#1 Inviato 1 Febbraio, 2014 SALVE A TUTTI Sono proprietario da circa 3 anni di un appartamento con giardino situato a piano terra di una palazzina a 3 piani. La palazzina fa parte di un gruppo di due palazzine gemelle situate in un condominio privato, e accessibile solo da un cancello che da su un vialetto privato, le due palazzine però fanno condomini indipendenti. Il muro di contenimento del mio giardino da sul viale privato e a mio avviso fa parte in tutto e per tutto della facciata del palazzo. Qualche giorno fa ho ricevuto comunicazione dall’amministratore che il muretto di contenimento, in corrispondenza di uno degli amgoli del giardino sta piano piano venendo avanti e presenta delle crepe, probabilmente a causa dell’albero di magnolia presente nel giardino in prossimità del suddetto angolo le cui radici si sonno allargate andando aspingere. La magnoilia in questione è stata piantata dal costruttore stesso all’incirca una decina di anni fa. Per quanto riguarda l’albero non è un problema per me rimuoverlo, sdradicandolo, ove possibile in quanto non vorrei che spostando le radici si andassero a creare ulteriori danni al muretto, o ahimè tagliandolo e sopprimendolo. Per quanto riguarda il muretto la questione mi risulta un po piu ambigua: su chi gravano le eventuali spese di riparazione\messa in sicurezza del muretto?? In piu faccio presente che nella parte esterna del muro, non lontano dall’angolo in questione, vi sono i contatori del gas dell’intera palazzina Ho fatto alcune ricerche in merito e ho trovato alcune sentenze della cassazione in materia che dicono che la spesa spetta al condominio in base ai millesimi (cassazione civile,sez II, sentenza 16/04/2007 n 9093) E lo stesso ho trovato nell’art 1123 primo comma c.c. Suddetti articoli però mi sembrano tutti un po vaghi… Se qualcuno possa aiutarmi a capire ve ne sarei molto grato, saluti a tutti Marco
#2 Inviato 1 Febbraio, 2014 SALVE A TUTTI Sono proprietario da circa 3 anni di un appartamento con giardino situato a piano terra di una palazzina a 3 piani. La palazzina fa parte di un gruppo di due palazzine gemelle situate in un condominio privato, e accessibile solo da un cancello che da su un vialetto privato, le due palazzine però fanno condomini indipendenti. Il muro di contenimento del mio giardino da sul viale privato e a mio avviso fa parte in tutto e per tutto della facciata del palazzo. Qualche giorno fa ho ricevuto comunicazione dall’amministratore che il muretto di contenimento, in corrispondenza di uno degli amgoli del giardino sta piano piano venendo avanti e presenta delle crepe, probabilmente a causa dell’albero di magnolia presente nel giardino in prossimità del suddetto angolo le cui radici si sonno allargate andando aspingere. La magnoilia in questione è stata piantata dal costruttore stesso all’incirca una decina di anni fa. Per quanto riguarda l’albero non è un problema per me rimuoverlo, sdradicandolo, ove possibile in quanto non vorrei che spostando le radici si andassero a creare ulteriori danni al muretto, o ahimè tagliandolo e sopprimendolo. Per quanto riguarda il muretto la questione mi risulta un po piu ambigua: su chi gravano le eventuali spese di riparazione\messa in sicurezza del muretto?? In piu faccio presente che nella parte esterna del muro, non lontano dall’angolo in questione, vi sono i contatori del gas dell’intera palazzina Ho fatto alcune ricerche in merito e ho trovato alcune sentenze della cassazione in materia che dicono che la spesa spetta al condominio in base ai millesimi (cassazione civile,sez II, sentenza 16/04/2007 n 9093) E lo stesso ho trovato nell’art 1123 primo comma c.c. Suddetti articoli però mi sembrano tutti un po vaghi… Se qualcuno possa aiutarmi a capire ve ne sarei molto grato, saluti a tutti Marco
#3 Inviato 2 Febbraio, 2014 ciao il muro di contenimento è funzionale al tuo terreno ( infatti lo sostiene), quindi, salvo atto contrario, dovrebbe essere esclusivamente tuo e quindi a tuo carico le spese di manutenzione.
#4 Inviato 2 Febbraio, 2014 grazie della risposta ma gli articoli che ho citato prima allora a cosa si riferiscono? allora se per ipotesi venisse giu un pezzo di facciata del palazzo la spesa sarebbe solo a carico del corrispondente appartamento??
#5 Inviato 2 Febbraio, 2014 --link_rimosso-- - - - Aggiornato - - - http://www.***************/forum/viewtopic.php/f,7/t,1455/
#7 Inviato 2 Febbraio, 2014 I muri perimetrali sono da considerarsi comuni a tutti i condomini Corte di Cassazione, n. 4.978 del 06/03/2007 I muri perimetrali dell’edificio in condominio – i quali, anche se non hanno natura e funzione di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delimitano la sagoma architettonica – sono da considerarsi comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici. --------------------------------------------------------- I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso. Pertanto, nell’ambito dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell’immobile. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3867 http://www.condomini.altervista.org/MuroPerimetrale.htm
#8 Inviato 3 Febbraio, 2014 ciao nessuna delle sentenze citate è il caso illustrato, trattandosi di muro di contenimento interno e non delimitante la proprietà del lotto su cui sorge il condominio. Da infatti su un vialetto interno di proprietà del condominio. Potrebbe trattarsi di uja spesa condominiale solo se il vialetto interno fosse in trincea.