#1 Inviato 10 Novembre, 2015 Buongiorno, in un condominio dove si stanno eseguendo lavori di adeguamento impianto centralizzato, il proprietario di un negozio vuole aumentare il canone di locazione all'inquilino a causa dei lavori che si stanno per eseguire? E' possibile fare ciò? In che % può aumentare il canone se non è stabilito nel contratto d'affitto? Vi sono delle norme/leggi, in merito? Grazie e saluti.
#2 Inviato 10 Novembre, 2015 il contratto di locazione è un "contratto" cioè l'unione della volontà di 2 parti se ad un certo punto quando una di esse vuole aumentare o ridursi il canone si va a finire nell'atto unilaterale Se contratto prevede un canone, e non prevede adeguamenti o spese a carico del conduttore in caso di lavori straordinari, non puo' il proprietario arbitrariamente con contratto in corso aumentare il canone... le leggi sono il c.c. e l'arrt. 27 e sss della legge 27.7.78 n. 392 dove non trova spazio l'aumento del canone per lavori di manutenzione dell'immobile
#3 Inviato 10 Novembre, 2015 Buongiorno,in un condominio dove si stanno eseguendo lavori di adeguamento impianto centralizzato, il proprietario di un negozio vuole aumentare il canone di locazione all'inquilino a causa dei lavori che si stanno per eseguire? E' possibile fare ciò? In che % può aumentare il canone se non è stabilito nel contratto d'affitto? Vi sono delle norme/leggi, in merito? Grazie e saluti. Riporto quanto scritto da peppe64 in questa discussione: --link_rimosso-- Legge 392/78 Art. 23. (Riparazioni straordinarie) Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita', il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti. ((25)) -------------- - AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative" Poichè si tratta di negozio e non di unità abitativa, salvo diversi accordi contrattuali il proprietario potrebbe chiedere un aumento del canone fino ad un massimo degli interessi legali sulla somma spesa. Nel 2015 l'interesse legale è del 0.50% per cui su una spesa di 100mila euro il proprietario potrebbe chiederti un aumento di 500 euri annui.
#4 Inviato 10 Novembre, 2015 però in questo caso il contratto è uso commerciale, l'art. 23 si riferiva solo alle locazioni uso abitazione, e per questo caso è stato abrogato le locazioni uso commerciale (dall'art 27 in poi) non prevedevano una norma analoga... e se invece sì, mi dite dove? grazie
#5 Inviato 10 Novembre, 2015 Art 23 se non eroo valeva per entrambe poi abrogato limitatamente per le abitazioni.
#6 Inviato 10 Novembre, 2015 Per le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, così come per quelle ad uso abitativo stipulate dopo l'abrogazione del art 23 L. 392/78, il locatore ha diritto all'adeguamento del canone in seguito all'esecuzione di lavori straordinari solo se espressamente stabilito a contratto. In assenza di tale clausola il locatore non ha diritto a nessun rimborso/adeguamento.