#1 Inviato 8 Luglio, 2016 A seguito di un intervento di tecnici della protezione civile viene intimato di effettuare lavori di messa in sicurezza del fabbricato. I dubbi in merito riguardano: a)e'necessaria una delibera condominiale di inizio lavori? b)puo'intervenire l'assicurazione a coprire i costi dell'impresa? c)nel caso fosse possibile costi verrebbero anticipati dall'assicurazione o viene effettuato rimborso a seguito dei lavori ultimati?
#2 Inviato 8 Luglio, 2016 Direi che dovresti fornire altre informazioni. Cosa è successo ? Perchè la protezione civile ? Che tipo di messa in sicurezza si richiede ? Per quanto concerne l'assicurazione dipende dal danno di cui parliamo e dalla polizza. Non si può dire nulla in generale. In linea di massima però, le polizze, coprono i danni verso terzi e i danni alle strutture provocati da eventi accidentali. Se ci sono, che so, frontalini pericolanti perchè vecchi, questi non sono coperti dalle polizze.
#4 Inviato 9 Luglio, 2016 A seguito di un intervento di tecnici della protezione civile viene intimato di effettuare lavori di messa in sicurezza del fabbricato.I dubbi in merito riguardano: a)e'necessaria una delibera condominiale di inizio lavori? b)puo'intervenire l'assicurazione a coprire i costi dell'impresa? c)nel caso fosse possibile costi verrebbero anticipati dall'assicurazione o viene effettuato rimborso a seguito dei lavori ultimati? 1) si 2) si 3) in genere l'assicurazione rimborsa su presentazione delle fatture di spesa
#5 Inviato 9 Luglio, 2016 Si tratta prevalentemente di distacchi di intonaci del lastrico.. Per questo tipo di interventi URGENTI che riguardano la sicurezza NON occorre delibera assembleare. L'amministratore è tenuto ad agire nel minor tempo possibile a rimuovere il pericolo. In questo caso ad effettuare lo spicconamento delle parti pericolanti. Il motivo è semplice: l'amministratore è responsabile del mantenimento dell'edificio ed è perseguibile civilmente e penalmente se non ottempera a disposizione della pubblica amministrazione. Sottoporre lo "spicconamento" all'assemblea non ha senso perchè nell'ipotesi di delibera negativa, l'amministratore sarebbe comunque obbligato dal verbale notificatogli a rimuovere la causa del pericolo per la pubblica incolumità. Successivamente si potrà convocare un assemblea straordinaria in cui oltre a notiziare i condomini sull'accaduto si procederà a valutazione di preventivi per i lavori di ripristino. Per cui alle tue domande io rispondo: 1) NO. Ma solo per la parte "urgente" ovvero per la rimozione del pericolo. 2) Non ho mai visto polizze fabbricato che coprano questi danni che sono dovuti semplicemente a invecchiamento 3) Le liquidazioni sinistri procedono con le modalità e le tempistiche classiche: denuncia del sinistro, apertura del sinistro, incarico perito, quantificazione del danno, accettazione o meno della liquidazione, ecc.....i tempi nella migliore delle ipotesi sono di qualche mese. Pertanto a fronte di un emergenza si deve sempre anticipare. Ma ovvviamente io escludo che sia questo il caso.
#6 Inviato 9 Luglio, 2016 In caso di copertura assicurativa come verranno ripartite i rimborsi?Verranno restitutiti in rapporto ai millesimi come crediti?
#7 Inviato 9 Luglio, 2016 Si esatto. Ovviamente, se la spesa di ripristino fosse superiore a quanto liquidato, a consuntivo sarà richiesta sempre su base di millesimi di proprietà, la relativa differenza
#8 Inviato 9 Luglio, 2016 Di solito in questo tipo di Ordinanze viene anche indicato il tempo entro il quale l'intervento della messa in sicurezza dev'essere effettuato, pena sanzione amministrativa. Per il resto deve vedere la polizza dellì assicurazione, leggere il contratto e capire che tipo di coperture sono prevvisti. Lo deve controllare l'aministratore, lui è il primo che deve interessarsi di trovare una soluzione anche con la assicurazione. L'assemblea staordinaria serve non tanto per deliberare i lavori, perché sono già ordinati dalla Protezione Civile, ma in quanto alla comunicazione formale e obbligatoria all'assemblea delle Ordinanze comunali e amministrative, e della urgenza della spesa. Serve per organizzarsi a far fronte a questo evento. No ho capito se questo distacco è fortuito, oppure dovuto alla mala manutenzione per inattività dell'aministraore di salvaguardare lo stabile . In questo caso forse l'assicurazione non vi potrà riconoscere nulla. Voi potete rifarsi però con l' amministratore per le spese della messa in sicurezza, o chiederlo se lui ha una polizza di Resp. Civile professionale, e di aprire un sinistro con sua assicurazione. Però qui manca molta informazione, difficile dare opinione.
#9 Inviato 9 Luglio, 2016 Immagino si parli di una Polizza Globale Fabbricati http://www.proprietaricasa.org/polizza.php Qui si legge: Fatti "coperti": la polizza interviene esclusivamente per "rotture accidentali". Detto termine viene interpretato dalle assicurazioni in senso restrittivo al fine di limitare i risarcimenti; in realtà, il termine "fatto accidentale" non significa fatto "non colposo" atteso che, in tale ipotesi, non sussisterebbe neppure responsabilità del danneggiante, trattandosi di caso fortuito per cui, con il termine "rottura accidentale" si deve intendere ogni fatto, non doloso o fortuito, riconducibile a responsabilità di uno o più condomini. Se il distacco dei calcinacci è dovuta a mancata manutenzione e non ad esempio ad un terremoto o ad un evento atmosferico tipo un forte grandinata, l'assicurazione sicuramente non paga. Sarebbe bello: il condominio non fa la manutenzione e l'assicurazione paga! Mai sentito... - - - Aggiornato - - - 1) si2) si 3) in genere l'assicurazione rimborsa su presentazione delle fatture di spesa Le assicurazioni pagano anche a fronte di un preventivo di spesa che venga accettato dal perito come adeguato al risarcimento del danno
#10 Inviato 11 Luglio, 2016 Di solito in questo tipo di Ordinanze viene anche indicato il tempo entro il quale l'intervento della messa in sicurezza dev'essere effettuato, pena sanzione amministrativa. Per il resto deve vedere la polizza dellì assicurazione, leggere il contratto e capire che tipo di coperture sono prevvisti. Lo deve controllare l'aministratore, lui è il primo che deve interessarsi di trovare una soluzione anche con la assicurazione. L'assemblea staordinaria serve non tanto per deliberare i lavori, perché sono già ordinati dalla Protezione Civile, ma in quanto alla comunicazione formale e obbligatoria all'assemblea delle Ordinanze comunali e amministrative, e della urgenza della spesa. Serve per organizzarsi a far fronte a questo evento. No ho capito se questo distacco è fortuito, oppure dovuto alla mala manutenzione per inattività dell'aministraore di salvaguardare lo stabile . In questo caso forse l'assicurazione non vi potrà riconoscere nulla. Voi potete rifarsi però con l' amministratore per le spese della messa in sicurezza, o chiederlo se lui ha una polizza di Resp. Civile professionale, e di aprire un sinistro con sua assicurazione. Però qui manca molta informazione, difficile dare opinione. Se il rivestimento di un prospetto esterno con il tempo tende a distaccarsi - per vetustà - che danno si può imputare all'amministratore? la messa in sicurezza di parti pericolanti va fatto - vista la necessità - senza convocare assemblee. Le spese vanno imputate tutte al condominio e all'amministratore vanno riconosciute - se previste nel suo mandato e accettate dall'assemblea - le spese per i maggiori oneri di lavoro. Che mi risulti le polizze globali assicurative non coprono questi rischi salvo che non ci sia stato un distacco con danni a terzi.