Vai al contenuto
icedreams

Lastrici solari - ma secondo voi questa sentenza della cassazione del 1993 per i lastrici solari è ancora

Scusate se stresso, ma secondo voi questa sentenza della Cassazione del 1993 per i lastrici solari è ancora ATTUALE?

 

Cass. 03/05/93 - n. 5125 - lastrico solare In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto è nulla e non meramente annullabile, anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo de i loro diritti in tal senso, con la conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purché alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere. In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nelle spese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizione degli altri due terzi della spesa stessa, che restano a carico dei soli proprietari dei piani sottostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve da copertura.

 

 

A parte la domanda inziale, sbaglio o il significato di questa sentenza è che l'art. 1126 è INDEROGABILE??!

 

grazie mille

ciao.

Sì, è attuale.

grazie, però scusate, se leggo questa sentenza mi pare evidente che l'art. 1126 risulti INDEROGABILE (NULLA anche se assunta all'unanimità.....), invece leggo praticamente ovunque che volendo è DEROGABILE all'unanimità.

 

forse il nocciolo che non mi comprendere la cosa è senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo de i loro diritti in tal senso che in "soldoni" cosa vorrebbe dire?

 

grazie mille

ciao

Vorrebbe dire che se una "delibera" non contiene l'espressa volontà di derogare al 1126 rimane una delibera, anche se assunta all'unanimità dei condòmini, cioè un mezzo non idoneo per rappresentare una deroga ai criteri legali, che deve essere contenuta in un negozio o contratto.

Vorrebbe dire che se una "delibera" non contiene l'espressa volontà di derogare al 1126 rimane una delibera, anche se assunta all'unanimità dei condòmini, cioè un mezzo non idoneo per rappresentare una deroga ai criteri legali, che deve essere contenuta in un negozio o contratto.

grazie mille! avresti dovuto scriverla tu quella sentenza! sarebbe stata molto più comprensibile.

Grazie mille.

ciao.

 

PS solo una cosa, un negozio o contratto che forma dovrebbe assumere?

×