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FelixHill

Misure per considerare una persona come inquilino

Buonasera a tutti, vorrei gentilmente sapere se esistano delle misure (anche a livello legislativo) in base alle quali una persona possa considerarsi effettivamente inquilino di un palazzo.

La domanda scaturisce dal fatto che in casa siamo in 3, regolarmente dichiarati, più saltuariamente un quarto che, essendo il ragazzo di mia sorella viene da noi (spesso) per dormire e alcune di queste volte come ovvio, utilizza utenze come l'acqua per lavarsi e farsi la doccia.

Parlando con un condomino, questo mi ha gentilmente fatto notare che secondo lui, essendo l'acqua a forfait in base agli inquilini, dovremmo dichiarare la presenza di 4 persone nel nostro nucleo, ma a me sembra personalmente eccessivo venendo lui stesso da noi principalmente per passare la notte, uscendo poi alla mattina per andare a lavoro.

Alla luce di questo, esistono dei criteri per stabilire chi delle due parti abbia ragione?

 

Grazie a tutti!

I criteri per stabilire come e cosa si intende per uno che viene a passare la notte, dovrebbe essere inserita nel RdC.

Se il criterio utilizzato per la ripartizione delle spese di acqua potabile è quello del numero di persone, di solito la presenza di ospiti di lungo periodo (oltre i 15-20 giorni) va dichiarata all’Amministratore condominiale, sempre che sia previsto nel regolamento di condominio. Ovviamente è una situazione poco chiara , anche perché cosa si deve comunicare all'amministratore quando si va in ferie o ci si assenta per lavoro ? Per l'amministratore sarebbe molto complicato seguire le entrate e le uscite di tutti ed effettuare i relativi conteggi ( e gli appartamenti disabitati? e le perdite fisiologiche di acqua chi le paga? )

Colui che, nel contratto di locazione di una casa per abitazione, ha il godimento della casa stessa .

la legge ( Art. 1130 c.c. ) pone precisi obblighi all'Amministratore: ....." punto 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio...." Dunque l'Amministratore non ha titolo per sapere, conoscere, identificare altri soggetti che gravitano nell'immobile, trattandosi di specifica tutela della privacy e indipendenza di ognuno di noi. Pertanto tutti sono liberi di ospitare chiunque a casa propria, senza alcun obbligo di comunicazione all'Amministratore. Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi ritengo utile, anzi doveroso rivedere il criterio in uso, in quanto non rispondente alle norme di legge che impongono: “le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’ effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche” (Cassazione civile, Sezione II, 1° agosto 2014, n. 17557). in mancanza di idonea strumentazione (contatori individuali) la ripartizione va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà.

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