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live_sard960

Lavori facciate con gravi dimenticanze

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Il vizio principale negli appalti è la mancanza della clausola precisante che il prezzo concordato è relativo a tutte le opere necessarie a rendere l'opera finita, anche se non espressamente menzionate, con esecuzione dei lavori secondo a regola dell'arte!

 

Senza questa clausola si innesca una "storia infinita", e l'appaltatore troverà sempre il modo per fare levitare i prezzi: è lui il "professionista", ed in quanto tale ha sempre il coltello dalla parte del manico!

Altro responsabile è il direttore dei lavori, che in quanto tale, deve essere nominato dal committente (cioè dal condominio): la ditta ha un "direttore di cantiere"!

 

Io la responsabilità dell'amministratore la vedo secondaria, rispetto a quella del DD.LL.

Alla firma doveva presiedere il "professionista", A MENO CHE ci sia stato un dolo palese da parte dell'amministratore.

Salomonicamente ripartirei a responsabilità tra i due: alla firma con l'appaltatore dovevano presiedere entrambi! I contratti vanno firmati con la presenza contemporanea delle parti in causa, ognuno per la parte di competenza.

Il vizio principale negli appalti è la mancanza della clausola precisante che il prezzo concordato è relativo a tutte le opere necessarie a rendere l'opera finita, anche se non espressamente menzionate, con esecuzione dei lavori secondo a regola dell'arte!

 

Senza questa clausola si innesca una "storia infinita", e l'appaltatore troverà sempre il modo per fare levitare i prezzi: è lui il "professionista", ed in quanto tale ha sempre il coltello dalla parte del manico!

Altro responsabile è il direttore dei lavori, che in quanto tale, deve essere nominato dal committente (cioè dal condominio): la ditta ha un "direttore di cantiere"!

 

Io la responsabilità dell'amministratore la vedo secondaria, rispetto a quella del DD.LL.

Alla firma doveva presiedere il "professionista", A MENO CHE ci sia stato un dolo palese da parte dell'amministratore.

Salomonicamente ripartirei a responsabilità tra i due: alla firma con l'appaltatore dovevano presiedere entrambi! I contratti vanno firmati con la presenza contemporanea delle parti in causa, ognuno per la parte di competenza.

io sono del parere completamnte opposto.

non vedo che responsabilità possa avere la d.l. Il fatto di non tinteggiare così come tralasciare una facciata potrebbe anche essere una scelta. (sbagliata ma una scelta).

chiaramente parlaimo tutti senza cnsocere bene i fatti...

Signori, i fatti erano questi ovvero che l'amministratore (dopo richiesta dall'assemblea) ha inoltrato la richiesta al Geometra per farci fare il computo metrico di un altra ed ultima parte di facciata con lavorazioni complete quindi come tutte le altre facciate tinteggiatura compresa. Questo dopo che l'assemblea aveva deliberato i lavori per le altre 3 facciate.

 

Una volta pronto il computo metrico mancante, lo stesso Geometra ha inoltrato al nostro amministratore il computo metrico richiesto e, considerando che l'impresa era già stata scelta per le altre 3 facciate, a sua volta ha inoltrato il computo metrico all'impresa per farsi preventivare le lavorazioni per poi comunicarci il costo totale.

 

Fin qui tutto normale, diciamo, se non fosse che oggi ci siamo accorti che il preventivo sull'ultimo computo metrico fatto, ci manca una pagina ovvero l'ultima dove sono presenti tinteggiatura, oneri per la sicurezza, trasporto materiali di risulta ed altre cosette.

Il/i responsabile/i dovrebbero essere in primis amministratore, poi l'impresa ed infine il geometra nominato per la direzione dei lavori. Questo perchè l'amministratore quando ha trasmesso all'impresa il computo metrico l'ha fatto dimenticando l'ultima pagina, quindi su 4 pagine del computo metrico ha inviato all'impresa solo 3! di conseguenza l'impresa ha preventivato solo ciò che gli era stato trasmesso, certo che poteva (doveva?) accorgersi anch'essa considerando che tutte le altre tre facciate sono complete di tutte le lavorazioni necessarie per riportarle a nuovo.

 

La responsabilità di questa mancanza attribuirla anche ai condòmini sarebbe troppo facile, perchè noi abbiamo incaricato un amministratore per fare il suo lavoro e non che noi dobbiamo fare il suo.

 

riporto alcune voci del contratto:

 

Art. 3) VARIAZIONI DELLE OPERE DI CUI ALL'ALLEGATO A DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A, né alle modalità di esecuzione delle opere, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente e, per quanto di competenza, della Direzione Lavori.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti che siano maggiori e/o differenti rispetto a quelli indicati nell'allegato A del presente contratto salvo accordo scritto tra le parti. L'accordo scritto deve comunque precedere l'esecuzione di opere extra contratto.

 

Art. 4) VARIAZIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE

Il committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A ed alle modalità di esecuzione dell'opera attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore e, per quanto di competenza, alla Direzione Lavori, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto e comunque purché le stesse non determinino notevoli modificazioni delle opere oggetto del presente contratto.

L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori e/o differenti lavori indicati nella variante scritta anche se il prezzo dell'opera è determinato globalmente. Il compenso aggiuntivo deve essere oggetto di preventivo accordo scritto fra il Committente e l'Appaltatore.

Gli accordi e le varianti scritte di cui ai punti 3 e 4 del presente contratto devono contenere l'indicazione delle opere extra, le modalità ed i tempi di esecuzione ed i termini dei pagamenti e sono da intendersi come parte integrante del presente contratto a far data dalla loro stipula.

 

Art. 5) VARIAZIONI NECESSARIE

Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nell'allegato A, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, obbligandosi al pagamento delle opere già eseguite dall'appaltatore.

Se le variazioni sono di notevole entità, il Committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere il pagamento delle opere già eseguite, da determinarsi tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori e del valore dell'appalto.

Signori, i fatti erano questi ovvero che l'amministratore (dopo richiesta dall'assemblea) ha inoltrato la richiesta al Geometra per farci fare il computo metrico di un altra ed ultima parte di facciata con lavorazioni complete quindi come tutte le altre facciate tinteggiatura compresa. Questo dopo che l'assemblea aveva deliberato i lavori per le altre 3 facciate.

 

Una volta pronto il computo metrico mancante, lo stesso Geometra ha inoltrato al nostro amministratore il computo metrico richiesto e, considerando che l'impresa era già stata scelta per le altre 3 facciate, a sua volta ha inoltrato il computo metrico all'impresa per farsi preventivare le lavorazioni per poi comunicarci il costo totale.

quindi se non ho capito male:

gara d'appalto dove partecipano diverse imprese per lavori su 3 facciate. si assegna l'opera ad una ditta ma poi ci si accorge che alla fine le facciate dovevano essere 4. nuovo computno e tutto il patatrcak che hai raccontato.

se le cose stanno così io personalmente non sarei arrivato in fondo. avrei bloccato tutto. convocato d'urgenza un assemblea dove avrei spiegato che mancava una facciata. A questo punto avrei lasciato la scelta all'assemblea. chiedere l'aggiornamento alla sola impresa scelta oppure riaprire la gara e chiedere l'aggiornamento a tutte.

un conto è fare un preventivo per 100 mq di facciata un altro per 150 ...

quindi se non ho capito male:

gara d'appalto dove partecipano diverse imprese per lavori su 3 facciate. si assegna l'opera ad una ditta ma poi ci si accorge che alla fine le facciate dovevano essere 4. nuovo computno e tutto il patatrcak che hai raccontato.

se le cose stanno così io personalmente non sarei arrivato in fondo. avrei bloccato tutto. convocato d'urgenza un assemblea dove avrei spiegato che mancava una facciata. A questo punto avrei lasciato la scelta all'assemblea. chiedere l'aggiornamento alla sola impresa scelta oppure riaprire la gara e chiedere l'aggiornamento a tutte.

un conto è fare un preventivo per 100 mq di facciata un altro per 150 ...

 

Gara d'appalto per tre facciate su quattro, successivamente in assemblea si è discusso per voler inserire anche la quarta ed approvato a maggioranza per far fare il computo metrico per la quarta facciata e chiedere il relativo preventivo all'impresa vincitrice (si è pensato che se questa impresa aveva il prezzo più basso di conseguenza sarebbe rimasto basso anche la quarta facciata).

 

Una volta avuto il preventivo, ci è stato comunicato in un altra assemblea e sempre a maggioranza è stato approvato il rifacimento della quarta facciata che però, a distanza di più di un anno, ci siamo accorti l'errore (o meglio negligenza) nel preventivo cioè che mancava una pagina. Ma nel computo metrico fatto dal geometra erano presenti tutte le lavorazioni, tinteggiatura compresa!

 

Un altra cosa, Lei ha detto giustamente che avrebbe richiesto un assemblea d'urgenza per informare tutti i condomini e proprio a riguardo è successo che un condomino, appena saputo dall'amministratore il fatto che nella quarta facciata mancasse ,gli ha subito chiesto all'amministratore di convocare immediatamente un assemblea che però si è rifiutato poichè la facciata era da fare con urgenza considerando che è passato più di un anno per dare il via ai lavori.

Questo è successo quando ancora il ponteggio, né tanto meno l'impresa, fosse già piazzato.

 

Piazzano il ponteggio e dopo 3 settimane ci è arrivata la convocazione come spiegato nel mio primo messaggio in questo thread.

 

Ora le mie intenzioni, così come quelle di altri condòmini, è di chiedere i danni per l'omissione di aver informato i condomini solo dopo l'inizio dei lavori ed inoltre agire contro l'amministratore perchè per suo errore ci siamo trovati nel pensare che il prezzo della quarta facciata era completa di tinteggiatura, proprio come dal computo metrico nudo. E l'errore è evidente ed impossibile nasconderlo che l'amministratore ha consegnato all'impresa un computo metrico con una pagina mancante!

MADDY60 dice:

Sarei abbastanza sicura nel concordare che l'amm.re abbia fatto disastri plurimi e reiterati nel tempo.

Prima che della revoca dell'amm.re, però, mi preoccuperei di censurare formalmente (presso l'amm.re in carica) le attività di una Impresa appaltatrice di cui...non è dato capire in base a quale contratto approvato dall'assemblea abbia aperto il cantiere...

scusi , quale contratto approvato in assemblea? Le delibere riguardavano lavori e relative spese, qualora l'Amministratore, quale esecutore ope legis delle delibere condominiali, non avesse mai sottoposto ad Assemblea il contratto d'appalto( obbligo non imposto da alcuna norma), perchè dovrebbe portare il nuovo contratto aggiornato in Assemblea? L'unica possibilità per i condomini sarebbe, accusando l'Amministratore di negligenza, dimostrare che nel contratto d'appalto, vecchio o aggiornato che fosse, sono state inserite spese non deliberate con regolare Assemblea!

MUROALTO dice:

Il vizio principale negli appalti è la mancanza della clausola precisante che il prezzo concordato è relativo a tutte le opere necessarie a rendere l'opera finita, anche se non espressamente menzionate, con esecuzione dei lavori secondo a regola dell'arte!

 

Senza questa clausola si innesca una "storia infinita", e l'appaltatore troverà sempre il modo per fare levitare i prezzi: è lui il "professionista", ed in quanto tale ha sempre il coltello dalla parte del manico!

Altro responsabile è il direttore dei lavori, che in quanto tale, deve essere nominato dal committente (cioè dal condominio): la ditta ha un "direttore di cantiere"!

 

Io la responsabilità dell'amministratore la vedo secondaria, rispetto a quella del DD.LL.

Alla firma doveva presiedere il "professionista", A MENO CHE ci sia stato un dolo palese da parte dell'amministratore.

Salomonicamente ripartirei a responsabilità tra i due: alla firma con l'appaltatore dovevano presiedere entrambi! I contratti vanno firmati con la presenza contemporanea delle parti in causa, ognuno per la parte di competenza.

Il contratto d'appalto riguarda solo due soggetti: l'appaltante, nel caso di condominio l'Amministratore quale rappresentante ope legis del condominio, e l'appaltatore , ossia il fornitore di opere e/o servizi! Il Direttore Lavori, di nomina del' appaltante potrebbe controfirmare solo pe presa visione!

Per favore non "riesumate" vecchie discussioni, alcuni utenti non partecipano neppure piu' al forum.

Grazie.

Ospite
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