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Carla44

IVA per manutenzioni in condominio ad uso misto

Devono essere fatti lavori di manutenzione in un condominio misto (abitazioni, uffici, negozi) ma a prevalenza di unità ad uso residenziale per cui l'iva da applicare dovrebbe essere al 10%. Però in questo caso la riparazione riguarda un lastrico solare privato le cui unità sottostanti sono in prevalenza uffici e minoranza appartamenti. L'IVA può comunque essere al 10%? anche per gli uffici oppure solo per le unità residenziali? oppure per nessuno?

A mio (personalissimo) parere l'aliquota andrebbe indicata doppia. Sia al 10% che al 22%.

L'amministratore dovrebbe redarre una tabella delle quote di proprietà.

Fatta pari a 1000 millesimi l'intera proprietà, dovrebbe poi calcolare i millesimi di competenza delle proprietà "a civile abitazione" e di quelle "commerciali".

Una volta redatta codesta tabella dovrebbe poi ripartire i relativi costi per le due tabelle e quindi poi far fatturare i millesimi di "civile abitazione" all'aliquota del 10% e quelli per "uso commerciale" al 22%.

 

Io farei così. Rimango in attesa di pareri di altri partecipanti al forum.

Io invece ritengo che se un edificio (condominio) è a prevalente uso abitativo, l'intero edificio (condominio) ha diritto all'iva agevolata del 10%.

 

Se il lavoro è condominiale, fatturato al condominio e non al singolo negozio, è mia personalissima opinione che l'iva debba essere applicata al 10% sull'intera fattura.

 

Se l'iva (che per il condominio utente finale è un costo) viene addebitata al 10% sull'intera fattura, non c'è motivo di addebitare un'aliquota inesistente ai negozi.

 

P.S. Vorrei aggiungere che ai fini della richiesta di iva agevolata l'amministratore dichiara che:

"L'intero fabbricato ha più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata ( categoria catastale da A1 a A11 escluso la categoria A 10)"

e non dichiara che la parte del fabbricato interessato ai lavori ha più del 50%.

Secondo me, quindi, legittima la richiesta di iva agevolata, legittima l'applicazione dell'iva agevolata sull'intero importo.

Io invece ritengo che se un edificio (condominio) è a prevalente uso abitativo, l'intero edificio (condominio) ha diritto all'iva agevolata del 10%.

 

Se il lavoro è condominiale, fatturato al condominio e non al singolo negozio, è mia personalissima opinione che l'iva debba essere applicata al 10% sull'intera fattura.

 

 

 

Ma io non stò contestando l'applicazione dell'IVA AGEVOLATA. Come non ho scritto (e neanche lo avevo pensato) che l'impresa dovesse fatturare ai singoli proprietari o ai negozianti.

L'Impresa DOVRA' FATTURARE al Condominio perchè il lavoro è condominiale ma, a mio parere, con la procedura che ho esposto sopra (cioè al 10% per la parte riferentesi alle persone fisiche ed al 22% per la parte riguardante le persone giuridiche).

...L'Impresa DOVRA' FATTURARE al Condominio perchè il lavoro è condominiale ma, a mio parere, con la procedura che ho esposto sopra (cioè al 10% per la parte riferentesi alle persone fisiche ed al 22% per la parte riguardante le persone giuridiche).

Avevo capito bene.

Io, invece, ritengo che sia sufficiente che il fabbricato sia più del 50% ad uso abitativo affinchè a beneficiare dell'IVA agevolata sia tutto il condominio e non solo il condominio parziale ad uso abitativo.

A mio avviso:

+ 50% dell'intero fabbricato ad uso abitativo = IVA agevolata per l'intero importo della fattura.

Confermo che è valido quanto esposto da Leonardo.

 

La Fattura và fatta al Condominio (il tetto è condominiale) e l' aliquota sarà sempre e solo del 10% perchè il Condominio gode di aliquota Iva agevolata per i motivi citati.

Condivido quello scritto da Leonardo53. Il fatto che si stia intervenendo su un lastrico solare che ricopre parte dell'edificio dove al di sotto vi è prevalenza di uffici non significa che si sta scindendo l'intero stabile, quindi restando invariato il requisito prescritto dalla norma, ovvero l'intero condominio è costituito per maggioranza di unità abitative private, l'impresa fatturerà l'importo al condominio al 10%, successivamente sarà cura dell'amministratore calcolare il riparto della spesa e addebitarlo solo a chi spetta.

la legge tupini a cui si fà riferimento per determinare se è a prevalenza abitativa, chiede che i mq siano prevalentemente abitativi, non le u.i.

Penso che siamo tutti concordi con quanto esposto da Leonardo53

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