#1 Inviato 9 Novembre, 2012 Buona sera, vivo in un condominio multo residenziale ormai da 5 anni Siamo riusciti mandare vechio amministratore che aveva accumulato un bel debito di oltre 100 Milla euro (circa 10. Anni di gestione) a insaputa. Di tanti condomini a meno così appare . E rimasto pero portiere che era suo complice in tante cose lo sapeva es. Che veniva acea per staccare la luce, che ascensori erano sotto sequestro Ect. Questo portiere lavora e abita in questo condomino ormai da 20 anni . Tutti condomini si lamentano che non ha mai fatto niente , che e un vero bulo nel senso che aveva minacciato diverse persone e a me qualche giorno fa perche mi sono permesso dii dire che condomino va pulito dato che non lo fa che non deve parlare male di condomini e ci disprezza tutti quanti parla con un odio di far venire brividi Racconta tutti fatti di tutti non ce mai in portineria non usa divisa va in giro con una tutta sporca tutto giorno porta anelli da argento in tutte 5 dita vorrei precisare che e un italiano e stato p ortato in questo condominio da una condomina multo conosciuta in quanto la moglie di un politico qundi nessuno o quasi nessuno vorrebbe mettersi contro di lei. Io mi sono lamento dicendo che questo tizio mi ha risposto " tu mi devi portare davanti qui chi ha detto che io non ho fatto niente per 20 anni" " io sono pronto uccidere ( ha porto armi) chi mi fa perdere lavoro ". La signora in questione non reagisce in poche parole non vole sapere che questo portiere sia mandato via ma in fondo questo e un condominio con 10 condomini non una villa con maggiordomo perche questo portiere stravede per lei . Una situazione di cavolo praticamente ovviamente nuovo amministratore e stato avvisato e ha risposto che ci pensa lui a portiere ma lui continua fare di cose di prima tranquillamente senza rispettare suoi obblighi lo letto una sentenza che portiere puo essere licenziato perche parl a male di condomini??? Che cosa posso fare come singolo condomino . Grazie markoroma Modificato Da - markoroma il 09 Nov 2012 alle ore 18:50:42 Modificato Da - markoroma il 09 Nov 2012 alle ore 18:59:23 Modificato Da - markoroma il 09 Nov 2012 alle ore 19:01:07 Modificato Da - markoroma il 09 Nov 2012 alle ore 19:12:29
#2 Inviato 9 Novembre, 2012 Come singolo condomino puoi cercare di convincere tutti gli altri a considerare il licenziamento se pensi che le mancanze (da documentare), siano sufficienti. La sentenza che cercavi è descritta qui. https://www.condominioweb.com/condominio/sentenza1129.ashx
#3 Inviato 11 Novembre, 2012 Buongiorno , Sarei curioso di sapere se amministratore del condominio ha potere di licenziare questo portiere senza la maggioranza dei condomini ??? Grazie markoroma
#4 Inviato 11 Novembre, 2012 Solo se ci sono gravi mancanze oggettive... -------------------------------------------------------------------------- NORME DISCIPLINARI Art. 125 - Provvedimenti disciplinari 1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni; e) licenziamento disciplinare senza preavviso. 2. Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri. 3. La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo: a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero; b) per assenza dal servizio per una intera giornata senza che il lavoratore abbia ottenuto il permesso dal datore di lavoro. La multa non può eccedere l'ammontare di 4 ore di salario e deve essere versata dal datore di lavoro alla Croce Rossa Italiana. Copia dell’attestato di versamento deve pervenire all’Ente bilaterale al lavoratore. 4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5. 5. Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di: a) ripetuta ubriachezza in servizio; b) assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi; c) altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.