#1 Inviato 29 Settembre, 2013 buona sera, un condomino cita il condominio. l'amm.re non avvisa subito i condomini. "l'amm.re e' tenuto a dare notizia subito solo nel caso in cui la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni". nella citazione si fa riferimento al procedimento di mediazione. dovendo a questo punto deliberare lo stesso quale rappresentante del condominio nella mediazione, questo suo incarico come viene inquadrato, come comprensivo delle sue attribuzioni o no? la mediazione e' obbligatoria e di conseguenza anche la sua nominna a rappresentare i condomini. a distanza di due mesi non ha ancora ufficialmente avvertito i condomini. cosa ne pensate?
#2 Inviato 29 Settembre, 2013 Bisogna capire qual è la materia del contendere. 71-quater. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Comunque è un bel pastrocchio: 1) Ad invito alla mediazione devo avere il tempo di convocare l'assemblea e deliberare, con il rischio che la delibera non venga presa; 2) Altra assemblea per proporre la conciliazione sempre con il rischio che l'assemblea non si costituisca; 3) Che succede se un condomino vuole impugna la delibera che accetti il tentativo di conciliazione? Si dice che è sospeso il termine di 30 gg, quindi quando lo si può impugnare? Un bel casino.................
#3 Inviato 29 Settembre, 2013 Bisogna capire qual è la materia del contendere. 71-quater. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Comunque è un bel pastrocchio: 1) Ad invito alla mediazione devo avere il tempo di convocare l'assemblea e deliberare, con il rischio che la delibera non venga presa; 2) Altra assemblea per proporre la conciliazione sempre con il rischio che l'assemblea non si costituisca; 3) Che succede se un condomino vuole impugna la delibera che accetti il tentativo di conciliazione? Si dice che è sospeso il termine di 30 gg, quindi quando lo si può impugnare? un sicuro Un bel casino................. hai detto bene, le materie sono tante per cui ad ognuna va attribuita una deliberazione diversa in sede di approvazione dell'assemblea, pensa tu quando necessita il 100% dei mm. sai che ti dico, questa trovata della mediazione obbligatoria serve solo ad assicurare agli avvocati un sicuro guadagno, e' come una transazione. per quanto riguarda il mio caso si tratta della citazione di quel condomino di cui parlavo in un mio precedente intervento a proposito di un danno da radici sul suo giardino.
#4 Inviato 29 Settembre, 2013 La legge di conversione del Dl 69/2013 impone l’assistenza dell’avvocato in tutte le fasi del procedimento e introduce un regime di gratuità per il caso di mancato accordo e per chi è ammesso al gratuito patrocinio. Negli altri casi saranno validi i compensi minimi e massimi fissati dal decreto governativo.