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hicss

Lavori messa a terra appartamento in condominio senza terra

Salve a tutti,

Sto effettuando i lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico in un appartamento di mia proprietà in un condominio del 1968 privo di impianto a terra.

L'amministratore mi ha informalmente detto di realizzare io, dal balcone (sono al quarto piano) la messa a terra dell'impianto. L'impresa a cui ho affidato i lavori dice che tale soluzione, per motivi di equipotenzialità etc, non è a norma, prospettandomi che deve essere il condominio a predisporre (a spese condominiali) l'impianto a terra, a cui io a mie spese dovrò connettermi (per avere la dichiarazione di conformità). Ho indicato tale soluzione all'amministrazione, per raccomandata, senza avere alcuna risposta.

Come posso procedere, per avere la dichiarazione di conformità e chiudere tali lavori?

E' lecito che provveda io a realizzare tale messa a terra, imputando le spese (quali?) al condominio?

Altrimenti, mi devo rivolgere ad un avvocato?

Essendo presente nel condominio un ascensore (che è privo di messa a terra), posso denunciare tale fatto ed a chi (almeno si decidono a fare questo collegamento a terra)?

Da varie discussioni postate sul forum, sembra emergere che per i condomini ante 1990 non è obbligatoria la messa a terra condominiale. Ma tale norma mi sembra in chiara contraddizione con l'obbligo che ho io (che abito al quarto piano) di mettere a norma con la terra l'impianto (dal quarto piano a terra ci arrivo volando?).

Saluti e Grazie, piero!!

Scritto da hicss il 09 Mag 2012 - 03:12:21: Salve a tutti,

Sto effettuando i lavori di ristrutturazione dell'impianto elettrico in un appartamento di mia proprietà in un condominio del 1968 privo di impianto a terra.

L'amministratore mi ha informalmente detto di realizzare io, dal balcone (sono al quarto piano) la messa a terra dell'impianto. L'impresa a cui ho affidato i lavori dice che tale soluzione, per motivi di equipotenzialità etc, non è a norma, prospettandomi che deve essere il condominio a predisporre (a spese condominiali) l'impianto a terra, a cui io a mie spese dovrò conne [...]

Buongiorno,

 

Il DM.37/08 ha sostituito la legge 46/90 (e il relativo regolamento di attuazione DPR 447/91),a partire dal 27/3/2008,si applica agli impianti elettrici utilizzatori posti al servizio degli edifici (immobili),qualunque sia la loro destinazione d'uso.

L'impianto elettrico di casa deve essere realizzato secondo le norme,equipaggiato con impianto di messa a terra e interruttore differenziale.

Per consentire di "mettere in regola" gli impianti e gli interventi parziali eseguiti senza rilasciare la dichiarazione di conformità (DICO),il DM.37/08 ha introdotto la dichiarazione di rispondenza(DIRI).

In base al suddetto decreto devono dotarsi della DIRI gli impianti realizzati dopo il 13/3/90(entrata in vigore della legge 46/90) e prima del 27/3/08 (entrata in vigore del DM.37/08) che sono privi della DICO.

In analogia a quanto era previsto dal DPR.447/91 art.5 comma 8,il DM.37/08,art.6,comma 3,ritiene adeguati gli impianti elettrici delle abitazioni,realizzati prima del 13/03/90,se dotati di:sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine degli impianti.

L'impianto di terra non può essere imposto in presenza dell'interruttore differenziale da 30 mA, poichè il decreto è in proposito esplicito. Tuttavia deve essere chiaro che occorre comunque aggiungere l'impianto di terra in occasione di ampliamenti anche di un solo circuito,rifacimenti,o semplicemente per installare un'antenna televisiva che richiede la messa a terra della calza del cavo coassiale.

 

Le spese per l'impianto di terra comune vengono ripartite tra tutti i proprietari per millesimi di proprietà.

 

Saluti

Carlo

 

grazie Carlo per la tua sollecita risposta.

Il punto che non mi è chiaro è il "tuttavia deve essere chiaro che occorre comunque aggiungere l'impianto di terra in occasione di ampliamenti anche di un solo circuito,rifacimenti,o semplicemente per installare un'antenna televisiva che richiede la messa a terra della calza del cavo coassiale".

 

Tale punto è scritto nella legge cui fai riferimento o dove? Perchè, se invece si tratta di una interpretazione, potrebbe non essere chiara all'Amministratore e/o ai rimanenti condomini (come mi sembra si capisca dalla mancata risposta dell'Amministratore), nel qual caso non mi è chiaro come procedere. Inevitabilmente mi sembra che dovrò coinvolgere i legali, per un esito che, dipendendo da una interpretazione, potrebbe non essere scontato.

Ti ringrazio,

Piero

 

Essendo presente nel condominio un ascensore (che è privo di messa a terra), posso denunciare tale fatto ed a chi (almeno si decidono a fare questo collegamento a terra)?

all'organismo notificato che provvede ad effettuare la verifica biennale .

 

n.b. mi sembra strano una cosa del genere ,il manutentore come fa a verificare ,durante la semestrale ,la prova di messa a terra ?

 

Sacred spirit - Ly o lay ale loya

dpr1497/63 gia'nel 1963 era previsto l'obbligo della messa a terra ascensore .

 

Allegato 1/Articolo 11: Impianto di terra

1. Le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature dei quadri elettrici, le scatole metalliche degli

apparecchi elettrici del locale del macchinario, del vano di corsa e della cabina, le protezioni metalliche del

vano di corsa portanti linee od apparecchi elettrici devono essere collegati fra loro e il complesso deve

essere collegato a terra.

2. Il conduttore della linea di terra dei motori di sollevamento e del quadro elettrico portante apparecchi

collegati nel circuito relativo deve avere sezione non minore di quella del conduttore della linea di

alimentazione relativa con un minimo di 5 mmý se di rame; di 20 mmý se di ferro zincato; di 200 mmý se

sono usate le strutture di ferro dell'impianto.

3. Il conduttore della linea di terra degli altri apparecchi elettrici e delle protezioni metalliche del vano di

corsa portanti linee od apparecchi elettrici deve avere esezione non minore di quella del conduttore della

linea di alimentazione relativa, con un minimo di 2,5 mmý se di rame e di 20 mmý se di ferro.

Allegato 1/

 

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per precisare meglio l'obbligo di messa a terra dell'ascensore era in vigore prima che l'ITALIA diventasse una Repubblica .

 

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600 (firmato dal futuro" Re di Maggio "[umberto II ] ovvero il Luogotenente Generale Umberto di Savoia )

Articolo 83

Collegamenti elettrici con la terra.

Le guide e tutte le parti metalliche dell'ascensore o del montacarichi devono essere provviste di

efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla eventuale messa a terra del motore.

Quando il circuito principale è alimentato a tensione superiore a 300 volt, le carcasse dei motori

devono essere provviste di efficace collegamento con la terra, indipendentemente dalla messa a

terra di cui al comma precedente.

 

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