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giuseppe29

Mansioni portiere - può rifiutarsi di effettuare queste mansioni o deve avere una retribuzione a parte?

Buongiorno,

il portiere del nostro palazzo, nonostante l'amministratore gli abbia fatto prendere visione

del CCNL nel quale sono elencate le sue mansioni (A1, portiere addetto alle pulizie senza

alloggio), continua ad ignorarne alcune.

In particolare non vuole effettuare la pulizia in due scivoli condominiali e si rifiuta di tenere

pulita una piccola villetta condominiale, aspettando che lo faccia il giardiniere che viene una

volta al mese.

Può rifiutarsi di effettuare queste mansioni o deve avere una retribuzione a parte?

Grazie.

Giuseppe

Come per qualsiasi rapporto di lavoro, le parti soggiaciono al rispetto e all'applicazione del contratto che sovrintende il rapporto. Nell'ipotesi esso non venga rispettato o venga rispettato solo in parte, la parte inadempiente può essere diffidata al rispetto dello stesso. Nel vostro caso, se gli scivoli sono considerati tra le parti comuni del condominio, il portiere non può esimersi dal provvedere alla pulizia. Per quanto riguarda la villetta, il CCNL prevede la cura del verde;tutto stà a stabilire cosa si intenda... di solito, riguarda piccoli interventi.

Dipende cosa intendi per piccoli interventi. Il CCNL (parlo di Confedilizia), parla solo di pulizia e innaffiatura. Nella pulizia rientra sicuramente la spazzatura con scopa metallica (ad es. di foglie secche o aghi di pino), ma non rientrano ad esempio interventi come rasatura prato, diserbo, piccole potature, applicazione ramato, piantumazioni e concimazioni. Ciò rappresenta un equivoco nel quale cadono spesso gli amministratori.

 

Resta il fatto che il rifiuto di svolgere anche solo la pulizia configura il rifiuto di prestazione che predispone alla sanzione disciplinare e in caso proseguisse anche al licenziamento. Il portiere non avrebbe ragione nemmeno se non ricevesse la prevista indennità aggiuntiva (peraltro molto esigua), per tali operazioni.

Mi pare strano che l'amministratore non conosca le mansioni, le competenze e gli obblighi del lavoratore.

Oltre il C.C.N.L.,bisogna leggere anche il contratto di assunzione e di servizio.

Dopo di che,si tirono le conclusioni.

Se il portiere ha ragione,le cose rimangono come sono.Se ci sono delle discrepanze,richiamare il portiere hai suoi doveri,non lo fa? Ci sono i provvedimenti disciblinari contenuto nel citato contratto.

Buongiorno,

grazie a tutti quanti hanno risposto.

Preciso che i due scivoli sono parti comuni: sono ambedue di proprietà condominiale tranne gli ultimi 3 mt. circa in capo al proprietario dello scantinato del primo, mentre dell'altro lo stesso proprietario ne ha l'uso esclusivo.

Per quanto riguarda la villetta di circa 50 mq., dovrebbe soltanto spazzare le foglie e gli aghi di pino ed innaffiare , essendo devoluta ad un giardiniere la potatura e la manutenzione delle piante.

Forse è il caso di dire all'amministratore di intervenire con decisione sul rispetto delle mansioni

del portiere, preannunciandogli un richiamo scritto in caso d' inadempienza.

Cordiali saluti.

Giuseppe

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