#1 Inviato 30 Agosto, 2020 Buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere il vostro parere sulla seguente questione, perchè c'e' qualcosa che non mi torna. Sintetizzo oltre modo per non annioare. - nel 2015 con tanto di verbale ad approvazione del contratto di appalto, furono commissionati lavori di restauro facciata condominiale, per un importo di circa 400mila eur. Pagamento rateizzato in 4 anni, diretto all'impresa senza finanziamento bancario - il cantiere viene chiuso con 10(!) mesi di ritardo per ragioni non imputabili al condominio. Il DL nella relazione, come previsto da contratto, applica le penali per la consegna ritardata pari 9.000 eur - I pagamenti rateizzati sono terminati a fine 2019, e l'amministratore ha DEFALCATO dall'ultima rata i 9.000 Eur della penale di cui sopra - Riceviamo adesso il decreto ingiuntivo da parte del tribunale di Milano, per i 9.000 Eur non corrisposti, da contestare entro 40gg. Ovviamente nel decreto non si fa menzione alla clausola contrattuale della penale, ma solamente al pagamento parziale dell'ultima rata Ecco la domanda : perchè l'amministratore chiede l'approvazione dell'assemblea per opporsi con atto di citazione a tale decreto ? Il contratto prevede una penale. Non capisco perchè si debba ripassare dall'approvazione assembleare. L'assemblea nel 2015 approvò la sottoscrizione del contratto. Non può tale delibera, implicitamente anche valere come approvazione della clausola relativa alla penale senza dove ripassare per l'assemblea ? Purtroppo qualcuno ( 2 amici dell'appaltatore con piu di 150 mm di quota) si oppone a rivolgersi all'avvocato per impugnare il decreto ed essendo noi una palazzina di 2 con 500mm, tale quota blocca le delibere poichè molti altri condomini non sono molto partecipi. Vi ringrazio per il vostro prezioso parere che spero possa aiutarmi a capire meglio come procedere. GRAZIE A TUTTI ! Modificato 30 Agosto, 2020 da FABIO123 ERRORE
#2 Inviato 30 Agosto, 2020 L’amministratore può opporsi al decreto senza delibera e farai successivamente ratificare il giudizio in assemblea. Ma se ha già messo il punto all’ordine del giorno, non capisco a voi 500/1000 cosa impedisce di approvare la lite: la maggioranza delle teste? Intanto dovreste sensibilizzare gli altri condomini sulla questione.
#3 Inviato 30 Agosto, 2020 Luca980 dice: L’amministratore può opporsi al decreto senza delibera e farai successivamente ratificare il giudizio in assemblea. Ma se ha già messo il punto all’ordine del giorno, non capisco a voi 500/1000 cosa impedisce di approvare la lite: la maggioranza delle teste? Intanto dovreste sensibilizzare gli altri condomini sulla questione. Grazie per la risposta innanzitutto ! Scusi se chiedo conferma del primo punto. Quindi l'amministratore può autonomamente resistere al decreto attraverso un avvocato capisco bene ? A questo punto non capisco perchè non voglia farlo ma voglia che sia l'assemblea ad autorizzarlo... L'assemeblea non è stata ancora convocata. Noi abbiamo 40gg per opporci ( fino al 30/9). Siccome il lavoro ha riguardato SOLO 500mm, capisco giusto che dovremmo essere 2/3 dei mm più le teste per confermare l'opposizione (333mm), ma vedo problematico raggiungere 333mm se 150mm ti remano contro.... Spero di essermi spiegato :-) In tutto ciò continuo a chiedermi a cosa serve sottoscrivere un contratto a questo punto ?? Grazie !
#4 Inviato 30 Agosto, 2020 Cosa intendi che il lavoro ha riguardato 500/1000? Che il lavoro sarebbe stato di € 800.000 se avesse riguardato l’intero fabbricato? La superficie è diversa dai millesimi. Il lavoro se è sulle parti comuni deve essere pagato da tutti i millesimi che compongono il fabbricato. Quindi voi con i 500/1000 avreste la maggioranza per opporsi. Fermo restando che l’amministratore ha facoltà di farlo in autonomia salvo conferma del condominio. Evidentemente per favorire i suoi amici rimanda la scelta in assemblea Modificato 30 Agosto, 2020 da Luca980
#5 Inviato 30 Agosto, 2020 FABIO123 dice: Ecco la domanda : perchè l'amministratore chiede l'approvazione dell'assemblea per opporsi con atto di citazione a tale decreto ? l'amministratore non ha necessità di autorizzazione dell'assemblea per resistere ad una chiamata in giudizio. a meno che il giudice abbia richiesto la mediazione obbligatoria ed in questo caso deve essere autorizzato dall'assemblea a parteciparvi e gestire la mediazione con l'avvocato secondo i limiti che gli avrà affidato l'assemblea.
#6 Inviato 30 Agosto, 2020 Luca980 dice: Cosa intendi che il lavoro ha riguardato 500/1000? Che il lavoro sarebbe stato di € 800.000 se avesse riguardato l’intero fabbricato? La superficie è diversa dai millesimi. Il lavoro se è sulle parti comuni deve essere pagato da tutti i millesimi che compongono il fabbricato. Quindi voi con i 500/1000 avreste la maggioranza per opporsi. Fermo restando che l’amministratore ha facoltà di farlo in autonomia salvo conferma del condominio. Evidentemente per favorire i suoi amici rimanda la scelta in assemblea Praticamente il condominio consta di 2 palazzine separate e indipendenti dove solo la nostra ha fatto i lavori. Il tot mill e' di 500 per ogni palazzina. Se si deve mettere ai voti la maggioranza la calcolano solo sulla nostra quota ecco perché parlavo di 500mm. A questo punto se siamo sicuri che L amm può resistere senza fare per forza assemblea dovrei trovare come imporgli di farlo. Ho paura che nn voglia assumersi la responsabilità. Ma per me sarebbe ingiusto pagare quanto non dovremmo ... paul_cayard dice: l'amministratore non ha necessità di autorizzazione dell'assemblea per resistere ad una chiamata in giudizio. a meno che il giudice abbia richiesto la mediazione obbligatoria ed in questo caso deve essere autorizzato dall'assemblea a parteciparvi e gestire la mediazione con l'avvocato secondo i limiti che gli avrà affidato l'assemblea. Grazie Paul come dicevo sopra a luca mi piacerebbe capire se a questo punto gli si può imporre di resistere ( esiste un articolo in merito o qualcosa ?) oppure se e' una sua facoltà non un obbligo. Grazie ancora.
#7 Inviato 30 Agosto, 2020 Se solo la vostra ha fatto i lavori alle facciate la spesa va divisa e la lite va deliberata con le proprietà che la formano