Vai al contenuto
serman

Lastrico di copertura parziale stabile

Buongiorno a tutti.

Chi mi sa dire con certezza se la spesa di lavori su un lastrico non di uso esclusivo

di parziale copertura, debba essere ripartita art.1126 1/3+2/3 oppure per m.mi tutta la colonna coperta ?

se il lastrico non è uso esclusivo si ripartisce per il 1123.

Se il lastrico copre solo una parte dell'edificio parteciperanno solo coloro che ne sono coperti (art.1123 comma III

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. )

Scritto da balby il 30 Nov 2011 - 16:01:31: se il lastrico non è uso esclusivo si ripartisce per il 1123.

Se il lastrico copre solo una parte dell'edificio parteciperanno solo coloro che ne sono coperti (art.1123 comma III

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. )

Grazie balby, anch'io la penso così anche se l'amm.re intenderebbe

ripartire la spesa applicando il 1126

Ciao.

non è questione di pensare: è la legge!

ma poi, per un lastrico non di proprietà, chi lo paga 1/3?

a chi lo vorrebbe addebitare il tuo amministratore?

Scritto da balby il 30 Nov 2011 - 16:17:42: non è questione di pensare: è la legge!

ma poi, per un lastrico non di proprietà, chi lo paga 1/3?

a chi lo vorrebbe addebitare il tuo amministratore?

lo vorrebbe addebitare per 1/3 a me proprietario dell'appartamento

immediatamente sotto.

Scritto da serman il 30 Nov 2011 - 16:19:41:

lo vorrebbe addebitare per 1/3 a me proprietario dell'appartamento

immediatamente sotto.

Assolutamente NO.

 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.03.2009 n° 6889.- Qualora il lastrico solare condominiale sia utilizzabile da tutti i condòmini, anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell’edificio, le spese per la manutenzione e ricostruzione dello stesso dovranno essere ripartite sulla base del primo comma dell’art. 1123 c.c. e NON ex art. 1126 c.c. ...

 

Quindi, se il lastrico non funge SOLO da copertura della porzione di edificio, ma ha il libero accesso e l'uso di tutti i condòmini, la spesa di rifacimento sarà a carico anche delle unità immobiliari che NON siano ad esso sottostanti.

 

Scritto da balby il 30 Nov 2011 - 16:01:31:

Se il lastrico copre solo una parte dell'edificio parteciperanno solo coloro che ne sono coperti (art.1123 comma III)

NO, se è ad "uso comune",anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell'edificio, pagano TUTTI per millesimi di proprietà, art. 1123 c.c. I° co. (anche se non beneficiano della funzione di copertura).

Scritto da dolores il 30 Nov 2011 - 19:16:13:

Assolutamente NO.

 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.03.2009 n° 6889.- Qualora il lastrico solare condominiale sia utilizzabile da tutti i condòmini, anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell’edificio, le spese per la manutenzione e ricostruzione dello stesso dovranno essere ripartite sulla base del primo comma dell’art. 1123 c.c. e NON ex art. 1126 c.c. ...

 

Quindi, se il lastrico non funge SOLO da copertura della porzione di edificio, ma ha il [...]

Ciao dolly,

La sentenza che riporti non credo sia applicabile al mio caso.

In effetti il lastrico sopra il mio appartamento non è in uso a nessuno essendo inaccessibile

 

Controlla tuo rogito e RdC: su qualche documento deve essere indicato chi ha titolo su questo lastrico, ovvero chi deve sostenere le spese di manutenzione.

Saluti

Scritto da serman il 30 Nov 2011 - 19:27:45:

Ciao dolly,

La sentenza che riporti non credo sia applicabile al mio caso.

In effetti il lastrico sopra il mio appartamento non è in uso a nessuno essendo inaccessibile

Non è in uso a nessuno essendo inaccessibile, daccordo! ma comunque il lastrico (se diversamente non risulta dal titolo, inteso come RdC o atto di proprietà) rientra tra le "parti comuni" ai sensi dell'art. 1117 c.c.: pertanto la riparazione o ricostruzione di un lastrico, inaccessibile o di uso comune che sia, grava su tutti i condòmini, secondo le rispettive quote millesimali.

Scritto da dolores il 01 Dic 2011 - 17:20:59:

Non è in uso a nessuno essendo inaccessibile, daccordo! ma comunque il lastrico (se diversamente non risulta dal titolo, inteso come RdC o atto di proprietà) rientra tra le "parti comuni" ai sensi dell'art. 1117 c.c.: pertanto la riparazione o ricostruzione di un lastrico, inaccessibile o di uso comune che sia, grava su tutti i condòmini, secondo le rispettive quote millesimali.

Va bene,però consideriamo che questo lastrico isolato dal resto del terrazzo condominiale accessibile a tutti, funge da copertura alla colonna di appartamenti sottostanti, quindi mi sembra più aderente il 3° comma del 1123. Non trovi?

Dolores Panìco dice:

Assolutamente NO.

 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.03.2009 n° 6889.- Qualora il lastrico solare condominiale sia utilizzabile da tutti i condòmini, anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell’edificio, le spese per la manutenzione e ricostruzione dello stesso dovranno essere ripartite sulla base del primo comma dell’art. 1123 c.c. e NON ex art. 1126 c.c. ...

 

Quindi, se il lastrico non funge SOLO da copertura della porzione di edificio, ma ha il libero accesso e l'uso di tutti i condòmini, la spesa di rifacimento sarà a carico anche delle unità immobiliari che NON siano ad esso sottostanti.

 

Dolores però questa recente sentenza sembrerebbe non essere d'accordo con quanto da te detto

 

 

https://www.condominioweb.com/lunita-immobiliare-coperta-solo-in-parte-dal-lastrico-solare-partecipa.17178

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×