#1 Inviato 4 Settembre, 2015 Buongiorno, vorrei il vostro parere in merito alla maggioranza assembleare che possa deliberare la partecipazione alla mediazione promossa da un condomino: 2° comma art. 1136 anche se si tratta di lite passiva? Grazie!
#2 Inviato 4 Settembre, 2015 cc art. 1136 - 4° comma - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo - 2° comma - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio p.s. se la lite è promossa da un condomino è sempre meglio presentarsi alla mediazione e relativo seguito, altrimenti si rischia, direi quasi sicuramente, di perdere la causa
#3 Inviato 4 Settembre, 2015 Art. 71-quater terzo comma disp. att. c.c.: Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Non v'è distinzione tra lite attiva o passiva: per la partecipazione al tentativo di mediazione è sempre necessaria una delibera adottata con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
#4 Inviato 19 Marzo, 2016 E se l'amministratore, non convoca un'assemblea per comunicare di avere ricevuto un'impugnazione di delibera? Scaduti i termini, il condomino, a seguito di chiusura negativa, per assenza del condominio in mediazione,cita il condominio dal giudice. L'amministratore continua a non informare il condominio, e convoca l'assemblea per ratifica nomina avvocato, quando si è già tenuta la prima udienza...e il condominio non è informato!!! Ma è corretto un comportamento del genere? Come comportarsi?
#5 Inviato 19 Marzo, 2016 E se l'amministratore, non convoca un'assemblea per comunicare di avere ricevuto un'impugnazione di delibera? Scaduti i termini, il condomino, a seguito di chiusura negativa, per assenza del condominio in mediazione,cita il condominio dal giudice. L'amministratore continua a non informare il condominio, e convoca l'assemblea per ratifica nomina avvocato, quando si è già tenuta la prima udienza...e il condominio non è informato!!!Ma è corretto un comportamento del genere? Come comportarsi? Il comportamento dell'amministratore non è corretto, può essere revocato e sarà tenuto al risarcimento del danno (--> art 1131 cc); - Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.