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Invy

Millesimi ascensore e assemblea

salve,

ho un paio di dubbi...

vivo in uno stabile dove al piano terra ci sono negozi e uno dei quali ha una porta per accedere nella scalinata del palazzo e quindi all ascensore...

 

l amministrato chiede una assemblea straordinaria per lavori urgenti all ascensore...

la partecipazione è stata mandata a tutti , abitazioni e negozi...

infatti all assemblea era presente uno dei negozi...

la mia prima domanda è:

è normale che all assemblea per l ascensore ci sia i negozi che non usufruiscono (tranne uno) dell ascensore?

serve solo per raggiungere millesimi di cui non spettanti?perche altri devono decidere cose di cui nn subiranno il costo?

 

la seconda questione è che nelle quote millesimali tutte le abitazioni pagano per quote le spese dell ascensore e i negozi pagano zero, tutti.

ma come ho detto c' è un negozio che ha una porta per accedere alla scalinata del palazzo e quindi all ascensore, è giusto che questo negozio

non paghi nulla?pur avendo l accesso all ascensore?

 

e siamo sicuri che tutti gli altri negozi(che nn anno accesso all'ascensore) non debbano pagare nulla per l'ascensore?

 

spero qualcuno mi possa dare una risposta esauriente

grz a tutti..

Per rispondere è necessario conosce cosa dicono gli atti, Regolamento di condominio contrattuale - rogiti, perchè salvo titoli contrari o convenzioni i proprietari dei negozi sono anche proprietari sia delle scale che degli ascensori essendo condomini loro stessi (art. 1117 cc);

 

Non risultando il contrario dai titolidi acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore (e scale stessa ratio n.d.r.) deveconsiderarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari dinegozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento nonall'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo.

(Corteapp. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273)

Per cui se è così tutti i proprietari dei negozi hanno diritto di partecipare all'assemblea con argomento lavori urgenti ascensore, ma hanno anche il dovere di pagare le relative spese come previsto dall'art 1124 cc, quindi devono corrisponde la metà della spesa ripartita per mlm di proprietà, ma non devono nulla per l'altezza piano essendo i negozi (almeno suppongo) al pianoterra e non vale il discorso "non lo uso e non pago", in quanto esiste il diritto e pontenziale uso.

 

In tema di condominio degli edifici, ladisciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto dellespese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con pattonegoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, oveabbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante neiconfronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo allaripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deveritenersi valida ed operante la disposizione del suddettoregolamento, che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusiquelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi dellerispettive proprietà. (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n.6499)

In tema di condominio di edifici laregola posta all’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione dellespese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà inragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altrametà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano delsuolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio,alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensoregià esistente; nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novodell’impianto dell’ascensore trova applicazione la disciplinadell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per leinnovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valoredella proprietà di ciascun condomino)". Cass. Civ. sez.II, 16maggio 1991, n. 5479

grazie mille....

 

infatti il dubbio....se non devono partecipare all assemblea, nulla devono

ma se partecipano qualcosa devono pagare anche se sono piano terra cono senza accesso...questo ho pensato..

 

non esiste regolamento condominiale, fa fede il codice civile, così mi disse l amministratore...non mi sembra che sul rogito ci fossero clausole particolari, almeno sul mio...

 

quindi, secondo il c.c. tocca pagare qualcosa anche ai negozi siti al piano terra, sia che hanno accesso che non accesso alla scalinata e quindi all ascensore?..

 

se è così nella ripartizione delle quote per spese ascensore i negozi non pagano nulla....

Non esistendo nessun regolamento e neppure rogiti o titoli contrari, i negozi pagheranno quanto previsto dall'art 1124 cc, metà delle spese ripartite per millesimi di proprietà e non la quota per altezza piano, sia per le scale sia per l'ascensore, ambedue parti comuni secondo il disposto dell'art 1117 cc.

Se presente 30 giorni dalla data dell'assemblea, se assente 30 giorni dalla data di ricezione del deliberato (verbale), art 1137 cc.

come posso impugnarla?tramite raccomandata A/R?
No con assistenza legale (avvocato), iniziando dal mediatore e se non risolvete, dal Giudice.

ho chiamato l amm per chiarimenti

e dice che i negozi non sono proprietari dell ascensore , poiche è stato installato dopo la nascita del palazzo

anche il negozio con l accesso sulla scalinata non deve pagare, perche non proprietario

ha fatto riferimento all art 1124 del cc modificato dalla nuova normativa

inoltre ha specificato che un conto è avere l accesso e non essendo proprietario nn devono utilizzarlo e un conto è l uso improprio...

 

inoltre,il negozio con l accesso alla scala paga solo la luce e le pulizie per il vano scala ma non per il resto della scalinata...

 

a voi risulta tutto ciò?

 

grz

ho chiamato l amm per chiarimenti

e dice che i negozi non sono proprietari dell ascensore , poiche è stato installato dopo la nascita del palazzo

anche il negozio con l accesso sulla scalinata non deve pagare, perche non proprietario

ha fatto riferimento all art 1124 del cc modificato dalla nuova normativa

inoltre ha specificato che un conto è avere l accesso e non essendo proprietario nn devono utilizzarlo e un conto è l uso improprio...

 

inoltre,il negozio con l accesso alla scala paga solo la luce e le pulizie per il vano scala ma non per il resto della scalinata...

 

a voi risulta tutto ciò?

 

grz

Si, risulta, in quanto l'ascensore se installato dopo la nascita del condominio è un impianto ad utilizzazione separata, ossia i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, però in qualunque tempo, potranno partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera (cc art 1121).

Ed è giusto che il negozio paghi solamente l'utilizzo della luce e pulizia per il piano terra, in quanto queste spese vanno ripartite per altezza piano e non utilizzando i piani superiori non deve nulla oltre al pianoterra.

spese di esecuzione?

cioe le spese sostenute per creare l opera?

se nell anno tot sono stati sostenuti 20k euro di spese ripartite per 10 condomini, ora i 4 negozi vogliono usufruire, quei 20k saranno divisi in 14?

è cosi?

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