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efisio

Misure tra finestre: differenze in planimetria

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Buonasera.

Mi viene detto che le misure delle distanze tra le due finestre del salone sono differenti da quelle riportate sul progetto. La superficie delle finestre non è diversa. Lo è la posizione in facciata.

Si deve vendere l'immobile e serve la conformità.

Alcune domande:

la pratica corretta è una scia in sanatoria o solo un Docfa?

Trattandosi di facciata, le spese sono condominiali?

Purtroppo è un fulmine a ciel sereno e non c'è tempo per assemblee.

Grazie 

 

Modificato da efisio
efisio dice:

Trattandosi di facciata, le spese sono condominiali?

🙄 se è stato il costruttore a variare le misure, a mio avviso, si tratta di problema condominiale. Il problema lo hanno tutti? Penso che tu possa sanare anche senza dover passare in assemblea, quantomeno è capitato ad un condòmino "dei miei" che ha fatto domanda anche per le parti comuni, ha sistemato e venduto con la conformità. (ora, ovviamente, sollevero' la questione in assemblea e provvederemo a sanare)

efisio dice:

la pratica corretta è una scia in sanatoria o solo un Docfa?

Sentiamo @Ospite___

  • Mi piace 1

Grazie per la risposta.

L'amministratore se n'è disinteressato, ma noi avevamo fretta. Non aveva nemmeno il progetto, né voglia di cercarlo. 

Pertanto abbiamo provveduto a spese nostre. 

Nessuna voglia di provarci, ma di recuperare le spese, se condominiali, sì.

Secondo te, una domanda in tal senso sarebbe fondata? 

efisio dice:

Secondo te, una domanda in tal senso sarebbe fondata?

E' la domanda che mi sono posta anch'io per il "mio" caso: a mio avviso il condomìnio dovrebbe pagare, ma essendo "scoperta" recente, devo ancora approfondire. Spero che Alberto possa essere piu' esaustivo.

(p.s. il condòmino che ha venduto non ha chiesto nulla al condomìnio e la cosa mi dà da pensare.....🤔)

Danielabi dice:

a mio avviso il condomìnio dovrebbe pagare

Per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.?

  • Mi piace 1
condo77 dice:

Per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.?

🙄 art 1117 quater c.c., per cui è leggitimato l'amministratore. In effetti non si dovrebbe proprio ricorrere all'assemblea, ma meglio comunque discuterne.

efisio dice:

Alcune domande:

la pratica corretta è una scia in sanatoria o solo un Docfa?

Trattandosi di facciata, le spese sono condominiali?

Purtroppo è un fulmine a ciel sereno e non c'è tempo per assemblee.

dismetria ... mo' me lo segno ...

... le mie gambe stanno bene 😁

 

Naturalmente occorre visionare il progetto di costruzione ...

... e l'eventuale variante / varianti al progetto originale ...

... e l'eventuale verbale sopralluogo sul cantiere in allora ...

... e l'eventuale successivo progetto per la singola unità immobiliare ...

Si presume omogeneità di posizionamento di tutte le bucature sulle facciate ...

... un indizio di variante in corso d'opera (se diverso dal progetto originale)

Diversamente il singolo doveva presentare documenti al Comune

Per la pratica edilizia si presume sufficiente SCIA in sanatoria ...

... ma bisogna leggere le carte ...

 

Interventi compiuti in assenza o totale difformità dal Permesso

e variazioni essenziali integrano reato edilizio ex art. 44 DPR 380/01

Ingegnere Urbanista Carlo Pagliai - 15/11/2021

 

Mi riferisco alle estreme varianti essenziali ...

... per varianti leggere o minori si presenta SCIA ...

 

La pratica catastale (denuncia di variazione con software Do.C.Fa.) ...

... è obbligatoria se varia la rendita catastale ...

... oppure se gli interventi rientrano in specifica causale ...

 

Tuttavia il Catasto dovrebbe accettare la denuncia di variazione ...

... per spostamenti dei serramenti ...

... i Notai dovrebbero essere precisi per la conformità ...

... della planimetria catastale allo stato dei luoghi ...

 

Per la responsabilità dell'Amministratore ...

Abusi edilizi in condominio: le responsabilità

Vademecum sulle conseguenze penali, amministrative e civili

della realizzazione in condominio di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio.

Avv. Mariano Acquaviva - 16/06/2023

 

Abusi edilizi condominio: vigilanza e responsabilità Amministratore

Ha dovere di denunciare gli illeciti edilizi compiuti su parti comuni e private,

se inerte rischia per condotta omissiva

Ingegnere Urbanista Carlo Pagliai - 29/08/2023

Danielabi dice:

art 1117 quater c.c., per cui è leggitimato l'amministratore.

ah quindi non sistemi e ti fai rimborsare, ma cerchi di costringere il condominio a sistemare

però il 1117 quater prevede un'attività da far cessare... forse è più da art. 1130 c.c. "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio"

condo77 dice:

ah quindi non sistemi e ti fai rimborsare, ma cerchi di costringere il condominio a sistemare

però il 1117 quater prevede un'attività da far cessare... forse è più da art. 1130 c.c. "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio"

Se è il condomìnio che deve provvedere, mi sembra logico che il condòmino che ha dovuto sanare al posto del condomìnio si faccia rimborsare, quantomeno la quota eccedente i suoi millesimi.

Così come mi sembra piu' logico appellarsi alla cessazione di un'attività (illecita), pero', ripeto: non ho ancora approfondito.

condo77 dice:

forse è più da art. 1130 c.c. "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio"

anch'io intendevo art. 1130 ...

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