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Legge su handicap

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Nel mio condominio c'è una persona affetta da handicap motorio. E' una persona che continua a lottare e non si rassegna ad essere relegata e chiusa in un appartamento. Ha acquistato varie carrozzelle per poter uscire di casa ma nessuna riesce ad attraversare la porta dell'ascensore. Chiedo se esiste una legge che permetta, non a spesa personale, di modificare le porte dell'ascensore in modo da far entrare ed uscire la carrozzella. Inoltre chiedo, per lo stesso motivo, se è possibile fare uno scivolo affinché tale la carrozzella possa superare i 3 gradini posti all' ingresso del condominio.

Ringrazio per ogni consiglio e cordialmente saluto

Alvaro

Purtroppo non c'e' una legge che imponga al condominio di modificare le porte dell'ascensore .

Purtroppo non c'e' una legge che imponga al condominio di modificare le porte dell'ascensore .

E' vero... purtroppo manca questa legge.

Tuttavia si può in parte porre rimedio al problema sollecitando i signori condòmini nel decidersi a ristrutturare le parti comuni tipo l'androne e i suoi gradini o l'ascensore usufruendo delle detrazioni fiscali per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

A chi non interessa del prossimo, si può dare un motivo meno nobile per investire in queste opere : il palazzo acquisterebbe valore proprio perchè idoneo al transito di persone con ridotta capacità motoria ai quali interesserebbe acquistarvi un appartamento.

 

Basti pensare ad anziani, portatori di hadicap oppure semplicemente ai genitori con la carrozzina per il neonato.

dopo richiesta in assemblea e se questa nega l'autorizzazione o non risponde entro il termine di un mese, il richiedente può installare, a proprie spese e con la possibilità di ottenere il contributo erogato dal «Fondo Speciale» istituito presso il ministero dei Lavori pubblici (articolo 9, legge 13/89), un servoscala oppure altre strutture mobili e facilmente rimovibili e anche modificare l'ampiezza delle porte al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage: il tutto non deve però alterare il decoro architettonico oppure rendere inservibili le parti comuni all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Anche le spese di manutenzione del manufatto restano in capo a colui che lo ha fatto installare. Se poi costui decide successivamente di trasferirsi presso un'altra abitazione spetterà all'assemblea decidere (con le stesse maggioranze previste per l'installazione) se comunque mantenerlo in funzione a spese di tutta la collettività o rimuoverlo, salvo che qualche altro condomino decida di assumersi l'onere di conservarlo. Se l'installazione era invece avvenuta per decisione assembleare, senza una nuova delibera, il manufatto resterà in uso e le spese resteranno in capo a tutti i condomini.

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