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Multe comminate dall'amministratore

Salve a tutti ragazzi.

Recentemente l’assemblea ha deliberato di dare facoltà all’amministratore di comminare le multe previste dalla nuova riforma del condominio in danno dei soli condomini che parcheggeranno/hanno parcheggiato le proprie autovetture fuori dai posti assegnati, invadendo gli spazi comuni o i posti auto riservati agli ospiti. E’ stato stabilito all’unanimità che, a seguito di segnalazione documentata o constatazione de visu dell’illecito, l’amministratore avrebbe diffidato per iscritto il trasgressore e, in caso di non ottemperanza all’invito scritto, avrebbe proceduto ad irrogare la sanzione.

Tutti si sono adeguati eccetto uno che ha continuato a fare il furbo.

A questo punto l’Amm. lo ha diffidato per iscritto a spostare il mezzo entro 7 gg. pena l’erogazione della multa.

Questi per tutta risposta ci ha fatto scrivere dall’Avv., dicendo che non stava violando le norme e si è appellato ad un articolo del nostro regolamento di condominio (redatto nell’anno 2000) che dice sostanzialmente che l’amministratore ha facoltà di comminare le sanzioni pecuniarie ai condomini che non rispettano il regolamento, imponendo che l’avvertimento scritto sia preceduto da un avvertimento orale e che in caso di ripetuta inosservanza dopo tali avvisi avrebbe avuto facoltà di erogare la sanzione.

Il legale ha contestato il fatto che è stato direttamente notificato l’avviso scritto senza farlo precedere da quello orale.

Secondo voi l’Avv. ha ragione? Dobbiamo seguire la procedura di contestazione indicata nel nostro regolamento, che è comunque di 14 anni fa, o le nuove norme condominiali in tema di comminazione delle multe possono derogare quanto previsto dal nostro regolamento e pertanto possiamo rispettare la volontà dell’assemblea di far fare la multa solo dopo l’invito scritto?

Ringrazio anticipatamente

Salve a tutti ragazzi.

Recentemente l’assemblea ha deliberato di dare facoltà all’amministratore di comminare le multe previste dalla nuova riforma del condominio in danno dei soli condomini che parcheggeranno/hanno parcheggiato le proprie autovetture fuori dai posti assegnati, invadendo gli spazi comuni o i posti auto riservati agli ospiti. E’ stato stabilito all’unanimità che, a seguito di segnalazione documentata o constatazione de visu dell’illecito, l’amministratore avrebbe diffidato per iscritto il trasgressore e, in caso di non ottemperanza all’invito scritto, avrebbe proceduto ad irrogare la sanzione.

Tutti si sono adeguati eccetto uno che ha continuato a fare il furbo.

A questo punto l’Amm. lo ha diffidato per iscritto a spostare il mezzo entro 7 gg. pena l’erogazione della multa.

Questi per tutta risposta ci ha fatto scrivere dall’Avv., dicendo che non stava violando le norme e si è appellato ad un articolo del nostro regolamento di condominio (redatto nell’anno 2000) che dice sostanzialmente che l’amministratore ha facoltà di comminare le sanzioni pecuniarie ai condomini che non rispettano il regolamento, imponendo che l’avvertimento scritto sia preceduto da un avvertimento orale e che in caso di ripetuta inosservanza dopo tali avvisi avrebbe avuto facoltà di erogare la sanzione.

Il legale ha contestato il fatto che è stato direttamente notificato l’avviso scritto senza farlo precedere da quello orale.

Secondo voi l’Avv. ha ragione? Dobbiamo seguire la procedura di contestazione indicata nel nostro regolamento, che è comunque di 14 anni fa, o le nuove norme condominiali in tema di comminazione delle multe possono derogare quanto previsto dal nostro regolamento e pertanto possiamo rispettare la volontà dell’assemblea di far fare la multa solo dopo l’invito scritto?

Ringrazio anticipatamente

A me sembra un appiglio da Azzeccagarbugli.

L'amministratore potrebbe dire di aver incontrato il condòmino nell'androne ed averlo avvertito oralmente.

Proprio perchè l'avvertimento non ha dato esito è passato alla fase successiva che secondo me supera la prima fase proprio perchè la seconda fase (lettera) è dimostrabile mentre la prima fase è del tutto astratta.

 

Visto che comunque ci si applica ai cavilli, alla prossima assemblea modificate il regolamento abrogando l'avviso orale.

Il condòmino potrà trovare l'appiglio una volta ma non potrà eludere per sempre il regolamento.

...mi sembra impossibile dato che trattasi di regolamento contrattuale e serve quindi l'unanimità. Penso che sia più veloce iniziare da capo (cioè avvisarlo oralmente poi avviso scritto e quindi multa).

Le nuove norme condominiali possono però derogare alla procedura indicata nel nostro regolamento?

...mi sembra impossibile dato che trattasi di regolamento contrattuale e serve quindi l'unanimità. Penso che sia più veloce iniziare da capo (cioè avvisarlo oralmente poi avviso scritto e quindi multa).

Le nuove norme condominiali possono però derogare alla procedura indicata nel nostro regolamento?

In un regolamento contrattuale occorre l'unanimità per modificare le "norme contrattuali" che sono quelle che incidono sui diritti individuali.

Le "norme regolamentari" possono essere modificate con la maggioranza qualificata anche se inserite in un regolamento cosiddetto contrattuale.

Regolamentare la sosta è una "norma regolamentare".

Come intendete avvisarlo oralmente?

Se non lo fate alla presenza di testimoni il condòmino potrà sempre invocare la parola dell'amministratore contro la sua.

noi vorremmo solo modificare la procedura dell'avviso precedente all'irrogazione della multa, cioè far permanere solo l'avviso scritto abrogando quello orale...

In questo caso quindi basterebbero 501 millesimi, giusto??

noi vorremmo solo modificare la procedura dell'avviso precedente all'irrogazione della multa, cioè far permanere solo l'avviso scritto abrogando quello orale...

In questo caso quindi basterebbero 501 millesimi, giusto??

Maggioranza intervenuti e 500 millesimi!

Lo dispone la legge di riforma e quindi non ci sono scappatoie legali.

Un norma regolamentare contenuta in un regolamento contrattuale può sempre esser modificata con la maggioranza che ti ho indicato e se avete adottato la comminazione della sanzione con una maggioranza adeguata il legale temo abbia torto o non conosca la legge 220/2012 e le sue applicazioni.

ah scusate dimenticavo un'altra cosa. Sempre nell'ambito della vicenda in questione l'Avv. del trasgressore ha rilevato (confutando in pratica la norma del regolamento da lui stesso citata) che l’amministratore di condominio non può esigere il pagamento di una sanzione pecuniaria in assenza di un accertamento giudiziale dell’asserita violazione del regolamento condominiale.

 

E’ proprio vero che senza un accertamento giudiziale l’Amministratore non può multare i trasgressori anche se ha ricevuto pieno mandato assembleare e ampiamente accertato la violazione? E’ possibile che per far fare una multa dobbiamo sempre andare dal giudice?

Grazie ancora

Riprendo la discussione associandomi all'ultima domanda e chiedendo anche: in base al nuovo daac art. 70, per le infrazioni al regolamento di condominio l'amministratore non è legittimato ad agire in giudizio contro chi infrange il regolamento senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare e, comunque, può stabilire a titolo di sanzione una somma fino a 200 euro e fino ad 800 euro in caso di recidiva?

Riprendo la discussione associandomi all'ultima domanda e chiedendo anche: in base al nuovo daac art. 70, per le infrazioni al regolamento di condominio l'amministratore non è legittimato ad agire in giudizio contro chi infrange il regolamento senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare e, comunque, può stabilire a titolo di sanzione una somma fino a 200 euro e fino ad 800 euro in caso di recidiva?

Senza delibera spècifica ed autorizzazione assembleare con regolare maggioranza NO,l'amministratore non può.

 

- - - Aggiornato - - -

 

ah scusate dimenticavo un'altra cosa. Sempre nell'ambito della vicenda in questione l'Avv. del trasgressore ha rilevato (confutando in pratica la norma del regolamento da lui stesso citata) che l’amministratore di condominio non può esigere il pagamento di una sanzione pecuniaria in assenza di un accertamento giudiziale dell’asserita violazione del regolamento condominiale.

 

E’ proprio vero che senza un accertamento giudiziale l’Amministratore non può multare i trasgressori anche se ha ricevuto pieno mandato assembleare e ampiamente accertato la violazione? E’ possibile che per far fare una multa dobbiamo sempre andare dal giudice?

Grazie ancora

E' vero se l'adozione della nuova delibera non è stata adottata con regolare maggioranza.

Riprendo la discussione associandomi all'ultima domanda e chiedendo anche: in base al nuovo daac art. 70, per le infrazioni al regolamento di condominio l'amministratore non è legittimato ad agire in giudizio contro chi infrange il regolamento senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare e, comunque, può stabilire a titolo di sanzione una somma fino a 200 euro e fino ad 800 euro in caso di recidiva?

La sanzione per ciascun tipo di infrazione la stabilisce l'assemblea e deve essere inserita nel regolamento.

Per l'applicazione della sanzione può esserti utile questa discussione:

--link_rimosso--

Si, ho letto la discussione segnalata.

Vuol dire, in pratica, che l'applicazione della sanzione pecuniaria per violazione del regolamento del regolamento di condominio rimane sempre a livello teorico?

E perché dite che occorre una delibera dell'assemblea sulla sanzione per ciascun tipo di infrazione se la sentenza 16240/2003 della corte di cassazione cita espressamente: "l'amministratore del condominio è legittimato ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare, non solo per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche per garantire l'osservanza del regolamento condominiale...."

Si, ho letto la discussione segnalata.

Vuol dire, in pratica, che l'applicazione della sanzione pecuniaria per violazione del regolamento del regolamento di condominio rimane sempre a livello teorico?

E perché dite che occorre una delibera dell'assemblea sulla sanzione per ciascun tipo di infrazione se la sentenza 16240/2003 della corte di cassazione cita espressamente: "l'amministratore del condominio è legittimato ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare, non solo per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche per garantire l'osservanza del regolamento condominiale...."

Semplice.

Perchè la Cassazione si è espressa nel 2003 sul caso specifico.

La legge di riforma del 2012 ha ovviato predisponendo apposito articolo (rivisto nel 2013) e tale articolo ha netta prevalenza su una vecchia sentenza.Tale articolo prevede iter dettagliato per attribuzione ed applicazione della sanzione.

...E perché dite che occorre una delibera dell'assemblea sulla sanzione per ciascun tipo di infrazione...

Questo il testo dell'articolo del codice civile novellato e successivamente modificato:

Art. 70c.c.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il

pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è

devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice

E' questo l'apposito articolo?

SI, l'integrale articolo 70 del codice civile.

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