#1 Inviato 6 Novembre, 2013 Gentili utenti sul terrazzo condondominiale ad uso esclusivo che funge da copertura a tutto il palazzo è stata fatta la manutenzione alla guaina dei cornicioni. Il terrazzo è provvisto di ringhiera d'affaccio. Con quale criterio di ripartizione vengono suddivise le spese? Grazie per la gentile risposta.
#3 Inviato 8 Novembre, 2013 Millesimi di proprietà. Scusate ma,avendo la ringhiera che funge quindi da affaccio ed è quindi ad uso del proprietario,inoltre sporge al di fuori della ringhiera non dovrebbe ripartirsi con 1/3 lui ed il rimanente a chi sta sotto di lui?
#4 Inviato 8 Novembre, 2013 Le spese relative al rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza a livello di uso esclusivo e risarcimento danni per infiltrazioni. Cass. civile sez. II, sentenza del 27/06/2011, n. 14196 Poichè il lastrico solare dell’edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare dell’uso esclusivo; pertanto dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo
#5 Inviato 8 Novembre, 2013 Scusate ma,avendo la ringhiera che funge quindi da affaccio ed è quindi ad uso del proprietario,inoltre sporge al di fuori della ringhiera non dovrebbe ripartirsi con 1/3 lui ed il rimanente a chi sta sotto di lui? Esatto, 1/3 e 2/3 come da disposizione dell'art. 1126 c.c. Le spese relative al rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza a livello di uso esclusivo e risarcimento danni per infiltrazioni.Cass. civile sez. II, sentenza del 27/06/2011, n. 14196 Poichè il lastrico solare dell’edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare dell’uso esclusivo; pertanto dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo scusa...non avevo visto il tuo messaggio...
#6 Inviato 8 Novembre, 2013 Scusate ma,avendo la ringhiera che funge quindi da affaccio ed è quindi ad uso del proprietario,inoltre sporge al di fuori della ringhiera non dovrebbe ripartirsi con 1/3 lui ed il rimanente a chi sta sotto di lui? I cornicioni a carico di tutti per millesimi di proprietà in quanto sono posti oltre la ringhiera delimitante il lastrico esclusivo. Guaina del lastrico,come già scritto,in base all'art.1126cc.
#7 Inviato 8 Novembre, 2013 Le spese relative al rifacimento dell'impermeabilizzazione della terrazza a livello di uso esclusivo e risarcimento danni per infiltrazioni.Cass. civile sez. II, sentenza del 27/06/2011, n. 14196 Poichè il lastrico solare dell’edificio svolge funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare dell’uso esclusivo; pertanto dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo Scusate,esiste solo questa sentenza oppure,legge o sentenze della corte di cassazione?
#8 Inviato 12 Novembre, 2013 I cornicioni a carico di tutti per millesimi di proprietà in quanto sono posti oltre la ringhiera delimitante il lastrico esclusivo.Guaina del lastrico,come già scritto,in base all'art.1126cc.[/QUOTl Dall'atto di proprietà si dovrebbe evincere se i cornicioni sono anch'essi di proprietà ad uso esclusivo e la ringhiera potrebbero averla messa più indietro,quindi la spesa andrebbe ripartita secondo l'art.1126?
#9 Inviato 9 Febbraio, 2014 I cornicioni a carico di tutti per millesimi di proprietà in quanto sono posti oltre la ringhiera delimitante il lastrico esclusivo.Guaina del lastrico,come già scritto,in base all'art.1126cc. Il cornicione è un prolungamento del terrazzo che sporge quindi è del proprietario del terrazzo,ha la ringhiera che gli permette di affacciarsi ed è quindi suolo calpestabile non dovrebbe seguire le regole di ripartizione 1/3 il proprietario e 2/3 i condomini della verticale sottostante?