#1 Inviato 8 Febbraio, 2017 Buongiorno, abito in un condominio anni '70 con teleriscaldamento centralizzato, in cui circa 4 anni fa sono stati installati i ripartitori di calore. Dopo lunghe discussioni e vari criteri adottati nel corso degli anni, nel 2014 abbiamo deliberato un criterio che pareva equo per tutti: 50% ripartito in base ai millesimi di proprietà, 20% ripartito in base ai consumi effettivi e il restante 30% ripartito in base ai consumi rettificati in base a dei fattori correttivi, stabiliti con apposita e costosa perizia (che si è scoperto non conforme all'ISO 10200) di un tecnico. Ieri, 7 febbraio 2017, l'assemblea condominiale è stata informata della nuova norma che impone, dal luglio 2016, nuovi criteri di riparto e la maggior parte dei condomini, nell'approvare il consuntivo 2015/2016 ha deliberato che, non solo pro futuro, ma anche sui consumi avvenuti nel 2015/2016 verranno applicati nuovi criteri che, sostanzialmente, prevedono semplicemente l'abolizione dei fattori correttivi e la ripartizione del 50% in base ai millesimi e del 50% in base ai consumi effettivi. Il mio appartamento risulta tra quelli più penalizzati, beneficiando di un fattore correttivo di 0.67. Ovviamente ho votato contro questa modifica a quanto deliberato in precedenza. Mi chiedo: si può applicare una modifica simile in maniera retroattiva? Anche se la motivazione è che siamo fuori legge applicando i fattori correttivi, non siamo fuori legge comunque, visto che non applichiamo la ISO 10200 nel riparto? In sintesi: posso impugnare la delibera?
#2 Inviato 8 Febbraio, 2017 A naso state fuori legge perché è obbligatorio la ripartizione secondo la UNI 10200 la quale non predeve fattori correttivi...
#3 Inviato 8 Febbraio, 2017 A naso state fuori legge perché è obbligatorio la ripartizione secondo la UNI 10200 la quale non predeve fattori correttivi... Ma NON è corretta neanche la ripartizione del 50% in base ai millesimi e del 50% in base ai consumi effettivi!!! La ripartizione delle spese va fatta in base alla Uni 10200, a meno che non abbiate la perizia di un termotecnico abilitato che consente di ripartire la spesa in una quota di almeno il 70% per i consumi volontari e il resto per i consumi involontari. Quindi la delibera è impugnabile perché la ripartizione è ERRATA!
#4 Inviato 8 Febbraio, 2017 Ma questa ISO 10200 era da applicare già ai consumi della stagione 2015/2016?