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prociotta

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NUOVE NORMATIVE !

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Quali sono le novità?

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale) ha inserito, all’articolo 13, un ulteriore periodo in forza del quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

In particolare,

Viene dunque introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in capo al committente che, nel momento in cui si avvale di prestazioni di lavoro autonomo occasionale dovrà effettuare la preventiva comunicazione all’Ispettorato territorialmente competente.

Inoltre, il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rappor to di lavoro.

Attenzione!

Nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati si applica una sanzione amministrativa che va da 500 a 2500 euro a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Come comunicare il lavoro intermittente?

La comunicazione dal primo dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

attraverso il servizio informatico

via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it

invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e solo per le aziende abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente.

Dunque, Le modalità di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionali sono analoghe alle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del

decreto legislativo n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

  • Grazie 2

Quindi nel caso io riceva dal condominio un corrispettivo una tantum come lavoratore autonomo occasionale (p.e. compenso amministratore per lavori straordinari o compenso responsabile lavori), dovrò prima mandare il modello UNI intermittenti all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it, corretto?

A chi servisse, qui il modello e la guida alla compilazione:

--link_rimosso--

 

Non capisco bene cosa si debba inserire nei campi però.

 

Codice Fiscale Datore di Lavoro: immagino quello del condominio, oppure quello dell'amministratore visto che: Il Ministero del Lavoro con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, ha chiarito che il “datore di lavoro” nei condomìni, è individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore.

In tal caso però il datore di lavoro coinciderebbe con il lavoratore, un po' strano...

 

Codice Fiscale lavoratore: il mio, ok

 

Codice comunicazione: cos'è? sulla guida trovo:

È possibile, inoltre, indicare il codice della comunicazione obbligatoria corrispondente al lavoratore per il quale si sta effettuando la chiamata, qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato successivamente al 1° marzo 2008. Tale codice può essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine della comunicazione obbligatoria.

Ammetto di non aver capito nulla tranne "obbligatorio", il che mi fa pensare che vada fatta un'altra comunicazione prima della comunicazione... 😖

 

Data Inizio e la Data Fine della chiamata: nel caso di amministratore o RL cosa mettereste, l'intera durata dei lavori straordinari? Nel mio caso sono iniziati a dicembre 2020 e devono ancora terminare (non so esattamente quando). Oppure mettereste la data di emissione della ricevuta?
 

 

Grazie mille per l'aiuto!

 

Modificato da condo77

Dunque: la norma indica che si utilizzino le "modalità" del lavoro intermittente, ma non è chiaro se sia da utilizzare lo stesso modello o sia necessario un "altro" modello che ancora evidentemente non esiste...

No, pare proprio che il modello sia quello.....
La comunicazione è d'obbligo dal 2022.

C'è la possibilità di fare tutto online:    servizi.lavoro.gov.it   forse piu' agevole? (Dubito)

...

4) La comunicazione preventiva

Al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge, dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti).

Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata:

on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;

tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello;

via sms;

tramite app;

via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro.

 

 

Danielabi dice:

No, pare proprio che il modello sia quello.....
La comunicazione è d'obbligo dal 2022.

C'è la possibilità di fare tutto online:    servizi.lavoro.gov.it   forse piu' agevole? (Dubito)

Immagino che online si debbano inserire gli stessi dati.

In realtà qui la forma (=invio mail) è agevole, invece il contenuto è ostico (almeno per me che di queste comunicazioni non ne ho mai fatte)

condo77 dice:

Immagino che online si debbano inserire gli stessi dati.

In realtà qui la forma (=invio mail) è agevole, invece il contenuto è ostico (almeno per me che di queste comunicazioni non ne ho mai fatte)

Sarà ostico per tutti, visto che il modulo è a misura di lavoro a chiamata......mah!!

 

I lavoratori a chiamata devono essere prima di tutto assunti, a tal fine si invia all'ufficio dell'impiego il modello Co-Unilav, che produce un codice da riportare nel rigo "codice comunicazione".

Non è scritto che per i lavoratori occasionali si debba inviare tale comunicazione (sarebbe del resto assurdo), quindi, salta la compilazione.

I giorni di lavoro non possono essere piu' di 30, quindi, non so se sia necessario inviare piu' di una comunicazione, oppure inviarne una prima dell'emissione della ricevuta di pagamento....

Forse meglio attendere che qualche "Ordine" (consulenti del lavoro, p.e.) chiarisca...........................

 

Se l'intento è di colpire le aziende che utilizzano lavoro bypassando i "normali" contratti, di fatto hanno messo in croce anche chi, effettivamente, si avvale di una prestazione "d'occasione".

Ma d'altra parte se nessuno controlla e ci si basa solo sulle scartoffie che girano....🙁

 

 

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Sarà ostico per tutti, visto che il modulo è a misura di lavoro a chiamata......mah!!

 

I lavoratori a chiamata devono essere prima di tutto assunti, a tal fine si invia all'ufficio dell'impiego il modello Co-Unilav, che produce un codice da riportare nel rigo "codice comunicazione".

Non è scritto che per i lavoratori occasionali si debba inviare tale comunicazione (sarebbe del resto assurdo), quindi, salta la compilazione.

I giorni di lavoro non possono essere piu' di 30, quindi, non so se sia necessario inviare piu' di una comunicazione, oppure inviarne una prima dell'emissione della ricevuta di pagamento....

Forse meglio attendere che qualche "Ordine" (consulenti del lavoro, p.e.) chiarisca...........................

 

Se l'intento è di colpire le aziende che utilizzano lavoro bypassando i "normali" contratti, di fatto hanno messo in croce anche chi, effettivamente, si avvale di una prestazione "d'occasione".

Ma d'altra parte se nessuno controlla e ci si basa solo sulle scartoffie che girano....🙁

 

 

Magari sentirò il mio commercialista in merito, certo sapendo avrei fatto pagamento + ricevuta nel 2021...

Altro problema da spiegare ai capiscala che vogliono arrotondare... speriamo di riuscire ad azzerare il tutto anche nei condomini di nuova acquisizione dove c'è qualche caposcala che si fa deliberare un mensile dai condomini...

Buongiorno,

la nota prot. n.29 dell'11 gennaio 2022, avente per oggetto " art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali." che allego alla presente, dice che:

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Domanda: Il condominio si configura come attività imprenditoriale?
Qualora la risposta fosse affermativa, nel mio caso io sono un amministratore interno che svolge quest'attività in maniera occasionale (senza P.Iva ma con ritenuta d'acconto) perché ho un solo condominio da amministrare e svolgo altra attività primaria (impiegato) devo comunicare i mei stessi dati per il lavoro occasionale? Committente e lavoratore coincidono ed in maniera intermittente per tutto l'anno cosa metto come periodo dall'1/1/2022 al 31/12/2022 ?

Inoltre ho un signore che svolge attività di giardiniere e viene mediamente ogni 2 settimane per circa 2 ore, si organizza in maniera autonoma, ed è pagato ad ore effettivamente svolte. Faccio un'unica comunicazione che vale per tutto l'anno dal 1/1/2022 al 31/12/2022 o devo fare una comunicazione ogni volta che viene? (lui è completamente autonomo, secondo il periodo può venire 1 volta in un mese oppure ogni settimana, può fare 2, 3 o 4 ore, mi manda un messaggio quando inizia ed uno quando finisce, e a posteriori faccio il conteggio delle ore. Cioè non lo so a priori quando faccio la comunicazione.

Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.

Salvo Salvo dice:

Il condominio si configura come attività imprenditoriale?

No.

 

 

Danielabi dice:

No.

 

 

Ma quindi a tuo parere tutta la novella riportata da Prociotta non si applica in condominio?

Sarebbe un'ottima notizia!

condo77 dice:

Ma quindi a tuo parere tutta la novella riportata da Prociotta non si applica in condominio?

Sarebbe un'ottima notizia!

Questa è una domanda da milion dollars.....

Ne parlavo ieri con un consulente del lavoro, che, peraltro, mi citava proprio il documento di Papa (postato qui), e non è saltata fuori la questione dell'attività imprenditoriale, lo ricontattero'...pero' il parere è chiaro: il provvedimento è rivolto al mondo dell'imprenditoria, da cui i condomìni sono esclusi.

Se riesco a fare luce, lo scrivero'.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Se riesco a fare luce, lo scrivero'.

Ci contiamo, grazie! 🙏

 

--img_rimossa--

[Eddystone Lighthouse – Anton Melbye]

Modificato da condo77

In attesa di avere il parere del consulente, vediamo che dice l'art. 14 dlgs 81/2008 totalmente riscritto dal collegato alla finanziaria:

 

Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute (9) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa....omissis...

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

 

Il numero 3 dell'allegato I riguarda la mancata formazione e addestramento

il numero 6 la mancata fornitura dei dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto

 

 

Danielabi dice:

In attesa di avere il parere del consulente, vediamo che dice l'art. 14 dlgs 81/2008 totalmente riscritto dal collegato alla finanziaria:

 

Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute (9) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa....omissis...

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

 

Il numero 3 dell'allegato I riguarda la mancata formazione e addestramento

il numero 6 la mancata fornitura dei dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto

 

 

Ok, non pare molto centrato su condominii e amministratori (benché quest'ultimi a volte esclamino "quanto siamo caduti in basso!" e quindi si suppone possano essere interessati ai dispositivi di cui al numero 6 dell'Allegato I)

  • Haha 1
Salvo Salvo dice:

Buongiorno,

la nota prot. n.29 dell'11 gennaio 2022, avente per oggetto " art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali." che allego alla presente, dice che:

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

Domanda: Il condominio si configura come attività imprenditoriale?
Qualora la risposta fosse affermativa, nel mio caso io sono un amministratore interno che svolge quest'attività in maniera occasionale (senza P.Iva ma con ritenuta d'acconto) perché ho un solo condominio da amministrare e svolgo altra attività primaria (impiegato) devo comunicare i mei stessi dati per il lavoro occasionale? Committente e lavoratore coincidono ed in maniera intermittente per tutto l'anno cosa metto come periodo dall'1/1/2022 al 31/12/2022 ?

Inoltre ho un signore che svolge attività di giardiniere e viene mediamente ogni 2 settimane per circa 2 ore, si organizza in maniera autonoma, ed è pagato ad ore effettivamente svolte. Faccio un'unica comunicazione che vale per tutto l'anno dal 1/1/2022 al 31/12/2022 o devo fare una comunicazione ogni volta che viene? (lui è completamente autonomo, secondo il periodo può venire 1 volta in un mese oppure ogni settimana, può fare 2, 3 o 4 ore, mi manda un messaggio quando inizia ed uno quando finisce, e a posteriori faccio il conteggio delle ore. Cioè non lo so a priori quando faccio la comunicazione.

Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.

Buongiorno a tutti, qualcuno ha degli aggiornamenti su questa problematica?

 

Eh.....il consulente del lavoro a cui mi sono rivolta (che ben conosco e so che è professionista serio e molto preparato) non mi ha ancora risposto, so già che ha parecchio da fare e dovro' ridurmi a telefonargli (e mi terrà mezz'ora al telefono perchè è logorroico....)
Per ora siamo fermi alla nota dell'ispettorato del lavoro: la comunicazione vale per gli imprenditori. Il condomìnio non lo è, ergo non ha l'obbligo.

Ma mi piacerebbe che qualcuno mi desse conferma....

Danielabi dice:

Eh.....il consulente del lavoro a cui mi sono rivolta (che ben conosco e so che è professionista serio e molto preparato) non mi ha ancora risposto, so già che ha parecchio da fare e dovro' ridurmi a telefonargli (e mi terrà mezz'ora al telefono perchè è logorroico....)
Per ora siamo fermi alla nota dell'ispettorato del lavoro: la comunicazione vale per gli imprenditori. Il condomìnio non lo è, ergo non ha l'obbligo.

Ma mi piacerebbe che qualcuno mi desse conferma....

grazie per la risposta 😊

Come accade spesso in Italia quando escono Note e comunicazioni ufficiali volte alla chiarificazione di interventi normativi, il più delle volte queste vanno solamente a aumentare la confusione. Quando viene enunciato che il nuovo obbligo "interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori", a primo impatto sembra che dobbiamo  escludere ad esempio anche i professionisti e sicuramente i condomini essendo questi ultimi un istituto giuridico che di imprenditoriale non ha niente. Però sono mie valutazioni in merito, basate su una nota emanata dall'Ispettorato del Lavoro. Posso io esser tranquillo e muovermi in questa direzione? Ecco io la certezza non la avrei,  Chi vivrà vedrà. 

LondonCalling dice:

Posso io esser tranquillo e muovermi in questa direzione?

E' tutto il ragionamento che ho fatto io; dovremmo avere una certezza granitica, perchè l'imprenditore è definito dal codice civile, ha regole fiscali....purtroppo capita che il susseguirsi e sovrapporsi di note, circolari, interpretazioni, che non sempre utilizzano termini non sempre consoni, rendono tutto piu' incerto.

Comunque, mi sto impegnando ad avere una risposta: esiste un numero verde che pero' non ha la competenza rispetto all'argomento e ti suggerisce di utilizzare i contatti sui siti istituzionali, che ti forniscono un ticket e spariscono inghiottiti da un buco nero. I centralini degli ispettorati del lavoro, sono sovraccarichi, quasi impossibile prendere la linea.....

Essendo, pero', abituata a tale andazzo, non demordo, prima o poi riusciro' a parlare con un ispettore (che mi aspetto che mi dica: attendiamo ulteriori chiarimenti....)

Danielabi dice:

(che mi aspetto che mi dica: attendiamo ulteriori chiarimenti....)

Sono sicuro che la risposta al 100x100 sarà questa, aspettare chiarimenti su una nota che doveva già dare chiarimenti definitivi. Tutto ciò è magnifico!

  • Mi piace 1

Udite, udite.......

 

il consulente del lavoro mi ha confermato che i condomìni non hanno obbligo di comunicazione preventiva, come da nota n. 09/2022 dell'Ispettorato del Lavoro e come da faq n. 2  da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, qui:

 

Sono curiosa di vedere se mi risponde l'Ispettorato, ma questa è solo una mia battaglia contro la pubblica amministrazione, la risposta c'è. 🙂

  • Grazie 1

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