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mariolino1

Millesimi di maggioranza per modificare una votazione di un'assemblea precedente

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Buonasera,

 

Vorrei porre il seguente quesito:

 

Dovendo fare dei lavori relativi all'impianto idrico della rete antincendio, nel mese di giugno di quest'anno la maggioranza dell'assemblea si è espressa votando una soluzione su due alternative presentate dall'amministratore, riservandosi di decidere la ditta a cui dare l'incarico in una prossima assemblea.

La settimana scorsa l'amministratore ha indetto una nuova assemblea per discutere l'assegnazione dei lavori, ma nella stessa assemblea la maggioranza dei condomini presenti in assemblea, dopo riflessioni e varie argomentazioni, ha richiesto di rivedere la soluzione della decisione presa nell'assemblea precedente per motivi tecnici e pratici.

L'amministratore,dopo aver preso atto che la maggioranza dei presenti si è espressa a favore nel rivedere la soluzione ( 412 contro 409 ) votata nel mese di Giugno, ha asserito che per sovvertire una decisione presa in una assemblea precedente, ci sarebbe voluta una maggioranza di 500 + 1 mill. e quindi restava valida la decisione presa nell'assemblea di Giugno.

Vi chiedo se quanto asserito dall'amministratore corrisponde al vero e se possibile avere l'articolo della legge di condominio che lo comprova

 

Grazie

Buonasera,

 

Vorrei porre il seguente quesito:

 

Dovendo fare dei lavori relativi all'impianto idrico della rete antincendio, nel mese di giugno di quest'anno la maggioranza dell'assemblea si è espressa votando una soluzione su due alternative presentate dall'amministratore, riservandosi di decidere la ditta a cui dare l'incarico in una prossima assemblea.

La settimana scorsa l'amministratore ha indetto una nuova assemblea per discutere l'assegnazione dei lavori, ma nella stessa assemblea la maggioranza dei condomini presenti in assemblea, dopo riflessioni e varie argomentazioni, ha richiesto di rivedere la soluzione della decisione presa nell'assemblea precedente per motivi tecnici e pratici.

L'amministratore,dopo aver preso atto che la maggioranza dei presenti si è espressa a favore nel rivedere la soluzione ( 412 contro 409 ) votata nel mese di Giugno, ha asserito che per sovvertire una decisione presa in una assemblea precedente, ci sarebbe voluta una maggioranza di 500 + 1 mill. e quindi restava valida la decisione presa nell'assemblea di Giugno.

Vi chiedo se quanto asserito dall'amministratore corrisponde al vero e se possibile avere l'articolo della legge di condominio che lo comprova

 

Grazie

Tutto dipende dal quorum previsto per la delibera, ovvero si può modificare oppure addirittura annullare una delibera se in un'assemblea successiva si forma una maggioranza quantomeno uguale a quella che si era formate per deliberare nell'assemblea precedente, per cui non si può dire che deve essere di almeno 500 mlm (e > teste presenti), perchè se nell'assemblea precedente si era deliberato con almeno 333,33p > teste presenti, altrettanto e con lo stesso quorum si poteva annullare in questa assemblea.

 

Per cui domando, con quale quorum si era deliberato nel mese di Giugno?

Ovvero quale era la maggioranza minima per deliberare?

quindi dalla tua risposta arguisco che se la maggioranza espressa nella seconda assemblea è minore in termini di millesimi della prima assemblea, resta valido quanto deliberato nella prima e quindi quella decisione presa non può essere ridiscussa.

tutto puo' essere ridiscusso .(nulla lo vieta ) pero 'poi per ribaltare le decisioni servono le dovute maggioranze .

quindi dalla tua risposta arguisco che se la maggioranza espressa nella seconda assemblea è minore in termini di millesimi della prima assemblea, resta valido quanto deliberato nella prima e quindi quella decisione presa non può essere ridiscussa.
Forse non mi sono spiegato bene, e semplificando parlando soltanto dei mlm tralasciando le teste che devono essere comunque ed in tutti i casi maggioritarie:

 

- se nella precedente assemblea si è deliberato con 335 mlm ed erano sufficienti 333.33p mlm e la delibera si è approvata, come giustamente doveva essere

 

- nell'assemblea successiva si modifica/annulla la delibera con 334 mlm, questa anche se con mlm minori annulla la precedente delibera di 335 mlm perchè il quorum è quello di 333.33p mlm, ovvero è sufficiente stare al di sopra di questo limite per modificare/annullare la delibera precedente

questa risposta mi conforta e approfondirò con l'amministratore quale fosse il quorum per questo tipo di delibera relativo all'impianto idrico della rete antincendio..secondo le regole condominiali e la tua esperienza quale tipo di quorum sarebbe necessario per questo lavoro?? e chi stabilisce il quorum??

Art. 1136. (1)

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

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