#1 Inviato 22 Maggio, 2018 Si chiede se in presenza in una medesima assemblea di delibere assembleari nulle ed altre annullabili, le cause di nullità hanno effetto sulle altre delibere dell’assemblea o fanno riferimento solo a quelle deliberazioni nulle ed è necessaria, previa mediazione, l’impugnazione nel termine di 30 giorni di quelle delibere viziate annullabili. Grazie!
#2 Inviato 22 Maggio, 2018 Dipende dalla causa di nullità. Es. delibera avente ad oggetto cose in condominio parziale adottata da assemblea generale. Nullità di tutte le delibere dell'assemblea alla quale siano stati convocati e nella quale abbiano espresso un voto condomini non aventi, invero, alcun interesse nè a presenziare nè al voto medesimo. A scanso di equivoci la delibera adottata dal consesso condominiale anche se verte su più punti è unica, quindi se inficiata da nullità si potrebbe provare a circoscriverne gli effetti ma la vedo molto difficile, sempre che la causa di nullità non travolga tutte le decisioni assunte sui vari punti all'ordine del giorno. Modificato 22 Maggio, 2018 da Bah_
#3 Inviato 22 Maggio, 2018 gestione immobili dice: Si chiede se in presenza in una medesima assemblea di delibere assembleari nulle ed altre annullabili, le cause di nullità hanno effetto sulle altre delibere dell’assemblea o fanno riferimento solo a quelle deliberazioni nulle ed è necessaria, previa mediazione, l’impugnazione nel termine di 30 giorni di quelle delibere viziate annullabili. Grazie! Per le delibere nulle non c'è un termine per l'impugnazione, mentre per quelle annullabili ci sono 30 gg. dalla delibera per i presenti all'assemblea, a condizione che abbiamo espresso il voto voto contrario, oppure si siano astenuti dalla votazione, mentre per gli assenti i 30 gg. partono dalla data di ricevimento del verbale. Si inizia dalla mediazione con l'assistenza di un legale.
#4 Inviato 22 Maggio, 2018 Secondo me c'e' un malinteso di fondo. Viene convocata un'assemblea nella quale vengono adottate più decisioni, sui vari punti all'odg, che confluiscono in un'unica delibera. La sovrapposizione di piani è fra decisioni (più) e delibera (una sola). Ovviamente se un condomino ravvisa un motivo di nullità in una delibera non vi sono termini di prescrizione in ordine al suo diritto di impugnarla anche se quella stessa (unica) delibera contiene decisioni nulle e decisioni annullabili. Il termine di impugnativa è unico come è unica la delibera. In linea di massima la delibera inficiata da nullità in uno dei suoi punti (o decisioni) non risulta viziata negli altri punti (altre decisioni su altri punti all'odg) salvo che la causa di nullità non si estenda a tutti. Sebbene non vi sia una norma simile all'art. 1419 cc sui contratti (nullità parziale) si parla di delibera dell'assemblea condominiale parzialmente nulla. Sarebbe opportuno far visionare il cartaceo da un legale di Sua fiducia. Modificato 22 Maggio, 2018 da Bah_
#5 Inviato 22 Maggio, 2018 gestione immobili dice: Si chiede se in presenza in una medesima assemblea di delibere assembleari nulle ed altre annullabili, le cause di nullità hanno effetto sulle altre delibere dell’assemblea o fanno riferimento solo a quelle deliberazioni nulle ed è necessaria, previa mediazione, l’impugnazione nel termine di 30 giorni di quelle delibere viziate annullabili. Grazie! Le delibere sono impugnabili SINGOLARMENTE. Per quelle viziate da motivi di annullabilità è possiibile soltanto l'impugnativa di assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla tenuta dell'asemblea (per i dissenzienti) e dalla ricezione del verbale (per gli assenti). Per quelle viziate da ragioni di nullità, può opporsi chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo, anche qualora avesse votato favorevolmente in assemblea.