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lizbeth

Modalità di pagamento delle quote condominiali

Salve,

in questi giorni ho un'accesa discussione con l'amministratrice del Condominio. In questi ultimi 10 anni ho sempre pagato le spese originarie e straordinarie utilizzando il bonifico bancario del mio conto corrente on line.

In questi giorni mi sono vista recapitare dei bollettini MAV. Ho chiesto di continuare a poter pagare con il bonifico perché più semplice e perché non pago i bonifici mentre pago il MAV. La risposta è stata che mi devo attenere a queste modalità perché così è stato deliberato dall'assemblea e perché per lei è più semplice.

Trovo veramente ingiusto non poter utilizzare il bonifico che è una modalità trasparente e sicura. Posso continuare a fare il bonifico nonostante le sue minacce oppure debbo piegarmi alla sua arroganza e mancanza di gentilezza?

Fatemi sapere cosa posso fare.

Grazie

Certo che puoi continuare a fare il bonifico, nessuno e neanche una delibera assembleare può costringerti a pagare attraverso un'unica modalità di pagamento, ti dirò di più, potresti pagare anche in contanti, resta a carico dell'amministratore far circolare i tuoi soldi sul conto corrente, inoltre puoi pagare con l'assegno e anche direttamente allo sportello bancario.

se l'assemblea ha deciso di optare per i mav , si deve regolare il debito con mav , alternativamente , visto che la tua banca ti agevola sui bonifici la stessa cosa può farla sul pagamento dei mav , considerando che il ritorno insoluto dello stesso ha un costo che verrà comunque addebitato in generale al condominio

Salve, ho qualche dubbio che l'assemblea possa deliberare sulle modalità di pagamento individuali. Ritengo che l'argomento esuli dalle competenze dell'assemblea.

Sicuramente se il condòmino versa sul c/c condominiale non può essere considerato moroso e quindi non può essere emesso decreto ingiuntivo.

Se il condominio citasse per danni il condòmino che non ha rispettato la delibera, sarei curioso di sapere il danno patito.

Circa le competenze dell'assemblea anch'io ho i miei dubbi che rientri nelle sue competenze statuire le modalità di pagamento.

Pensa se fosse deliberato che il versamento va fatto esclusivamente allo sportello della filiale in cui è acceso il conto... come farebbe il condòmino non residente?

O ancora, se fosse deliberato che ciascun condòmino debba pagare presso l'ufficio dell'amministratore con proprio assegno bancario?

Obbligo di apertura conto personale?

Vi ringrazio per le esaustive risposte. Penso che continuerò a pagare con il bonifico bancario riportando nella causale i dati indicati nel MAV per agevolare il lavoro dell'Amministratrice. Non mi è chiaro invece il discorso sui costi del MAV. Se io non pago il MAV cosa succede? Mi verranno addebitati alcuni costi? Quando la mia amministratrice mi risponde: "i costi indicati nel MAV saranno comunque addebitati nel conto condominiale in quanto i MAV come dicevo hanno solo un costo di emissione e non di pagamento". Nel bollettino MAV, infatti c'e' calcolato 1 euro per l'incasso che io scalo dalla quota, in quanto utilizzo il bonifico che completamente gratuito per me e più veloce come operazione. Comunque alla base c'e' il dubbio che voi avete bene evidenziato: Può un'assemblea obbligare e imporre la modalità di pagamento? Se la mia amministratrice procederà a farmi un'ingiunzione di pagamento vi terrà informati. Vi ringrazio per la consulenza e via auguro una buona serata.

Luisa

[h=2]Condominio: L’amministratore attiva il Pos[/h]

L’onere di accettare, sopra i 30 euro, i pagamenti con carta bancaria coinvolge (almeno in teoria) anche gli amministratori di condominio. Che, al pari degli altri professionisti, di fronte a esplicita richiesta da parte di un cliente, non potrebbero rifiutarsi di incassare tramite pos le rate di pagamento. Sia quelle che comprendono il compenso professionale vero e proprio, sia quelle relative alla “prestazione di servizi”, avendo l’amministratore un ruolo di esattore dei contributi condominiali come mandatario del condominio.

In caso di rifiuto, non è prevista per legge una specifica sanzione. Tuttavia – ben consapevoli che si sta ragionando su situazioni marginali e che potrebbero non accadere – il diniego potrebbe essere considerato “illegittimo” e far scattare la mora del creditore.

Ma ripercorriamo il quadro. L’articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012 dispone, nella sua ultima versione, che «a decorrere dal 30 giugno 2014 i soggetti che effettuano la vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Tale disciplina si applica a tutte le professioni. Comprese quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 4/2013; quindi anche agli amministratori. Che, per deduzione, in linea di principio dovrebbero dotarsi di pos per l’incasso dei propri compensi. Anche se solitamente l’amministratore paga da sé il proprio compenso, con bonifico dal conto condominiale che ha in gestione.

Siccome la legge parla di pagamenti elettronici anche per “prestazioni di servizi”, in teoria nel suo ruolo di esattore delle quote dovute dai condomini, l’amministratore dovrebbe accettare il pagamento anche con carta per le rate delle spese condominiali, incassando le somme sul conto condominiale. Ovviamente, i dubbi restano. E discendono da una norma che già di per sé non appare del tutto chiara. A iniziare dal fatto che il decreto 179 non fissa alcuna specifica sanzione a fronte di un diniego. Tuttavia, volendo leggere le nuove disposizioni sotto tutti i risvolti teorici che comportano, un qualche rischio residuale esiste. Ove infatti il professionista non sia dotato di Pos e il condomino lo richieda, potrebbe configurarsi un “illegittimo rifiuto” a ricevere una prestazione, a norma dell’articolo 1206 del Codice civile. Che recita: «il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati o non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione». E che, nel successivo articolo 1207, parla anche di interessi aboliti e risarcimento danni.

Stando così le cose, occorre ribadire che per essere certi di non incorrere nel rischio, sarebbe buona norma per l’amministrare dotarsi di uno strumento (pur non obbligatorio) per i pagamenti elettronici. Oppure, in alternativa al pos e secondo una strada più pratica, che mette al riparo da qualsiasi problema di illegittimo rifiuto della prestazione, potrebbe far deliberare dall’assemblea con una decisione (preferibilmente assunta all’atto della nomina), che stabilisca una volta e per sempre che tutti i pagamenti di condominio all’amministratore si effettuano a mezzo mav bancario, bonifico bancario, contante o altre modalità, nel rispetto del Dlgs 231/2007. Il quorum per legittimare tale decisione sarà quello dei 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione ove la decisione sia presa successivamente alla nomina. (ilsole24ore.it AvvSilvio Rezzonico Maria Chiara Voci)

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