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Brenda33

Liquidazione sinistro assicurativo

In seguito alla rottura di un tubo si sono verificati danni sul muro del garage di un condòmino che è adiacente al locale autoclave.

In qualità di amministratore del condominio ho provveduto alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa e a far visionare i danni da un loro perito.

Oggi mi è arrivata la comunicazione dell'assicurazione per la liquidazione amichevole del sinistro. Viene riconosciuto il seguente risarcimento:

- Danni da bagnamento garage del condòmino Sig. .........: € 650,00;

- Danni da bagnamento locale autoclave proprietà condominiale: € 150,00;

- Spese per la ricerca e riparazione del guasta: interamente assorbita dalla franchigia.

 

Il mio dubbio è il seguente... gli € 150,00 sono stati dati al condominio e di conseguenza provvederò a pagarci la ditta che ha provveduto alla riparazione dell'autoclave; invece gli € 650,00 per i danni del garage del condòmino come dovrò comportarmi; devo fargli riparare io i danni da un mio operaio e poi pagarlo io, oppure essendo proprietà privata dovrà provvedervi il condòmino stesso a riparare i danni del suo garage e io non dovrò far altro che consegnarmi gli € 650,00 risarciti dall'assicurazione.

Ritengo di poter dire che i danni causati da una rottura di un impianto comune, peraltro coperto da polizza, debbano essere pagati dal condominio e che quindi i soldi indennizzati dalla compagnia vadano impiegati per tale finalità.

 

Da ciò ne deriva che i lavori di "messa in pristino" debbano essere effettuati a cura del condominio (e non del condòmino) e pagati dal condominio usando la relativa indennità (€ 650). Questo perchè la responsabilità della messa in pristino è del condominio, il quale non potrebbe mai risponderne nel caso in cui a fare i lavori fosse una ditta commissionata dal condòmino.

Una volta a mio padre ad esempio su ruppe la colonna di scarico delle cucine degli appartamenti sovrastanti causando infiltrazione d'acqua nel garage.

In quella circostanza l'amministratore fece riparare la colonna di scarico ma il muro no. Passò i soldi che l'assicurazione aveva liquidato per i danni al muro a mio padre che dovette rintonacare e veriniciare.

È facoltà del danneggiato avere il risarcimento e tenersi il danno, per di più se si tratta di un danno soltanto estetico, per cui la somma la giri al condomino. Può succedere che il danneggiato resti insoddisfatto e che chieda al condominio la differenza tra quanto ottenuto dell'assicurazione e la valutazione del danno eseguita da un perito di sua fiducia.

Quindi è come ho detto io? Praticamente devo passare gli € 650,00 al condòmino che ha subito danni al garage e poi se la vede lui per quanto riguarda il suo garage?

Gli posso fare un assegno con l'importo che ha risarcito l'assicurazione, ossia gli € 650,00 che per i danni del suo garage?

E' proprio per ciò che ha scritto madly che tendenzialmente se fossi io l'amministratore mi occuperei della riparazione del danno come condominio, e non limitandomi ad allungargli i soldi chiudendo lì la faccenda. Si rischiano spiacevoli strascichi.

In alternativa puoi dargli i soldi, ma in quel caso mi farei firmare una sorta di liberatoria...

Una liberatoria di che tipo? Forse intendi una liberatoria in cui il proprietario del garage accettando i soldi liquidati dalla compagnia assicurativa, non si riservi io diritto di vantare una maggior somma per il danno subito.

Sì anche io condivido che l'amministratore si preoccupi che le riparazioni siano realmente effettuate e che lo siano a carico del condominio, per tale motivo è importante interessarsi attivamente e procurarsi dei preventivi senza lasciare tale compito solo a chi ha subito il danno.

Poi il lavoro potrà essere effettuato anche dall'impresa di fiducia del danneggiato ma al prezzo migliore accettato anche dall'assicurazione.

Ricorda che l'indennizzo è al netto delle franchigie, per cui su 650 indennizzato si presume che la spesa da preventivo sia di almeno 850 a cui aggiungere l'iva.

Il danneggiato potrebbe dirti che i soldi non bastano.

Motivo per cui potresti provare a trovare tu una impresa che ti faccia il lavoro per tale prezzo.

Il danneggiato si ritrova con il danno riparato ed il condominio si è fatto carico del danno con la minor spesa possibile.

Quanto suddetto vale in mancanza di danni ad oggetti o persone.

 

In ogni caso, hai fatto cenno all'emissione di un assegno; se decidi di girare l'indennizzo al danneggiato, ponigli l'importo a credito nel consuntivo, evita di far assegni, bonifici od altro agli stessi condòmini.

Esatto, intendo una liberatoria senza possibilità di rivalsa successiva. Utilissimo il punto di Mauro.

Spetta al danneggiato decidere se accettare meno la somma di euro 650,00 stimata dall’assicurazione quale indennizzo del danno materiale subito.

L’intervento dell’amministratore dovrebbe limitarsi ad effettuare, tramite l’intervento di una ditta di sua fiducia, la ricerca del guasto, la sua riparazione ed il ripristino delle parti murarie demolite, lasciando al condomino la libertà di definire autonomamente i tempi e le modalità di intervento per le opere di rifinitura nella sua proprietà.

Tuttavia, ribadendo quanto già detto, prima di firmare l’atto definitivo di liquidazione, bisogna sottoporre l’indennizzo all’approvazione del condomino e farsi rilasciare una dichiarazione che sollevi il condominio da ogni pretesa futura a risarcimento del danno subito.

Non vedo per quale motivo sia sconsigliato, per il pagamento dell’indennizzo,l’utilizzo di assegni o bonifici, utilizzando il conto corrente condominiale.

Tutte le somme attinenti il sinistro, spese ed indennizzi, saranno regolarmente contabilizzate.

Ai condomini proprietari dell’impianto in cui è avvenuta la rottura è attribuita la spesa per la ricerca del guasto, del ripristino della vano autoclave e delle franchigie cui bisogna sottrarre l’indennizzo ricevuto per la ricerca del guasto e quello di euro 150,00 ricevuto per il ripristino del vano autoclave.

Alla spesa suddetta parteciperà anche il proprietario del garage se proprietario anche lui dell’impianto di autoclave.

In seguito alla rottura di un tubo si sono verificati danni sul muro del garage di un condòmino che è adiacente al locale autoclave.

In qualità di amministratore del condominio ho provveduto alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa e a far visionare i danni da un loro perito.

Oggi mi è arrivata la comunicazione dell'assicurazione per la liquidazione amichevole del sinistro. Viene riconosciuto il seguente risarcimento:

- Danni da bagnamento garage del condòmino Sig. .........: € 650,00;

- Danni da bagnamento locale autoclave proprietà condominiale: € 150,00;

- Spese per la ricerca e riparazione del guasta: interamente assorbita dalla franchigia.

 

Il mio dubbio è il seguente... gli € 150,00 sono stati dati al condominio e di conseguenza provvederò a pagarci la ditta che ha provveduto alla riparazione dell'autoclave; invece gli € 650,00 per i danni del garage del condòmino come dovrò comportarmi; devo fargli riparare io i danni da un mio operaio e poi pagarlo io, oppure essendo proprietà privata dovrà provvedervi il condòmino stesso a riparare i danni del suo garage e io non dovrò far altro che consegnarmi gli € 650,00 risarciti dall'assicurazione.

la legge prevede che il danneggiante risarcisca il danno ,non che ripari il danno .

Quindi come mi dovrei comportare?

Passo tramite assegno al proprietario del garage quanto liquidato dall'assicurazione per i danni che ha subito? E poi mi faccio firmared due righe in cui accetta la somma liquidata dall'assicurazione senza pretendere ulteriori somme dal condominio?

Deve sottoscrivere l'atto di liquidazione solo dopo aver ottenuto per iscritto dal condomino danneggiato l’accettazione , a tacitazione e saldo del danno subito, della somma proposta dall’assicurazione.

Riscuoterà l’assegno intestato al condominio, quindi verserà, con modalità tracciabili, l’indennizzo al condomino.

Se procede come indicato nel post #12, rischia di dove farsi carico dell’eventuale somma derivante da una maggiore richiesta di danaro rispetto all’indennizzo pagato dall’assicurazione, inoltrata al condominio dal condomino danneggiato.

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