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Jamirian

Locazione 6+6 : il proprietario può recedere ?

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Salve a tutti,

per quanto riguarda il classico contratto di locazione commerciale (6+6) il proprietario ha facoltà di disdirlo ? E se si, in qualsiasi momento oppure solo dopo che sono passati i primi 6 anni ?  Solo in casi particolari ? Servono motivazioni precise ?

 

Nel contratto c'è scritto questo :

 

"Il contratto viene stipulato per 6 anni e si intenderà rinnovato per altri 6 qualora una delle due parti non comunichi disdetta tramite raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza".

 

Grazie 😊

 

Modificato da Jamirian

La disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario è possibile solo in concomitanza della sua scadenza naturale, ovvero dopo  6 - 12 - 18 anni.

 

Jamirian dice:

Salve a tutti,

per quanto riguarda il classico contratto di locazione commerciale (6+6) il proprietario ha facoltà di disdirlo ? E se si, in qualsiasi momento oppure solo dopo che sono passati i primi 6 anni ?  Solo in casi particolari ? Servono motivazioni precise ?

 

Nel contratto c'è scritto questo :

 

"Il contratto viene stipulato per 6 anni e si intenderà rinnovato per altri 6 qualora una delle due parti non comunichi disdetta tramite raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza".

 

Grazie 😊

 

è italiano... basta leggere.

Questa previsione fa riferimento alla disdetta. Ogni parte può non rinnovare il contratto. La disdetta è sempre e solo a fine contratto.

 

Nel contratto avrà altro articolo/punto/previsione  relativo a "recesso", cioè  "far terminare " il contratto in corso. E vedrà che è solo facoltà del conduttore

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Jamirian dice:

Salve a tutti,

per quanto riguarda il classico contratto di locazione commerciale (6+6) il proprietario ha facoltà di disdirlo ? E se si, in qualsiasi momento oppure solo dopo che sono passati i primi 6 anni ?  Solo in casi particolari ? Servono motivazioni precise ?

 

Nel contratto c'è scritto questo :

 

"Il contratto viene stipulato per 6 anni e si intenderà rinnovato per altri 6 qualora una delle due parti non comunichi disdetta tramite raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza".

 

Grazie 😊

 

il proprietario puo' fare disdetta 12 mesi prima del rinnovo automatico. Solo dopo i primi sei anni deve dare una motivazione specifica a norma di legge (esempio, che il locale serve a se stesso per esercitare una attività, o ad un familiare...), dal secondo rinnovo in poi, sempre 12 mesi di anticipo, puo' dare disdetta senza motivazioni.

l'affittuario puo' invece disdire quando vuole dando preavviso di 6 mesi

Gianni75rm dice:

 

l'affittuario puo' invece disdire quando vuole dando preavviso di 6 mesi

No. La disdetta è per entrambi un non rinnovo del contratto ed è possibile solo in previsione della scadenza contrattuale

Il conduttore può RECEDERE in corso di contratto quando vuole, dando preavviso ( non è sempre 6 mesi, anzi spesso è 12)

 

Purtroppo si usano spesso termini come disdetta quando in verità si intende recesso. O di caparra quando in verità è cauzione.

Ma sono cose diverse.

  • Mi piace 1
SisterOfNight dice:

 

Il conduttore può RECEDERE in corso di contratto quando vuole, dando preavviso ( non è sempre 6 mesi, anzi spesso è 12)

 

 

non mi sembra sia disponibile il periodo di recesso per il conduttore per generici "gravi motivi", leggo all'

Art. 27/78 "...Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata"

Jamirian dice:

per quanto riguarda il classico contratto di locazione commerciale (6+6) il proprietario ha facoltà di disdirlo ?

Art. 28, secondo comma, della legge n. 392/1978:

Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.

E il conduttore in tal caso ha diritto a una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Salvo che la cessazione riguardi locazione relativa a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Gianni75rm dice:

non mi sembra sia disponibile il periodo di recesso per il conduttore per generici "gravi motivi", leggo all'

Art. 27/78 "...Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata"

Le parti possono benissimo concordare 12 mesi in contratto. "Indipendentemente dalle pervisioni"  si riferisce al fatto della facoltà di recesso.  Cioè se anche in contratto non fosse previsto il recesso, la legge la concede e in questo caso ha un preavviso di sei mesi

Modificato da SisterOfNight

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