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sarsa

Mediazione civile per delibera assemblea

Un condomino cita il condominio a partecipare a una mediazione civile in tribunale.

La controversia ha oggetto : impugnazione di delibera assemblea condominio per violazione di legge.

 

MA in parole povere cosa significa?

Abbiamo sbagliato qualcosa noi come amministrazione?

 

Grazie saluti

Un condomino cita il condominio a partecipare a una mediazione civile in tribunale.

La controversia ha oggetto : impugnazione di delibera assemblea condominio per violazione di legge.

 

MA in parole povere cosa significa?

Abbiamo sbagliato qualcosa noi come amministrazione?

 

Grazie saluti

Forse l'amministratore non si è accorto che è stata approvata una delibera viziata, annullabile o nulla ed ora un condomino ha citato il condominio, ora l'amministratore in rappresentanza del condominio dovrà presentarsi dal mediatore con l'assistenza di un legale, dove troverà il condomino che ha impugnato assistito dal suo legale, ed il mediatore cercherà di mettervi d'accordo e se non ci riuscirà vi troverete in Tribunale.

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione..."

I perchè tale condomino ritiene di impugnare possono essere vari: mancato rispetto dei tempi della convocazione (5 gg prima della 1° conv), o adozione di punti all'OdG senza la maggioranza qualificata..., dacci altre informazione. grazie

in sostanza in assemblea sosteneva che ciò di cui parlavamo non fosse inerente al punto dell'o.d.g. e si è dimostrato contrario ma la maggioranza comunque ha vinto ed è stato approvato.

 

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«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione..."

I perchè tale condomino ritiene di impugnare possono essere vari: mancato rispetto dei tempi della convocazione (5 gg prima della 1° conv), o adozione di punti all'OdG senza la maggioranza qualificata..., dacci altre informazione. grazie

in sostanza in assemblea sosteneva che ciò di cui parlavamo non fosse inerente al punto dell'o.d.g. e si è dimostrato contrario ma la maggioranza comunque ha vinto ed è stato approvato.

in sostanza in assemblea sosteneva che ciò di cui parlavamo non fosse inerente al punto dell'o.d.g. e si è dimostrato contrario ma la maggioranza comunque ha vinto ed è stato approvato.
Se l'argomento non era all'OdG si poteva deliberare solamente se tutti i condomini all'unanimità (1000/1000) era d'accordo, visto che nonostante questo condomino ha eccepito l'anormalità, l'assemblea ha deliberato, lui ha impugnato e la delibera probabilmente sarà annullata dal Giudice, fatto salvo un accordo in sede di Mediazione.

 

E' nulla (oggi annullabile) la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce «varie ed eventuali» dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Tale formula, infatti, stante la sua genericità ed insignifìcanza, non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.

La formula « varie ed eventuali » che nella prassi si usa inserire come ultimo argomento dell' ordine del giorno, inoltre, è di regola riservato a mere «comunicazioni» che in assemblea intende fare l'amministratore o qualche condomino su argomenti di ordinaria amministrazione e non prelude ad alcuna deliberazione la quale, al massimo, può essere rinviata ad seduta, previa idonea informazione del suo oggetto. (Tribunale di Napoli, 11 luglio 2002, n. 11201)

Se l'argomento non era all'OdG si poteva deliberare solamente se tutti i condomini all'unanimità (1000/1000) era d'accordo, visto che nonostante questo condomino ha eccepito l'anormalità, l'assemblea ha deliberato, lui ha impugnato e la delibera probabilmente sarà annullata dal Giudice, fatto salvo un accordo in sede di Mediazione.

allora abbiamo sbagliato noi 🙂

allora abbiamo sbagliato noi 🙂Ad evitare ulteriori spese, potete accordare al condomino il risarcimento delle spese che ha già sostenuto e convocare un'assemblea dove verrà annullata a maggioranza la delibera approvata precedentemente.
Certo che però non hanno nulla da fare questi còndomini:P!

Grazie a tutti per le risposte!

Ci toccherà andare in mediazione

Se via accordate come ho già decritto non servirà andare in mediazione nessuno dei due, ne il condomino che ha impugnato ne l'amministratore in rappresentanza del condominio, si chiama accordo extragiudiziale.

Si può rimediare in sede di mediazione ormai calendarizzata. Però bisogna farsi carico dei costi...

... il condòmino in assemblea sosteneva che ciò di cui parlavamo non fosse inerente al punto dell'o.d.g. e si è dimostrato contrario ma la maggioranza comunque ha vinto ed è stato approvato.
allora abbiamo sbagliato noi 🙂
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