con sfumature importanti, quindi sarò ripetitivo...ma... grazie 🙂

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