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maumau

L'amm.re deve usare i versamenti per pagare la causale del versamento o no?

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Scusa Efisio...ma devo dare ragione ad Olli.

 

Sei intevenuto in un Topic con una replica che citava una norma che non attiene all' argomento del Topic.

 

Non serve essere membri dello Staff per invitarti a non "creare ulteriori dubbi" a chi viene qui per chiedere aiuto.

OLLI non ha usato toni arroganti od offensivi...piuttosto è ravvisabile nell' ironia che sconfina nel sarcasmo dell' ultimo post.

 

SE tu hai (certamente) il diritto di dire cose non attinenti all' argomento della domanda iniziale ...altrettanto hanno gli altri utenti di richiamarti sull' errore che commetti.

 

Ho "specificato" non attienenti come OLLI... che non ha MAI affermato che tu hai detto cose errate (nel tuo Post. n° 15)

 

Il Regolamento del Forum non "obbliga" ma invita/prega di avvisare se altri utenti escono dalle righe...e ritengo più con riferimento alla condotta civica che alla correttezza/sostanza di quanto si scrive.

 

Hai assunto (in questo caso) l' atteggiamento che già un altro utente si ritiene in diritto (a torto) di avere....ti scongiuro...ne basta uno di simili personaggi.

 

Credo che gli animi si siano surriscaldati senza ragion veduta.

 

💪

La mia opinione.

L'art. 67 ora prevede la solidarietà tra proprietario e titolare di diritto reale (usufruttuario).

 

Poichè il conduttore (inquilino) non è ne proprietario ne titolare di diritti reali non rientra tra i soggetti citati nell'art. 67 e quindi deve rispondere solo al suo proprietario.

La sentenza riportata che indica esclusivamente i proprietari quali responsabili del debito nei confronti del condominio è superata perchè anzichè esclusivamente un soggetto, ora ci sono due soggetti: il proprietario e l'usufruttuario.

L'inquilino non può ricevere decreto ingiuntivo e l'amministratore di Rian lo sa bene, tant'è che nel post 19 l'O.P. scrive:

"...A questo punto hanno fatto un decreto ingiuntivo al proprietario minacciandomi a me che se il proprietario non paga mi staccano l' acqua..."

Ecco una mossa strategica dell'amministratore; senza disquisire se l'acqua sia un bene primario l'amministratore prende provvedimenti NUOVAMENTE nei confronti del proprietario. Applica l'art. 63 al condòmino (proprietario dell'appartamento):

...In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato...

A mio avviso l'inquilino nulla può nei confronti del condominio che gli chiude l'acqua. Dovrà richiedere i danni al proprietario il quale, in caso dovesse dimostrare si sia trattato di un abuso, farà azione di rivalsa nei confronti del condominio per i danni da lui pagati al suo inquilino.

Scusa Efisio...ma devo dare ragione ad Olli.

 

Sei intevenuto in un Topic con una replica che citava una norma che non attiene all' argomento del Topic.

 

Non serve essere membri dello Staff per invitarti a non "creare ulteriori dubbi" a chi viene qui per chiedere aiuto.

OLLI non ha usato toni arroganti od offensivi...piuttosto è ravvisabile nell' ironia che sconfina nel sarcasmo dell' ultimo post.

 

SE tu hai (certamente) il diritto di dire cose non attinenti all' argomento della domanda iniziale ...altrettanto hanno gli altri utenti di richiamarti sull' errore che commetti.

 

Ho "specificato" non attienenti come OLLI... che non ha MAI affermato che tu hai detto cose errate (nel tuo Post. n° 15)

 

Il Regolamento del Forum non "obbliga" ma invita/prega di avvisare se altri utenti escono dalle righe...e ritengo più con riferimento alla condotta civica che alla correttezza/sostanza di quanto si scrive.

 

Hai assunto (in questo caso) l' atteggiamento che già un altro utente si ritiene in diritto (a torto) di avere....ti scongiuro...ne basta uno di simili personaggi.

 

Credo che gli animi si siano surriscaldati senza ragion veduta.

 

💪

La mia opinione.

 

Ecco una mossa strategica dell'amministratore; senza disquisire se l'acqua sia un bene primario l'amministratore prende provvedimenti NUOVAMENTE nei confronti del proprietario. Applica l'art. 63 al condòmino (proprietario dell'appartamento):

...In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato...

A mio avviso l'inquilino nulla può nei confronti del condominio che gli chiude l'acqua. Dovrà richiedere i danni al proprietario il quale, in caso dovesse dimostrare si sia trattato di un abuso, farà azione di rivalsa nei confronti del condominio per i danni da lui pagati al suo inquilino.

Ringraziandoti della tua risposta, preciso che l'ordinario è tutto pagato mentre le spese straordinarie sono stata non del tutto versate.

A tal punto credo, ma è solo una mia opinione, che l'amministratore posso inviare decreto ingiuntivo al proprietario senza "minacciare" l'inquilino. Credo che per essere corretti, trattandosi di quote straordinarie, debba agire legalmente con il proprietario e non con l'inquilino. A sua volta se il proprietario non paga ha tutti gli strumenti del caso per effettuare eventuale pignoramento in caso senza arrecare danno all'inquilino che nel contempo avendo pagato le ordinarie non ha recato nessun danno ai condomini. Mi spiego meglio: l'amministratore i soldi di acqua luce condominiale ecc... li ha ricevuti dall'inquilino il quale pagando non ha portato scompensi ai vicini. A tal punto trovo corretto agire nei confronti del proprietario con un pignoramento e non con l'applicazione art. 63 in quanto in casa abita un minore.

Ripeto però ... è solo un mio pensiero ...

...1) Al post 11 scrivevo che la riforma ha rivisto l'istituto della solidarietà ex art.67 dacc e che qualcuno sostiene che ora sia soggetto passivo pure l'inquilino. Qui c'è la prova: --link_rimosso-- ...

Senza offesa per "Amministrazioni Meridiana" ma quella che tu chiami una prova è solo un'opinione riportata sul sito di un amministratore di condominio, al pari delle opinioni di tanti altri riportate su questo forum.

Nella presentazione (chi siamo) dei soci appaiono soltanto le foto di 4 giovani e non si rilevano particolari competenze (avvocati? magistrati?) se non l'aver frequentato un corso presso un'associazione (AIAC).

...se il proprietario non paga ha tutti gli strumenti del caso per effettuare eventuale pignoramento in caso senza arrecare danno all'inquilino che nel contempo avendo pagato le ordinarie non ha recato nessun danno ai condomini. Mi spiego meglio: l'amministratore i soldi di acqua luce condominiale ecc... li ha ricevuti dall'inquilino il quale pagando non ha portato scompensi ai vicini. A tal punto trovo corretto agire nei confronti del proprietario con un pignoramento e non con l'applicazione art. 63 in quanto in casa abita un minore.

Purtroppo per te, la correttezza non va d'accordo con la praticità.

Fare un pignoramento immobiliare costa molto tempo e molto denaro che gli altri condòmini devono anticipare.

La minaccia di chiudere l'acqua al "condòmino" rendendo poco abitabile l'appartamento ha un effetto più immediato.

Avrebbero potuto minacciare di chiudere l'acqua al condòmino informando solo lui e non te.

Anche la minaccia rivolta a te è una mossa strategica che serve a coinvolgere anche te sperando che tu reclami nei confronti del tuo proprietario e che tra i due qualcuno tiri i fuori i soldini.

Tra l'altro c'è un fatto che hai detto qui e non so se ne sia a conoscenza l'amministratore:

La casa è del tuo ex marito sulla carta ma c'è una scrittura privata che attesta che il proprietario è tuo figlio.

Secondo te (a parte l'amore paterno) quali interessi può avere un ex proprietario di fatto a pagare le spese per un appartamento che non è più suo e di cui non ne godrà più?

Se non doveste essere in buoni rapporti al tuo ex, pur di farti un torto, potrebbe anche far piacere mandare la casa all'asta.

Il figlio potrebbe andare ad abitare dal padre, ma tu dove andresti?

....Con un accordo privato dal 2013 la casa è diventata di mio figlio. Innanzi alla legge però l' immobile risulta di sua proprietà e l' amministratore suddivide le spese tra proprietario e inquilino. Le spese straordinarie e ordinarie con sentenza del marzo 2013 sono a carico mio e pago tutte io. Quindi per non sentirmi in difetto nei confronti degli altri inquilini ho versato tutto io anche se non era di mia competenza

Se il Giudice ha detto che devi pagare tutto tu, perchè vuoi che paghi il tuo ex?

Anche se il decreto ingiuntivo se lo becca lui perchè proprietario sulla carta, moralmente non spetterebbe pagare tutto a te?

Sono pienamente d' accordo con te. Purtroppo amore paterno ce n'e' ben poco nel mio caso e il giudice ha stabilito che la casa non puo' essere ne' venduta ne' fatta altra azione per salvaguardare il minore. Capisco sia un caso parecchio strano/particolare!!!

Sono pienamente d' accordo con te. Purtroppo amore paterno ce n'e' ben poco nel mio caso e il giudice ha stabilito che la casa non puo' essere ne' venduta ne' fatta altra azione per salvaguardare il minore. Capisco sia un caso parecchio strano/particolare!!!

Non conosco i fatti e nemmeno ci voglio entrare in questioni private però faccio delle considerazioni a livello generale.

 

A prescindere se il Giudice all'atto della sentenza fosse a conoscenza dell'atto privato (così si spiegherebbe a te anche l'addebito delle spese straordinarie), credo che il Giudice per tutelare il minore abbia vietato al proprietario ufficiale di vendere la casa.

Nel caso di pignoramento e vendita all'asta, a mio avviso non ha alcuna rilevanza il divieto del Giudice perchè a vendere non sarà il proprietario inibito bensì il Tribunale.

Le ripercussioni del danno le subirete comunque tu e tuo figlio.

Se su 2.600 euro di debito ne hai già pagati 1.900 ti consiglio di pagare i restanti 700 euro, non fosse altro per evitare

- ora il rischio di restare senz'acqua

- successivamente di restare senza appartamento

Dimaraz, ti apprezzo tanto, ma il polverone lo state alzando voi.

Vi invito cortesemente a rileggere la discussione dall'inizio.

 

1) Al post 11 scrivevo che la riforma ha rivisto l'istituto della solidarietà ex art.67 dacc e che qualcuno sostiene che ora sia soggetto passivo pure l'inquilino. Qui c'è la prova: --link_rimosso--

Era un post fuori tema, ammesso che il signor Olli possa fare le veci del moderatore in maniera che a te non sembra arrogante?

Con questo non ho detto sia oro colato la posizione del gentile redattore del sito linkato, nè che me ne freghi che sia fondata o meno, ma semplicemente che qualcuno degli addetti ai lavori la vede diversamente e non è certo l'utente Olli a poter giudicare sia fuori tema o no perchè ho osato scrivere qualcosa che non gli garba.

 

2) Sempre l'utente Olli chiede al sottoscritto prove e dimostrazioni al limite del ridicolo come se qui fosse un'aula di tribunale, ben guardandosi però dal fornirle a supporto delle proprie tesi.

 

3) Non solo: si limita a buttare lì due sentenze, ben consapevole della relatività delle sentenze e a dilungarsi in "non l'ho scritto e non l'ho detto". Chissà che le ha riportate a fare le sentenze se non a sostegno del proprio punto di vista.

 

Concludo scrivendo che per me l'argomento era bello che chiuso al post 22, ma il signore continua coi suoi modi ad esigere dal prossimo ciò che invece si ritiene esentato dal fornire.

Vedo che Leonardo ti ha già replicato con un indirizzo che condivido.

 

1)Hai richiamato una "parere" (fornendo solo a posteriori il link) che a "memoria" non trova giustificazione nella lettura integrale delle Leggi (magari sono io ignorante o ne ho fatto errata lettura ...😎

..mossa strategica dell'amministratore; senza disquisire se l'acqua sia un bene primario l'amministratore.... Applica l'art. 63 al condòmino (proprietario dell'appartamento):

...In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato...

A mio avviso l'inquilino nulla può nei confronti del condominio che gli chiude l'acqua. Dovrà richiedere i danni al proprietario.....

Interessante considerazione.

E' legittimo tale agire dell'amministratore? Davvero l'inquilino non potrà far nulla per tutelarsi (se non rivolgersi al locatore)?

A mio avviso, l'aministratore ben farebbe a non dar luogo a quanto "minacciato"; operasse il distacco del servizio idrico, esporrebbe il Condominio a gravi conseguenze (causa i danni cagionati a soggetto terzo rispetto alla vertenza Condominio/Locatore prevista dalla riforma).

Quale la dizione puntuale dell'art.67 Disp.Att? "Sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato"; con ciò s'individua il destinatario del provvedimento (condòmino moroso) e se ne predeterminano le conseguenze giuridiche (sospensione dal servizio): stante la tassatività normativa, solo queste e non altre fattispecie saranno legittime.

Orbene, nel caso di specie, stante il rapporto contrattuale di locazione (noto al Condominio per il tramite del suo amministratore che gestisce il riformato registro di anagrafe condominiale), all'atto della sospensione del servizio idrico si concretizzerà quanto previsto dalla norma? No di certo; risulta infatti evidente come il "sospeso" non sarà il condòmino/moroso (di cui all'art.67), bensì il conduttore non moroso (che condòmino non è); l'art.67 non riconosce in capo all'amministratore un potere generalizzato di sospensione di un servizio comune, ma il potere puntuale di sospendere il moroso dal servizio; ergo l'inquilino:

- procederà ex art. 700 cpc ed ottenere il ripristino del servizio idrico sospeso (presupposto il grave danno cui viene esposto)

- proporrà azione di risarcimento verso il Condominio (ex art. 2043 C.C.) per conseguire il risarcimento per il danno patito.

Saluti

 

P.S. a corollario di ciò si consideri anche l'aspetto, non secondario, della essenzialità del bene primario sospeso, a come il nostro ordinamento, in presenza di altri e gravi stati di morosità, mai consenta al creditore d'aggredire il debitore al punto da ridurne il diritto al "minimo vitale"; infine che lo stesso legislatore nel 2014 ha normativamente limitato la chiusura delle utenze idriche per i clienti morosi.

...

P.S. a corollario di ciò si consideri anche l'aspetto, non secondario, della essenzialità del bene primario sospeso, a come il nostro ordinamento, in presenza di altri e gravi stati di morosità, mai consenta al creditore d'aggredire il debitore al punto da ridurne il diritto al "minimo vitale"; infine che lo stesso legislatore nel 2014 ha normativamente limitato la chiusura delle utenze idriche per i clienti morosi.

Per quanto riguarda tutta la prima parte non quotata, non a caso avevo avevo espresso solo un parere ("...A mio avviso l'inquilino nulla può...) e le tue considerazioni, alla luce della riforma e del registro anagrafica, potranno essere molto utili a Rian, se non altro per "contro minacciare l'amministratore" perchè avventurarsi in un Tribunale... si sa dove si comincia e non si sa dove si va a finire.

Per quanto riguarda il tuo quotato (bene vitale) al quale hai già accennato nel post precedente, non ho voluto disquisire perchè non sono a conoscenza di cosa sia cambiato nel 2014.

Nel mio condominio, sempre puntuale nei pagamenti, abbiamo avuto solo una brutta esperienza lo scorso anno.

Senza che ce ne accorgessimo, il personale di Acquedotto Pugliese è venuto a chiudere l'acqua dalla valvola sulla pubblica via per morosità la domenica mattina. Siamo rimasti senz'acqua dal mezzogiorno della domenica al pomeriggio del lunedi dopo essere andato (il lunedi mattina) negli uffici di AQP con tutte le bollette pagate.

Il condominio moroso era il civico 1C e per errore hanno chiuso il civico 10.

Ma chi si mette a richiedere i danni?

Oltre il danno la beffa: abbiamo pagato pure l'intervento del tecnico termoidraulico per capire che ci avevano chiuso l'acqua e non che fosse andata in avaria l'autoclave.

Sempre tanto di cappello alle "elaborazioni legali" di Olli...spero non si sia sentito sminuito perche ho citato "Scriptamanent" come ancor più "estremista".

 

Non ti "crucciare" Leonardo...di "Acquedotto Pugliese" ne è farcita l' Italia

Per carità l' errore umano è insito nella ns. natura...ma almeno quanti sbagliano poi dovrebbero porre rimedio come si pretende dai comuni cittadini/utenti.

Sempre tanto di cappello alle "elaborazioni legali" di Olli...spero non si sia sentito sminuito perche ho citato "Scriptamanent" come ancor più "estremista".

 

Non ti "crucciare" Leonardo...di "Acquedotto Pugliese" ne è farcita l' Italia

Per carità l' errore umano è insito nella ns. natura...ma almeno quanti sbagliano poi dovrebbero porre rimedio come si pretende dai comuni cittadini/utenti.

Ti pare che mi crucci?

per fortuna dalle mie parti gli interventi costano poco. Il tecnico (di una delle più importanti ditte termoidrauliche della città) ci è costato solo 20 euro più iva ed il mio tempo (mezza giornata in AQP) è gratis 🙂

In teoria si tiene largo...che di questi tempi significa rischaire concretamente di perdere il lavoro alias mandato.

...spero non si sia sentito sminuito perche ho citato "Scriptamanent" come ancor più "estremista"...

Non lo avevo notato! Ora cambia tutto 😎

Specialmente la seconda sentenza, è sorpassata dall'ultimo comma dell'art.67 dacc.: "Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale."
Interessante considerazione.

E' legittimo tale agire dell'amministratore? Davvero l'inquilino non potrà far nulla per tutelarsi (se non rivolgersi al locatore)?

A mio avviso, l'aministratore ben farebbe a non dar luogo a quanto "minacciato"; operasse il distacco del servizio idrico, esporrebbe il Condominio a gravi conseguenze (causa i danni cagionati a soggetto terzo rispetto alla vertenza Condominio/Locatore prevista dalla riforma).

Quale la dizione puntuale dell'art.67 Disp.Att? "Sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato"; con ciò s'individua il destinatario del provvedimento (condòmino moroso) e se ne predeterminano le conseguenze giuridiche (sospensione dal servizio): stante la tassatività normativa, solo queste e non altre fattispecie saranno legittime.

Orbene, nel caso di specie, stante il rapporto contrattuale di locazione (noto al Condominio per il tramite del suo amministratore che gestisce il riformato registro di anagrafe condominiale), all'atto della sospensione del servizio idrico si concretizzerà quanto previsto dalla norma? No di certo; risulta infatti evidente come il "sospeso" non sarà il condòmino/moroso (di cui all'art.67), bensì il conduttore non moroso (che condòmino non è); l'art.67 non riconosce in capo all'amministratore un potere generalizzato di sospensione di un servizio comune, ma il potere puntuale di sospendere il moroso dal servizio; ergo l'inquilino:

- procederà ex art. 700 cpc ed ottenere il ripristino del servizio idrico sospeso (presupposto il grave danno cui viene esposto)

- proporrà azione di risarcimento verso il Condominio (ex art. 2043 C.C.) per conseguire il risarcimento per il danno patito.

Saluti

 

P.S. a corollario di ciò si consideri anche l'aspetto, non secondario, della essenzialità del bene primario sospeso, a come il nostro ordinamento, in presenza di altri e gravi stati di morosità, mai consenta al creditore d'aggredire il debitore al punto da ridurne il diritto al "minimo vitale"; infine che lo stesso legislatore nel 2014 ha normativamente limitato la chiusura delle utenze idriche per i clienti morosi.

Grazie olli ...ho seguito alla lettera i tuoi consigli e mi sei stato di infinito aiuto. Hai perfettamente ragione su tutto. Per errori dell' amministratore e per la cattiveria dei miei vicini di casa ho chiesto parere ad un carabiniere ed a un fidatissimo avvocato. Mi hanno confermato tutto ciò che hai detto consigliandomi addirittura di richiedere i danni sia per imputazione errata di versamenti e sia per tantissime altre cose. In altre parole mi hanno chiesto di chiudere bonariamente il problema. Grazie ancora per i vostri consigli

...In altre parole mi hanno chiesto di chiudere bonariamente il problema. Grazie ancora per i vostri consigli

Era proprio quello che ti avevo consigliato anch'io.

Usa i consigli di Olli per "contro minacciare" l'amministratore facendo intendere che conosci bene i tuoi diritti, però il problema dovresti risolverlo bonariamente con il proprietario in modo da saldare il condominio perchè se il tuo ex non ha nulla da perdere oltre la casa ufficialmente intestata (stipendio, auto, conto in banca...), con il passar del tempo a farne le spese saresti tu e tuo figlio.

Ne vale la pena per 700 euro?

Certo che no ... ma una denuncia non gliela toglie nessuno

Secondo me non puoi denunciarlo e "minacciando" la denuncia al proprietario non faresti altro che peggiorare il rapporto.

Hai detto che lui è il proprietario dell'appartamento ma il Giudice ha decretato a tuo carico TUTTE le spese condominiali (ordinarie e straordinarie).

Nei confronti del condominio è semplicemente un moroso e nei tuoi confronti non ha commesso nessun reato.

Non puoi denunciarlo perchè non ha soldi, potresti solo spingerlo a afrti ancora più male.

Come potrebbe farti male?

Se non ha nulla da perdere potrebbe fare dei debiti chiedendo un prestito fiduciario ad una finanziaria mostrando l'atto di proprietà dell'appartamento come garanzia.

Cosa accadrebbe se non onorasse i suoi debiti? A mettere la casa all'asta sarebbe la finanziaria e non il condominio.

Io al tuo posto starei buono finchè non viene trasferita la proprietà con atto pubblico.

La scrittura privata vale solo tra te e lui ma nei confronti di terzi è carta straccia.

Secondo me non puoi denunciarlo e "minacciando" la denuncia al proprietario non faresti altro che peggiorare il rapporto.

Scusate forse ho fatto un po' di confusione ... Denuncio l'amministratore perchè non puo' intimare un condomino che tra l'altro ha sempre pagato mentre lui ha sbagliato i conteggi ... Denuncio il fatto che non è una persona leale ma influenzabile da un vicino di casa con FEDINA PENALE DA BRIVIDO ... ECC... Ecc...

Ieri ho scritto un messaggio di ringraziamento perchè con il Vs aiuto ho capito quali erano i miei diritti e non mi sono fatta prendere dal panico. Grazie ancora

... Denuncio l'amministratore perchè non puo' intimare un condomino che tra l'altro ha sempre pagato mentre lui ha sbagliato i conteggi ... Denuncio il fatto che non è una persona leale ma influenzabile da un vicino di casa con FEDINA PENALE DA BRIVIDO ...

Attenta a denunciare se non hai prove inconfutabili; potresti essere querelata per diffamazione.

Sbagliare i conteggi ed essere influenzabili non sono reati.

Sbagliare volutamente un conteggio per frodarti traendone un beneficio personale è un reato.

Fai valere i tuoi diritti ma fai attenzione a come parli con l'amministratore, soprattutto in assemblea in presenza di testimoni.

In un attimo potresti passare dalla ragione al torto.

Attenta a denunciare se non hai prove inconfutabili; potresti essere querelata per diffamazione.

Sbagliare i conteggi ed essere influenzabili non sono reati.

Sbagliare volutamente un conteggio per frodarti traendone un beneficio personale è un reato.

Fai valere i tuoi diritti ma fai attenzione a come parli con l'amministratore, soprattutto in assemblea in presenza di testimoni.

In un attimo potresti passare dalla ragione al torto.

Leonardo ho molto di piu'!!! Pezze giustificative di scale effettuate a "NERO" con la sua firma per l'incasso di denaro. Registrazione di un assemblea dove afferma di essere a conoscenza che il nostro condominio fa le scale la moglie del vicino che ha la fedina penale da brivido imputarmi mq d'acqua di € 900.00 circa per sottrarli al solito vicino che tra l'altro è presidente del consiglio di condominio almeno dal 2001, testimoni che pur avendo votato contrari lui ha dichiarato nel verbale di aver votato a favore per l'esecuzione impianto di ascensore, fatto una dichiarazione di € 29.000 per la spesa complessiva dell'ascensore mentre ne abbiamo spesi € 35.000 ... e molto altro ancora!!!

Purtroppo su 12 condomini stiamo facendo battaglia solo in due ... e siamo pochissimi!!!

Senza offesa per "Amministrazioni Meridiana" ma quella che tu chiami una prova è solo un'opinione riportata sul sito di un amministratore di condominio, al pari delle opinioni di tanti altri riportate su questo forum.

Nella presentazione (chi siamo) dei soci appaiono soltanto le foto di 4 giovani e non si rilevano particolari competenze (avvocati? magistrati?) se non l'aver frequentato un corso presso un'associazione (AIAC).

 

Purtroppo per te, la correttezza non va d'accordo con la praticità.

Fare un pignoramento immobiliare costa molto tempo e molto denaro che gli altri condòmini devono anticipare.

La minaccia di chiudere l'acqua al "condòmino" rendendo poco abitabile l'appartamento ha un effetto più immediato.

Avrebbero potuto minacciare di chiudere l'acqua al condòmino informando solo lui e non te.

Anche la minaccia rivolta a te è una mossa strategica che serve a coinvolgere anche te sperando che tu reclami nei confronti del tuo proprietario e che tra i due qualcuno tiri i fuori i soldini.

Tra l'altro c'è un fatto che hai detto qui e non so se ne sia a conoscenza l'amministratore:

La casa è del tuo ex marito sulla carta ma c'è una scrittura privata che attesta che il proprietario è tuo figlio.

Secondo te (a parte l'amore paterno) quali interessi può avere un ex proprietario di fatto a pagare le spese per un appartamento che non è più suo e di cui non ne godrà più?

Se non doveste essere in buoni rapporti al tuo ex, pur di farti un torto, potrebbe anche far piacere mandare la casa all'asta.

Il figlio potrebbe andare ad abitare dal padre, ma tu dove andresti?

Infatti, rappresentano un'opinione sulla cui rango dell'autorevolezza non mi esprimo. Ma non sono i soli. Non ho modo di ritrovare il link, ma ho già visto una posizione simile.

Potrebbe essere anche un equivoco dovuto al fatto che probabilmente la prima stesura dell'art.in questione prevedeva la soggettività passiva dell'inquilino. E su questo ci sono diversi articolo, anche del sole24ore.

 

Ho ritenuto di postare tale posizione in quanto l'amministratore oggetto della discussione potrebbe aver sposato questa tesi, tipo coloro che credono nella durata biennale del mandato. Quindi era solo per dire: "Potrebbe averli chiesti all'inquilino per questo motivo". Tutto qui.

Vedo che Leonardo ti ha già replicato con un indirizzo che condivido.

 

1)Hai richiamato una "parere" (fornendo solo a posteriori il link) che a "memoria" non trova giustificazione nella lettura integrale delle Leggi (magari sono io ignorante o ne ho fatto errata lettura ...😎

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