#1 Inviato 7 Settembre, 2015 Egregi Sigg., ho un dubbio che vorrei risolvere. Un terrazzo condominiale per mancanza di manutenzione ha provocato danni al soffitto all'ultimo piano. Il proprietario ha chiesto il risarcimento dei danni. Come bisogna comportarsi? Devo avvalermi dell'art. 1125 c.c. ? ....................e a carico del proprietario l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto......???????? Grazie per la risoluzione della problematica. Buon lavoro a tutti.
#2 Inviato 7 Settembre, 2015 Le spese per il rifacimento o riparazione del terrazzo condominiale e relativo risarcimento danno vanno ripartite per millesimi di proprietà del terrazzo, anche con la partecipazione del danneggiato, fatto salvo accordi o convenzioni diverse.
#4 Inviato 7 Settembre, 2015 Secondo i casi, se si tratta di lastrico che copre l'intero fabbricato, si divide come previsto dall'art cc 1123 1°, oppure se ci sono più lastrici, e/o questo lastrico copre una parte delle u.i. le spese si dividono come previsto dall'art. cc 1123 3° comma (condominio parziale) L'art 1125 cc in caso di lastrico non centra, centra nel caso di soffitti, volte, solai, ma non per i lastrici.
#5 Inviato 7 Settembre, 2015 E mi saprebbe dire qualcosa in merito all'art. 1125 c..c. appena da me menzionato, come interpretato? Grazie
#6 Inviato 7 Settembre, 2015 Se si tratta di lastrico che copre l'intero fabbricato si divide come previsto dall'art. cc 1123 1°comma, se invece copre una parte sola di u.i. si usa l'art 1126 cc, 1/3, a chi usa il lastrico, visto che è condominiale tutti i condomini comproprietari, ed i rimanenti 2/3 tra tutti quelli coperti (anche il danneggiato) L'art 1125 cc prende in esame soffitti, volte e solai, non lastrici o terrazzi.
#7 Inviato 7 Settembre, 2015 ok, ma qui si discute del ripristino intonaco e pittura. Non è specificato da nessuna parte.
#8 Inviato 7 Settembre, 2015 ok, ma qui si discute del ripristino intonaco e pittura.Quello è un danno che va risarcito al condomino per causa della mancata manutenzione del lastrico, ed il lastrico è di proprietà del condominio e dato che il condomino fa parte del condominio anche lui dovrà corrispondere la sua quota parte, e non tutto il rifacimento come previsto dall'art 1125 cc.