Vai al contenuto
bucanvillea

Lastrico solare e proprietà esclusiva.Riparto spese secondo articolo 1125 o 1126?

Abbiamo effettuato lavori si ristrutturazione di un cortile condominiale di circa metri 900 di cui 180 circa di proprietà esclusiva con posti auto coperti da lamierino.

Questo cortile funge da lastrico solare a due piani sottostanti con autorimesse.

1) Come si devono ripartire le spese sia nel cortile comune di circa 720 metri che nella zona di proprietà esclusiva dei posti auto? secondo articolo 1125 o 1126?

Si può ripartire inoltre secondo i millesimi di proprietà? o è obbligatoria una ulteriore tabella millesimale apposita?

Mi devo necessariamente chiarire questo problema e vi ringrazio se mi aiuterete.

Secondo il 1125 c.c.

La spesa della struttura del lastrico (fondo, guaina etc.) sarà sostenuta a metà fra chi sta sotto il cortile/lastrico ed i proprietari del lastrico, essendo a carico dei primi il calpestio e dei secondi l'intonacatura e le rifiniture del cielo.

Allora, i proprietari esclusivi di posti auto divideranno le spese al 50/100 con i due piani sottostanti.Art 1125 c.c.

La zona di lastrico condominialedi circa 800 metri, sempre al 50/100 tra tutti i condomini che utilizzano il cortile e i proprietari dei due piani sottostanti sempre con art 1125 c.c.

In poche parole il condomino che ha il garage nei piani sottostanti paga due volte.

Concludendo...in entrambe le zone deve applicarsi l'art 1125 oppure per la zona condominiale si può applicare l'art 1126? e le corsie di accesso ai posti auto che l'amministratore vuole caricare ai possessori dei posti auto,essendo zona di transito sia veicolare che pedonale di tutti i condomini ritengo che debbano contribuire tutti i condomini che ne fanno uso.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Allora, i proprietari esclusivi di posti auto divideranno le spese al 50/100 con i due piani sottostanti.Art 1125 c.c.

La zona di lastrico condominiale di circa 800 metri, sempre al 50/100 tra tutti i condomini che utilizzano il cortile e i proprietari dei due piani sottostanti sempre con art 1125 c.c.

In poche parole il condomino che ha il garage nei piani sottostanti paga due volte.

Concludendo...in entrambe le zone deve applicarsi l'art 1125 oppure per la zona condominiale si può applicare l'art 1126? e le corsie di accesso ai posti auto che l'amministratore vuole caricare ai possessori dei posti auto,essendo zona di transito sia veicolare che pedonale di tutti i condomini ritengo che debbano contribuire tutti i condomini che ne fanno uso.

Buongiorno

Io ho un problema con il terrazzo che è il pavimento delle lastre solare del corsello box condominiale del quale il muro perimetrale con l assestamento del giardino privato e guaina rotta filtra acqua nel corsello e sollevato le piastrelle del mio terrazzo....l amministratore ha detto che i 2/3 del terrazzo li devo pagare io il resto tutto a millesimi....vorrei avere risposte più precise dato che dice di attenersi all art.1125- 1126 ma se la causa non sono le piastrelle ma il muro com è la ripartizione condominiale.

Grazie a chi mi risponde

×