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IOcondominio

L'amministratore dimissionario non può convocare assemblea? Sentenza!

Salve,

ho sempre saputo che l'amministratore, anche se dimissionario, conserva i "poteri" di amministrazione fino a quando non viene sostituito da un altro amministratore regolarmente nominato, secondo la prorogatio imperii

 

E' possibile che un verbale di assemblea venga impugnato ed annullato dal giudice perché quell'assemblea era stata convocata dall'amministratore dimissionario? (e non ancora sostituito?)

Ciao

che io sappia, anche se dimissionario, l'amministratore deve garantire la gestione ordinaria del condominio fino alla nomina del nuovo amministratore a meno ché i condòmini,o uno di essi, non se ne faccia carico.

E' possibile che un verbale di assemblea venga impugnato ed annullato dal giudice perché quell'assemblea era stata convocata dall'amministratore dimissionario? (e non ancora sostituito?)

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il verbale non viene impugnato dal giudice, ma dai condomini /no.... bisognerebbe leggere le motivazioni della sentenza !

Riporto la sentenza:

 

Motivi della decisione

 

La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.

Preliminare ad ogni altra questione è la valutazione della delibera del 16/02/2012

L'amministratore di condominio sig.ra xxxxxxx, già dimessasi, ha convocato l'assemblea condominiale straordinaria del condominio xxxxx per la seduta del 15/02/2012 in prima convocazione e del 16/02/2012 in seconda convocazione, data in cui risutlava dimissionari, con ordine del giorno identico sul punto (dimissioni e nomina di nuovo amministratore), violando le norme di cui agli artt. 1136, 1105 e dell'art. 66 delle disp. di att. del cod. civ.

Infatti a far data deal 31.12.2011, con dichiarazione comunicata all' Agenzia delle entrate e contestuale chiusura della partita IVA, la sig.ra xxxxxxxx ha cessato l'attività di amministratrice condominiale.

Ne consegue la nullità della deliberazione del 16/02/2012, di tutti gli atti preliminari all'impugnata delibera compiuti dalla sig.ra xxxxxxx a far data dal 31/12/2011 e di tutti gli atti consequenziali.

Le spese del processo seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il tribunale di xxxxx Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario avv. xxxxxxx, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. xxxxxxx accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e dichiara la nullità della deliberazione del 16/02/2012, di tutti gli atti preliminari all'impugnata delibera compiuti dalla sig.ra xxxxxx a far data dal 31/12/2011 e di tutti gli atti consequenziali.

Condanna i resisteni al pagamento in favore dell'avv. xxxxx, nella qualità di avvocato distrattario, delle spese processuali che liquida in € 1535 per spese vive e € 4.000 per compensi professionali, oltre cpa e iva

 

Ecco la sentenza.

 

faccio presente che i quorum deliberativi erano corretti: 6 presenti su 11 con 583 millesimi.

Sono stato eletto io.

Si sono rivolti al giudice, per quello che mi è stato riferito, perché vogliono un amministratore giudiziale

Infatti a far data deal 31.12.2011, con dichiarazione comunicata all' Agenzia delle entrate e contestuale chiusura della partita IVA, la sig.ra xxxxxxxx ha cessato l'attività di amministratrice condominiale.

Ne consegue la nullità della deliberazione del 16/02/2012, di tutti gli atti preliminari all'impugnata delibera compiuti dalla sig.ra xxxxxxx a far data dal 31/12/2011 e di tutti gli atti consequenziali.

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In questo caso, non avendo la funzione giuridica di amministratrice , avendo cessato l'attività, non poteva convocare assemblea , quindi la prorogatio non interviene... cosa diversa se avesse mantenuto l'attività e la partita iva; è come se un estraneo convocasse assemblea di qualunque condominio

Scusa ma che rilevanza ha la partita iva?

Come mi insegnate la partita iva non è vincolante per svolgere l'attività di amministratore...

se amministra un solo condominio ad esempio.... e guadagna meno di 5000 al mese...?

Secondo me il giudice sbaglia!

Trattasi comunque di un amministratore dimissionario che convoca una assemblea per far nominare un amministratore che lo possa finalmente sostituire!!!

Io non vedo nessuna violazione dell'art 1136 o del 1105 ne del 66 disp. Att. C c

Fatto sta che di fatto quel condominio da più di due anni è in balia delle onde..

senza nessuno che lo amministra!!!

 

Ma vi sembra normale?

Non penso ci siano stati errori nel comportamento dell'amministratore dimissionario. Anzi.

E' obbligato, secondo me, a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore, giacchè, non riuscendo a far nominare un nuovo amministratore, può il dimissionario richiedere la nomina giudiziale, ma deve (credo) dimostrare di non esservi riuscito per la "strada" ordinaria.

 

E poi esistono fiumi di sentenze che dicono che l'amministratore dimissionario continua nelle sue funzioni fino a quando non viene sostituito da altro amministratore legalmente nominato.

 

Consiglio di andare avanti in altro grado di giudizio.

 

Allo stato attuale avete comunque una sentenza che va rispettata, giusta o sbagliata che sia (secondo i pareri di un forumista).

 

I giudici, e soprattutto i giudici onorari, emettono sentenze, a volte, che sono veramente da far rizzare i capelli.

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