Vai al contenuto
LARA1968

Mancata consegna preventivo/consuntivo spese condominiali

Ciao a tutti.

 

Ormai un anno fa (maggio 2014) ho preso in affitto un trilocale e nel contratto era indicato il pagamento dell'affitto più € 200,00 di spese condominiali con riserva di conguaglio.

 

Fatto sta che anche dietro mie numerose richieste sia scritte che verbali di consegna del preventivo (ed a questo punto anche del consuntivo) delle spese condominiali non mi è mai stato consegnato nulla.... ora io sto pagando € 200 a fronte di...... non si sa bene cosa.

 

Ho saputo da altri inquilini che abitano in questo complesso da più anni che non hanno mai ricevuto un consuntivo con il conguaglio-

 

Cosa devo fare per richiedere il riepilogativo delle spese? posso sospendere i pagamenti finchè non mi dicono che cosa sto pagando e se sto pagando il giusto?

 

Volevo inoltre chiedere se è vero che il proprietario di casa (nonchè costruttore del complesso) non può anche essere l'amministratore dello stabile perchè la costruzione supera i 2 anni di età.

 

Grazie anticipatamente

 

Lara

Hai il diritto di visione dei giustificativi delle spese con i criteri di ripartizione lo dice la legge 392/78 all'art 9

 

- Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Se non ti viene fornito chiedi assistenza ad un sindacato inquilini che ti fornirà anche supporto legale nel caso serva.

 

Il costruttore condomino può essere nominato dall'assemblea amministratore se ha tutti i requisiti previsti dall'art. 71 bis

 

Art. 71-bis.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

 

I due anni sono per una eventuale esenzione del costruttore dalle spese condominiali.

Grazie mille.....

 

Esiste un albo (o qualcosa di simile) per gli amministratori?

Grazie mille.....

 

Esiste un albo (o qualcosa di simile) per gli amministratori?

Nessun albo per gli amministratori, esistono delle associazioni di categoria, ma non è obbligatorio iscriversi.
×