#1 Inviato 4 Febbraio, 2013 buongiorno, sto cercando di capire se è obbligatoria, cosa è obbligatorio, con che frequenza e chi deve fare una manutenzione "ordinaria" dei cancelli automatici. ho letto le norme relative (direttiva macchine, dm 37/2008, norme uni) ma le ho trovate "nebulose"; vedo che si parla di manutenzione obbligatoria ma non ho capito se c'è una frequenza obbligatoria e se può essere fatta in proprio pur annotandola sul registro di manutenzione (ovviamente se si tratta di piccola manutenzione tipo ungere le cerniere). non mi pare che sia imposto di ricorrere ad una ditta abilitata per questa manutenzione ordinaria come invece lo è per l'installazione............ qualcuno ha la pazienza di farmi un riassunto schematico di cosa bisogna fare, quando e chi? grazie Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 alle ore 10:38:25
#2 Inviato 4 Febbraio, 2013 L'obbligo esiste ed è entrato in vigore già dal 2010 benchè molti non si siano ancora adeguati. Comporta la marchiatura CE su ogni cancello automatico indipendentemente dall'anno di installo. Comporta il controllo da parte del manutentore abilitato(!),non è possibile in proprio è un impianto,la messa a norma delle parti che non lo sono ed il conseguente rilascio della certificazione di conformità che darà l'avvio alla manutenzione annuale da annotarsi sul libretto a cura dello stesso manutentore. Staff
#3 Inviato 4 Febbraio, 2013 grazie, ancora il cancello non è stato motorizzato (se si ricorda avevo chiesto per l'iva agevolata) quindi quando lo sarà spero proprio che l'installatore lo faccia a norma! volevo però capire come stavano le cose a riguardo della successiva manutenzione obbligatoria. quindi intanto mi conferma che l'obbligo è annuale; la manutenzione indicativamente che ordine di grandezza di spesa comporta (100 euro? 1000?)? si tratta di cancello ad anta battente unica con motore interrato. Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 10:51:04
#4 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 10:48:36: grazie, ancora il cancello non è stato motorizzato (se si ricorda avevo chiesto per l'iva agevolata) quindi quando lo sarà spero proprio che l'installatore lo faccia a norma! volevo però capire come stavano le cose a riguardo della successiva manutenzione obbligatoria.quindi intanto mi conferma che l'obbligo è annuale; la manutenzione indicativamente che ordine di grandezza di spesa comporta (100 euro? 1000?)? si tratta di cancello ad anta battente unica con motore interrato. Modificato Da - [...] quando chiederai i costi per l'automatizzazione chiedi anche i costi per la manutenzione annua, semestrale da farsi in base alla normativa macchine
#6 Inviato 4 Febbraio, 2013 sto continuando a cercare; la norma uni 12453:2000 al punto 5.1.1.6 lettera f) prevede: "...... Se non si possono rilevare tutte le possibili aree non attive, nelle istruzioni di manutenzione della porta vanno definiti controlli periodici ad intervalli non superiori ai 6 mesi, sull'intera area attiva. NOTA I controlli periodici specificati nelle istruzioni possono essere eseguiti dall'utente o da ogni altra organizzazione." certo che non è per niente facile avere un'idea chiara della situazione...........
#7 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 12:00:19: sto continuando a cercare; la norma uni 12453:2000 al punto 5.1.1.6 lettera f) prevede: "...... Se non si possono rilevare tutte le possibili aree non attive, nelle istruzioni di manutenzione della porta vanno definiti controlli periodici ad intervalli non superiori ai 6 mesi, sull'intera area attiva. NOTA I controlli periodici specificati nelle istruzioni possono essere eseguiti dall'utente o da ogni altra organizzazione." certo che non è per niente facile aver [...] In verità è più semplice di quanto credi. Te l'ho già scritto DEVE esser manutentore ABILITATO! E per abilitato significa idoneo a certificare ed a risponderne in caso di malfunzionamento. NON ESISTE IN CONDOMINIO UN CONTROLLO AUTONOMO DEGLI IMPIANTI. Staff
#8 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Patrizia Ferrari il 04 Feb 2013 - 12:10:34: In verità è più semplice di quanto credi. Te l'ho già scritto DEVE esser manutentore ABILITATO! E per abilitato significa idoneo a certificare ed a risponderne in caso di malfunzionamento. NON ESISTE IN CONDOMINIO UN CONTROLLO AUTONOMO DEGLI IMPIANTI. Staff ve bene, ma è possibile sapere QUALE NORMA prevede l'obbligo? io ancora non l'ho trovata e tutte le pagine che ho letto parlano di questo fantomatico obbligo senza specificare da dove viene!
#9 Inviato 4 Febbraio, 2013 d.m. 37/2008 Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; ........................... Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3. 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. ............................. Art. 10. Manutenzione degli impianti 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. .................. 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. io non sono contrario a fare la manutenzione ma non mi piace essere preso in giro da ditte che con la scusa dell'obbligo mi potrebbero imporre un contratto di manutenzione che magari prevede operazioni inutili quando qui abita un elettricista che sarebbe benissimo in grado di fare le manutenzioni minime previste VISTO CHE NON MI PARE CHE NESSUNA NORMA LO VIETI (ovviamente per riparazioni o cose extra verrebbe comunque chiamata la ditta). o anche volendo affidare la manutenzione ad una ditta esterna vogliamo essere noi a deciderlo sapendo come stanno le cose, non mi sembra una richiesta fuori dal mondo........ Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 12:47:32
#10 Inviato 4 Febbraio, 2013 Per un cancello elettrizzato in essere le fasi sono: 1-controllo da parte della ditta abilitata QUALSIASI essa sia purchè abilitata 2-verifica con gli strumenti per le cd PROVE ed ogni cancello ha le sue prove,se sei o hai un elettricista abilitato dovresti/dovrebbe sia sapere che esiste un macchinario (molto costoso) per eseguire e certificare dette prove,sia che ne esistono di diverse seconda il cancello sia a battente unico,doppio,a scorrimento etc 3-sistemazione e messa a norma per le parti previste dalla nuova normativa che in precedenza non erano richieste 4-rilascio certificazione 5-inizio manutenzione da parte di chi si vuole costa 150€ ca all'anno sicuro che non sia questa la spesa da presa in giro Per un cancello manuale che si elettrizza: si parte da un installo col punto 3) Quello che proponi non è a mio giudizio fattibile,la ditta esterna non può certificare manutenzioni fatte da un altro soggetto. Porta pazienza ma esistono delle regole e non si deve partire prevenuti perchè la sicurezza e le responsabilità che ne derivano non hanno prezzo. Staff
#11 Inviato 4 Febbraio, 2013 lo so che sono troppo puntiglioso ma il problema è che mi piace fare le cose perchè le capisco e perchè lo dice la legge e non perchè qualcuno mi dice "si fa così punto e basta". fra l'altro sono uno molto preciso e che le leggi le rispetta volentieri, però voglio sapere QUALE legge dice che la PICCOLA manutenzione ORDINARIA (da fare senza macchinari, senza smontare niente e ovviamente senza mettere mani sull'impianto elettrico) la deve fare un "tecnico abilitato" per forza, visto che le norme che ho riportato a me pare dicano proprio il contrario. da quello che leggo la manutenzione ordinaria non deve essere certificata, deve solo essere riportata sul registro di manutenzione. Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 12:54:02
#12 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 12:52:03: fra l'altro sono uno molto preciso e che le leggi le rispetta volentieri, però voglio sapere QUALE legge dice che la PICCOLA manutenzione ORDINARIA (da fare senza macchinari, senza smontare niente e ovviamente senza mettere mani sull'impianto) la deve fare un "tecnico abilitato" per forza, visto che [...] Cosa intendi per piccola manutenzione ordinaria? La norma semplicemente dice in soldoni: "chi ci mette mano ne risponde che sia per un lampeggiante o per un differenziale" Se ci metti mano tu,facendo un esempio,la ditta non può più certificare compilando il libretto manutentivo. E' esattamente come per gli ascensori,stesso meccanismo,ogni 6 mesi la ditta che li ha in manutenzione verifica ed aggiorna se ci sono interventi avvisa,preventiva ed attende conferma. Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 12:52:03: da quello che leggo la manutenzione ordinaria non deve essere certificata, deve solo essere riportata sul registro di manutenzione. La manutenzione e relativa compilazione del libretto comporta l'assunzione di responsabilità da parte del manutentore e quindi è assodato che egli non possa aggiornare un libretto manutentivo di un cancello non a norma. Dovrebbe dichiarare il falso,reato penale. Comunque le prove cui si sottopone l'impianto consistono: - Verifiche dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza secondo le norme EN 12453 e EN 12445; - Misura della forza allo schiacciamento mediante apposito strumento. Staff
#13 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 17:40:06: non mi sembra occorra un ingegnere per queste operazioni.......... Infatti i manutentori non sono ingegneri mentre le norme esistono per esser applicate. Ti sono state date tutte le informazioni ma se non comprendi la sostanziale differenza che esiste tra una ditta manutentrice,come la norma dispone,che esegue la manutenzione semestrale in quanto ne è abilitata ed autorizzata, ne risponde in caso di malfunzionamento e/o infortunio mentre il singolo benchè sappia fare non è nè abilitato e quindi non potrà mai rispondere nè altro,alzo le mani,per 150€ all'anno fai come vuoi e spera non accada mai nulla,ma non chiedere a noi di avallarti. La differenza è nel CHI esegue e non nel controllo fine a se stesso. Buona fortuna. Staff
#14 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Patrizia Ferrari il 04 Feb 2013 - 19:47:04: Infatti i manutentori non sono ingegneri mentre le norme esistono per esser applicate. Ti sono state date tutte le informazioni ma se non comprendi la sostanziale differenza che esiste tra una ditta manutentrice,come la norma dispone,che esegue la manutenzione semestrale in quanto ne è abilitata ed autorizzata, ne risponde in caso di malfunzionamento e/o infortunio mentre il singolo benchè sappia fare non è nè abilitato e quindi non potrà mai rispondere nè altro,alzo le mani,per 150€ all' [...] travisi le mie parole, io sto solo chiedendo QUALE NORMA prevede che la manutenzione semestrale debba essere eseguita da ditta abilitata ed autorizzata e ancora non ho trovato la risposta, io ho trovato semplicemente che deve essere fatta da "personale professionalmente competente" e lo è anche un elettricista che non ha "la firma" perchè non è il titolare ma è assolutamente in grado di fare la manutenzione in tutta sicurezza, professionalità e "a norma", il problema non sono i 150 euro (anche se certo di questi tempi risparmiarle non fa schifo a nessuno) nè ho chiesto l'autorizzazione del forum, ho chiesto solo una risposta professionale da persone (amministratori) che applicano le prescrizioni di una norma pensando che sapessero quale questa norma fosse, non solo perchè gli hanno detto di fare così. comunque grazie per il tempo che mi hai dedicato, confrontarsi è sempre utile.
#15 Inviato 4 Febbraio, 2013 Scritto da Paol il 04 Feb 2013 - 20:33:16: non solo perchè gli hanno detto di fare così. Infatti nessuno ci ha detto di fare così,punto. Semplicemente frequentando un corso di approfondimento si apprendono le regole e normalmente ci si avvale di manutentori abilitati specifici del settore in cui si opera. Lo saprà ben il tuo elettricista se può metter mano sull'impianto se è in grado di fare le prove e rilasciare libretto manutentivo debitamente compilato. Staff
#16 Inviato 15 Febbraio, 2013 Paol scusa ma cio' puo' valere per il cancello di casa tua non certamente per uno installato in un condominio. Chi dovrebbe nettere mano all'mpianto elettrico e testare la funzionalità delle coste, delle fotocellule, della cremagliera ecc.ecc? Tieni conto che nel 99% dei casi sin tratta di cancelli posti a delimitazione della pubblica via e che in un condominio entrano ed escono persone così dette " non informate" sulle modalità di arresto del congegno in caso di pericolo. Che io sappia non esiste, in effetti, un obbligo previsto dalla legge ma mi sembra sciocca la soluzione del " fai da te". Che credibilità potrà mai avere un registro che riporta la frequenza degli interventi effettuati da unn tizio qualunque , in caso di disgrazia? Il costo di una manutenzione, dalle parti mie, è di € 65,00 iva compresa a semestre.
#17 Inviato 15 Febbraio, 2013 Scritto da carati il 15 Feb 2013 - 06:15:51: 1)Paol scusa ma cio' puo' valere per il cancello di casa tua non certamente per uno installato in un condominio. 2)Chi dovrebbe nettere mano all'mpianto elettrico e testare la funzionalità delle coste, delle fotocellule, della cremagliera ecc.ecc? 1)Esatto. 2)Metter mano sarebbe nulla. Il problema è CHI se ne assume le responsabilità. Un conto è lustrare,oliare e fare delle prove che pur sembrano banalità,altro conto è mettere poi la firma e risponderne in caso di infortunio o danno a terzi. A mio giudizio in Condominio è impossibile sia per la coordinazione sia per la certezze del controllo,mentre a livello di singola unità posso comprendere sia fattibile laddove il singolo se ne assuma comunque il fardello della responsabilità. Staff
#18 Inviato 15 Febbraio, 2013 Scritto da Patrizia Ferrari il 15 Feb 2013 - 10:43:15: ...Il problema è CHI se ne assume le responsabilità. Un conto è lustrare,oliare e fare delle prove che pur sembrano banalità,altro conto è mettere poi la firma e risponderne in caso di infortunio o danno a terzi... Fondamentalmente concordo con quanto detto da Patrizia nel senso che, SE c'e' l'amministratore, non puo' certo assumersi la responsabilita' di problemi conseguenti al mancato rispetto di qualche norma. Il punto e': se nel condominio di Paol la maggioranza delibera di non sottoscrivere alcun contratto di manutenzione, l'amministratore puo' imporlo? Secondo me no, visto che a quanto pare nessuna norma lo rende obbligatorio e visto che la stessa casa costruttrice prevede la manutenzione "fatta in casa". A mio avviso basta che la manutenzione venga effettivamente fatta e che chi la fa compili la scheda del registro (contento lui di assumersi la responsabilita') per essere in regola anche in caso di infortunio. Staff
#19 Inviato 7 Agosto, 2013 Buongiorno a tutti. Sono un new entry di questi forum ed essendo un tecnico del settore, sono interessato a partecipare alle varie discussioni, confidando di poter portare un contributo per quanto attinenti le mie competenze. L’installatore ha oggi l’obbligo di apporre la marcatura CE al cancello automatico per indicare che il prodotto realizzato risponde ai requisiti minimi essenziali di sicurezza previsti dalle DIRETTIVE applicabili. Se il tecnico impiantista lavora rispettando le NORME di riferimento allora può dichiarare la presunzione di conformità alle direttive europee. È facile che si crei confusione in questo ventaglio normativo; vediamo perciò quali sono stati gli ultimi cambiamenti nell’ambito di regolamentazione delle chiusure tecniche. 1 giugno 2005 – Entra in vigore la norma di prodotto EN 13241-1, di applicazione obbligatoria, la quale impone al costruttore di chiusure manuali e automatiche in serie la marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE. La CPD definisce i requisiti della famiglia di prodotti da costruzione. Solo con l’entrata in vigore della EN 13241-1 le chiusure tecniche si sono conformate ai requisiti richiesti dalla CPD. In questo senso la EN 13241-1 armonizzava il settore delle chiusure tecniche e nello specifico armonizzava nel vero senso della parola la vecchia DM 98/37/CE. Questo perchè essendo la norma di prodotto per porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, consiste in un pacchetto normativo con continui rimandi alle EN 12453 EN 12445 e alle EN 12604 EN 12605. Trasferisce così alle citate norme l’autorità a trattare gli aspetti specifici relativi alla conformità delle chiusure tecniche motorizzate, fornendo all’installatore le indicazioni tecnico-normative per poter costruire la macchina rispettando i requisiti di sicurezza richiesti. 6 marzo 2010 – Entra in vigore il D.lgs. del 27 gennaio 2010 n.17 che recepisce la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE divenuta attuativa il 29 dicembre 2009. Le norme citate in questa guida non sono ancora armonizzate secondo la nuova Direttiva, e come tali sono un riferimento meramente tecnico per condurre l’analisi dei rischi. In riferimento a ciò questa nuova guida non si discosta dalle indicazioni fornite nella precedente edizione proprio perché le norme tecniche sono ancora in fase di rielaborazione per essere allineate alla Nuova Direttiva. Occorre precisare che i cancelli automatici sono considerati "macchine", pertanto devono essere realizzati e mantenuti secondo le norme europee di riferimento. Volevo anche specificare, in relazione a molte domande che emergono durante i convegni e seminari relativi a questo argomento, che la "costruzione" di un cancello automatico, intesa come messa in funzione può essere realizzata da qualunque soggetto si senta in grado di prendersi le responsabilità relative, apponendo la targa con i dati richiesti dalle normative specifiche e dichiarandosi quindi "costruttore" del cancello. Discorso diverso è per la manutenzione che deve essere effettuata esclusivamente da soggetti o imprese del settore. La rensponsabilità di eventuali infortuni ricade anche sul proprietario del cancello ( amministratore condominio o soggetto privato) se non emerge chiaramente di aver affidato un programma di manutenzione a soggetti od imprese del settore e dimostrato di essersi attenuto alle regole del libretto di uso e manutenzione.
#20 Inviato 7 Agosto, 2013 Riguardo al mio intervento di prima, circa la figura del "costruttore" del cancello automatico, mi sembra pertinente informare che durante alcuni dibattiti sul tema io stesso ho provocatoriamente affermato che anche un macellaio ( ortolano, pizzicagnolo o chiunque altro) può essere il costruttore del cancello, se esso si sente in grado di poterlo fare e prendersi le responsabilità relative. Questo perché, i cancelli automatici, essendo considerati "macchine" non hanno bisogno di qualifiche particolari. Logicamente sconsiglio vivamente di affidare l'automazione di un cancello ad un macellaio (ortolano, pizzicagnolo ecc ), pur con tutto il rispetto dovuto a queste figure artigianali-commerciali-esercenti. In sede di giudizio, di fronte ad un giudice nel caso di infortunio, potrebbe venir fuori l'accusa di incauto acquisto. Pertanto se rimane pur vera la sostanza della mia provocazione, è sempre opportuno e necessario affidarsi ad imprese del settore, possibilmente conosciute ed affermate. Come pure per le tante manutenzioni che riguardano gli impianti elettrici. Ma se siete interessati all'argomento specifico ( manutenzioni impianti) voglio informarVi che ho appena aperto un forum tematico specifico. - - - Aggiornato - - - Riguardo al mio intervento di prima, circa la figura del "costruttore" del cancello automatico, mi sembra pertinente informare che durante alcuni dibattiti sul tema io stesso ho provocatoriamente affermato che anche un macellaio ( ortolano, pizzicagnolo o chiunque altro) può essere il costruttore del cancello, se esso si sente in grado di poterlo fare e prendersi le responsabilità relative. Questo perché, i cancelli automatici, essendo considerati "macchine" non hanno bisogno di qualifiche particolari. Logicamente sconsiglio vivamente di affidare l'automazione di un cancello ad un macellaio (ortolano, pizzicagnolo ecc ), pur con tutto il rispetto dovuto a queste figure artigianali-commerciali-esercenti. In sede di giudizio, di fronte ad un giudice nel caso di infortunio, potrebbe venir fuori l'accusa di incauto acquisto. Pertanto se rimane pur vera la sostanza della mia provocazione, è sempre opportuno e necessario affidarsi ad imprese del settore, possibilmente conosciute ed affermate. Come pure per le tante manutenzioni che riguardano gli impianti elettrici. Ma se siete interessati all'argomento specifico ( manutenzioni impianti) voglio informarVi che ho appena aperto un forum tematico specifico. - - - Aggiornato - - - Ho omesso di comunicare che il forum aperto sul tema si chiama: Assistenza Tecnica Impianti Elettrici. Pardon per l'omissione.
#21 Inviato 7 Agosto, 2013 L'obbligo esiste ed è entrato in vigore già dal 2010 benchè molti non si siano ancora adeguati.Comporta la marchiatura CE su ogni cancello automatico indipendentemente dall'anno di installo. Comporta il controllo da parte del manutentore abilitato(!),non è possibile in proprio è un impianto,la messa a norma delle parti che non lo sono ed il conseguente rilascio della certificazione di conformità che darà l'avvio alla manutenzione annuale da annotarsi sul libretto a cura dello stesso manutentore. Staff gentile patrizia, potrei avere un riferimento all'obbligo del 2010? grazie!
#22 Inviato 9 Agosto, 2013 chi mi puo' dare una normativa,legge o altro sui cancelli elettrici ( passo carraio )?? GRAZIE
#23 Inviato 10 Agosto, 2013 chi mi puo' dare una normativa,legge o altro sui cancelli elettrici ( passo carraio )?? GRAZIE Penso di fare cosa utile riportandoti quanto già scritto nei miei post: 6 marzo 2010 – Entra in vigore il D.lgs. del 27 gennaio 2010 n.17 che recepisce la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE divenuta attuativa il 29 dicembre 2009.
#24 Inviato 10 Agosto, 2013 chi mi puo' dare una normativa,legge o altro sui cancelli elettrici ( passo carraio )?? GRAZIE Esiste comunque la guida redatta da Anima/Unac alla quale attenersi per l'installazione e la manutenzione. Le guide, come le norme, non sono leggi, pertanto potrebbero essere anche disattese o non consultate. Il problema di fondo è quando dovessimo trovarci di fronte ad un infortunio (peggio se grave). A quel punto il giudice chiede a coloro che sono parte in causa (destinatari degli avvisi di garanzia: installatori, manutentori, amministratori di condominio, privato cittadino titolare del cancello automatico) se sono state attuate tutte le procedure per eliminare o ridurre al massimo i rischi residui. Quando c'è un infortunio, si cerca la colpa o il dolo. Chi ha meno carte per difendersi, probabilmente è il soggetto che si prende piu' responsabilità e colpe. Un privato cittadino o un amministratore, se la passa male in quei frangenti se non dimostra di aver affidato la manutenzione ad imprese o soggetti del settore. Personalmente credo che la manutenzione fatta in proprio sia una delle colpe piu' evidenti, in quanto è difficile poter provare le proprie competenze. Chi si intestardisce a voler cercare il cavillo di legge che consentirebbe la manutenzione in proprio, credo che alcune beghe se le vada proprio a cercare. - - - Aggiornato - - - lo so che sono troppo puntiglioso ma il problema è che mi piace fare le cose perchè le capisco e perchè lo dice la legge e non perchè qualcuno mi dice "si fa così punto e basta". fra l'altro sono uno molto preciso e che le leggi le rispetta volentieri, però voglio sapere QUALE legge dice che la PICCOLA manutenzione ORDINARIA (da fare senza macchinari, senza smontare niente e ovviamente senza mettere mani sull'impianto elettrico) la deve fare un "tecnico abilitato" per forza, visto che le norme che ho riportato a me pare dicano proprio il contrario. da quello che leggo la manutenzione ordinaria non deve essere certificata, deve solo essere riportata sul registro di manutenzione. Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 12:54:02 Esiste comunque la guida redatta da Anima/Unac alla quale attenersi per l'installazione e la manutenzione. Le guide, come le norme, non sono leggi, pertanto potrebbero essere anche disattese o non consultate. Il problema di fondo è quando dovessimo trovarci di fronte ad un infortunio (peggio se grave). A quel punto il giudice chiede a coloro che sono parte in causa (destinatari degli avvisi di garanzia: installatori, manutentori, amministratori di condominio, privato cittadino titolare del cancello automatico) se sono state attuate tutte le procedure per eliminare o ridurre al massimo i rischi residui. Quando c'è un infortunio, si cerca la colpa o il dolo. Chi ha meno carte per difendersi, probabilmente è il soggetto che si prende piu' responsabilità e colpe. Un privato cittadino o un amministratore, se la passa male in quei frangenti se non dimostra di aver affidato la manutenzione ad imprese o soggetti del settore. Personalmente credo che la manutenzione fatta in proprio sia una delle colpe piu' evidenti, in quanto è difficile poter provare le proprie competenze. Chi si intestardisce a voler cercare il cavillo di legge che consentirebbe la manutenzione in proprio, credo che alcune beghe se le vada proprio a cercare.
#25 Inviato 10 Agosto, 2013 Caro Paol, nessuno obbliga ad affidare la manutenzione ORDINARIA ad imprese o soggetti abilitati. Se sei in grado di farlo, la puoi fare da solo. Occorre pero' capire quali sono gli interventi di manutenzione Ordinaria, Straordinaria o quella relativa al controllo delle sicurezze. Nel caso specifico, i cancelli automatici, sono considerati "macchine" pertanto rientrano sotto la Direttiva Macchine (direttiva europea). Quando si costruisce una macchina, occorre valutarne i rischi espliciti ed impliciti, i rischi residui e redigere un libretto di manutenzione al quale il committente o il proprietario devono attenersi. Una macchina puo' essere considerata estramente sicura alla messa in funzione, ma se non viene "mantenuta" potrebbe non garantire piu' quella sicurezza iniziale. Mi è sembrato di capire che tu stai cercando l'articoletto o il paragrafo ove specifica il divieto o il permesso per fare o non fare certe cose. La ricerca di cio' non è poi cos'ì immediata ma deriva da una serie di norme e di leggi legate fra loro. Fra cui la Direttiva macchine stessa, La guida Unac/Anima, le norme CEI 64/8, il DM37/08. Ma a monte di tutto ci sta il codice civile e penale. In caso di infortunio provocato da un cancello automatico, il giudice ti chiederà (se sei tu il proprietario del cancello) se hai fatto tutto quello che era normale fare per evitare cio' che è accaduto. In quel caso, io personalmente auguro al privato cittadino, di non trovarsi mai a ribattere che la manutenzione l'ho fatta da solo. A meno che, il privato cittadino in questione, non sia in grado di dimostrare le proprie competenze nel settore. Attenzione: non confondere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria. La pulizia delle fotocellule, il controllo dell'efficienza della costa pneumatica o l'intervento dell'encoder puoi verificarlo anche da solo. Ma ogni sei mesi, affidati alla ditta che si prenderà le responsabilità della manutenzione e riporterà sull'apposito libretto le verifiche effettuate, comprese quelle strumentali di impatto. Se poi vuoi fare da solo anche queste prove, procurati l'apposito strumento (valore indicativo 1.500,00 - 2.000,00€ + iva ), fai un corso per imparare ad usarlo, segui gli aggiornamenti normativi e poi di fronte a quel giudice che dicevamo prima, puoi avere qualche arma di difesa a tuo favore, dimostrando di averne le competenze al riguardo. Anche se poi (ammesso che al giudice basti la tua parola sulle competenze) dovrai spiegare perchè non ti sei affidato ad impresa operante nel settore. E in quel caso la cosa più controproducente (per l'imputato) sarebbe tirar fuori l'aspetto economico: l'ho fatto per risparmiare. - - - Aggiornato - - - lo so che sono troppo puntiglioso ma il problema è che mi piace fare le cose perchè le capisco e perchè lo dice la legge e non perchè qualcuno mi dice "si fa così punto e basta". fra l'altro sono uno molto preciso e che le leggi le rispetta volentieri, però voglio sapere QUALE legge dice che la PICCOLA manutenzione ORDINARIA (da fare senza macchinari, senza smontare niente e ovviamente senza mettere mani sull'impianto elettrico) la deve fare un "tecnico abilitato" per forza, visto che le norme che ho riportato a me pare dicano proprio il contrario. da quello che leggo la manutenzione ordinaria non deve essere certificata, deve solo essere riportata sul registro di manutenzione. Modificato Da - Paol il 04 Feb 2013 12:54:02 Caro Paol, nessuno obbliga ad affidare la manutenzione ORDINARIA ad imprese o soggetti abilitati. Se sei in grado di farlo, la puoi fare da solo. Occorre pero' capire quali sono gli interventi di manutenzione Ordinaria, Straordinaria o quella relativa al controllo delle sicurezze. Nel caso specifico, i cancelli automatici, sono considerati "macchine" pertanto rientrano sotto la Direttiva Macchine (direttiva europea). Quando si costruisce una macchina, occorre valutarne i rischi espliciti ed impliciti, i rischi residui e redigere un libretto di manutenzione al quale il committente o il proprietario devono attenersi. Una macchina puo' essere considerata estramente sicura alla messa in funzione, ma se non viene "mantenuta" potrebbe non garantire piu' quella sicurezza iniziale. Mi è sembrato di capire che tu stai cercando l'articoletto o il paragrafo ove specifica il divieto o il permesso per fare o non fare certe cose. La ricerca di cio' non è poi cos'ì immediata ma deriva da una serie di norme e di leggi legate fra loro. Fra cui la Direttiva macchine stessa, La guida Unac/Anima, le norme CEI 64/8, il DM37/08. Ma a monte di tutto ci sta il codice civile e penale. In caso di infortunio provocato da un cancello automatico, il giudice ti chiederà (se sei tu il proprietario del cancello) se hai fatto tutto quello che era normale fare per evitare cio' che è accaduto. In quel caso, io personalmente auguro al privato cittadino, di non trovarsi mai a ribattere che la manutenzione l'ho fatta da solo. A meno che, il privato cittadino in questione, non sia in grado di dimostrare le proprie competenze nel settore. Attenzione: non confondere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria. La pulizia delle fotocellule, il controllo dell'efficienza della costa pneumatica o l'intervento dell'encoder puoi verificarlo anche da solo. Ma ogni sei mesi, affidati alla ditta che si prenderà le responsabilità della manutenzione e riporterà sull'apposito libretto le verifiche effettuate, comprese quelle strumentali di impatto. Se poi vuoi fare da solo anche queste prove, procurati l'apposito strumento (valore indicativo 1.500,00 - 2.000,00€ + iva ), fai un corso per imparare ad usarlo, segui gli aggiornamenti normativi e poi di fronte a quel giudice che dicevamo prima, puoi avere qualche arma di difesa a tuo favore, dimostrando di averne le competenze al riguardo. Anche se poi (ammesso che al giudice basti la tua parola sulle competenze) dovrai spiegare perchè non ti sei affidato ad impresa operante nel settore. E in quel caso la cosa più controproducente (per l'imputato) sarebbe tirar fuori l'aspetto economico: l'ho fatto per risparmiare.