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Matteo

Isolamento termico vani non riscaldati: Bonus 110% o Bonus Facciate 90%?

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In un Condominio è ammissibile al Superbonus la porzione di cappotto termico e/o di facciata ventilata che andrà a rivestire le pareti esterne di vani sui quali non insiste nessun sistema di riscaldamento, né centralizzato né autonomo? 

Se, per esempio, fino a qualche anno fa, un vano era servito da radiatore o da split - poi smantellato - e se, nel progetto del nuovo impianto rientrante negli incentivi, il vano è destinato ad ospitare un punto di irraggiamento ma, al momento, ne è sprovvisto, il cappotto termico godrà o no dell'agevolazione al 110%?

Si direbbe piuttosto che un simile intervento debba essere ricompreso tra quelli migliorativi delle prestazioni termiche delle facciate di cui ai commi 219 e 220  dell'art.1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , i quali, come ribadito anche a pag.8 della Circolare 2/E del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia Entrate, rendono applicabile la detrazione al 90% anche in assenza di impianto di riscaldamento.

 

Analogo dubbio interessa la coibentazione del tetto: il rifacimento delle porzioni di copertura che non sormontino locali riscaldati, può essere ricompreso nel bonus 110% o piuttosto ricadrà nella detrazione al 70 e al 75% in caso di intervento su almeno il 25% della superficie (o comunque comportante il raggiungimento della qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015)?

 

Le ultime norme stabiliscono che l'isolamento termico può accedere al Superbonus 110% quando interessi la superficie disperdente ossia le strutture opache verticali e orizzontali «delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra» (art.2  comma 1 lettera b.ii del Decreto "Efficienza Energetica" MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U ). 

La circolare 24/E 8 agosto 2020 dell'Agenzia Entrate, al paragrafo 2.2.1 nelle pagg. 25 e 26, spiega che è condizione imprescindibile per accedere a «tutte le tipologie di interventi agevolabili» («ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa  e delle schermature solari») che «gli edifici oggetto degli interventi [...] siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile». A pag.18 (§2.1.1) è ulteriormente precisato che «la coibentazione del tetto» rientra «tra le spese ammissibili al Superbonus [...] a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno».

L'ENEA, in più risposte a quesiti, ha adottato una linea prudenziale sostenendo che per "volume riscaldato" o "vano riscaldato" si intenda il singolo ambiente nel quale è materialmente presente un qualunque sistema di riscaldamento (purché fisso) che - anche se non funzionante al momento dell'asseverazione - possa (a giudizio del tecnico certificatore) essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione. 

 

A mio avviso, pertanto, cappotto termico e/o facciata ventilata sono agevolabili:

  • al 110% sulle porzioni di facciata e copertura che delimitano vani riscaldati;
  • al 90% nelle porzioni di facciata che non delimitano volume riscaldato, purché siano visibili da strada pubblica;
  • al 70-75% sulle porzioni di copertura che non delimitano vani riscaldati e sulle porzioni di facciata non visibili da strada pubblica.

 

Vi sembra corretta come ricostruzione?

 

Tra l'altro: è incentivabile, per un miglioramento delle prestazioni energetiche del condominio, l'isolamento termico delle pareti interne che separano appartamenti riscaldati da zone fredde come ad esempio il vano scale?

 

Grazie per un Vostro gradito parere in merito.

Modificato da Matteo
Matteo dice:

In un Condominio è ammissibile al Superbonus la porzione di cappotto termico e/o di facciata ventilata che andrà a rivestire le pareti esterne di vani sui quali non insiste nessun sistema di riscaldamento, né centralizzato né autonomo? 

Risposta all'interpello n. 326 di AdE:

Ai fini dell'ecobonus,inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventiagevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Quindi...no, stessa risposta vale per il tetto: al 110% non si puo' detrarre la coibentazione.

E la stessa risposta riguarda anche il "normale" ecobonus: la detrazione spessa se si migliora l'efficienza energetica dell'edificio, cioè si impiega meno energia per il riscaldamento. Se il riscaldamento non c'è, non ne potete migliorare l'efficienza. Quindi no 70%, no 90%, no 110% per il cappotto.

 

Matteo dice:

Tra l'altro: è incentivabile, per un miglioramento delle prestazioni energetiche del condominio, l'isolamento termico delle pareti interne che separano appartamenti riscaldati da zone fredde come ad esempio il vano scale?

Si, senz'altro, con il "normale" ecobonus (no 110%)

🙄  ma c'è o non c'è il riscaldamento?

 

 

 

Ringrazio cordialmente Danielabi per la cortese risposta.

Nel Condominio è presente una caldaia a gasolio praticamente nuova, successivamente alla cui piombatura (avvenuta alcuni anni fa) i singoli appartamenti si sono dotati di sistemi di riscaldamento autonomi, non presenti però in tutti i vani delimitati dal perimetro esterno dell'edificio. 

 

Devo ammettere che, quanto alla possibilità di accedere perlomeno al bonus facciate al 90% per il cappotto termico e/o la facciata ventilata, la Circolare Agenzia Entrate n.2/E del 14 febbraio 2020 
 (disponibile qui  ) è piuttosto dirimente visto che alla prima e seconda riga dell'ultimo capoverso di pag.8 include esplicitamente tra gli interventi ammessi all'agevolazione «il miglioramento delle caratteristiche termiche [ «della facciata esterna dell'edificio» ] anche in assenza dell’impianto di riscaldamento».

 

Considerando che, relativamente agli impianti di riscaldamento a biomassa, l'Agenzia Entrate non ha lasciato dubbio alcuno circa l'incentivazione al 110% delle spese sostenute per la loro installazione anche negli ambienti privi di preesistente sistema di climatizzazione invernale, viene da chiedersi se una soluzione consentita per agganciare il Superbonus sulle altre opere di efficientamento energetico possa essere quella di eseguire in un primo stato d'avanzamento lavori l'intervento trainante di sostituzione del vecchio impianto con uno a biomassa e contestuale installazione del riscaldamento anche nei vani che ne erano privi, di modo che, al secondo stato d'avanzamento, quando si interviene sull'involucro, i vani delimitati dal perimetro esterno si siano nel frattempo adeguati ai requisiti.

Ciò appare senz'altro più coerente con la ratio della normativa, piuttosto che aggirarla montando ad hoc - prima di iniziare i lavori incentivati - sistemi fissi di climatizzazione solo con lo scopo di sostituirli col Superbonus; cosa che (al colmo del paradosso per una norma in difesa dell'ambiente) creerebbe maggiore inquinamento con rottamazioni non necessarie e relativi rifiuti.

 

Cosa ne pensate?


Grazie ancora per l'attenzione

Modificato da Matteo
Matteo dice:

è piuttosto dirimente visto che alla prima e seconda riga dell'ultimo capoverso di pag.8 include esplicitamente tra gli interventi ammessi all'agevolazione «il miglioramento delle caratteristiche termiche [ «della facciata esterna dell'edificio» ] anche in assenza dell’impianto di riscaldamento».

A mio parere, il miglioramento delle caratteristiche termiche non si riferisce al "cappotto", ma agli interventi relativi ad intonaco o pittura che migliorano (sulla carta) le caratteristiche termiche. A pagina 9 della circolare sono richiamati i decreti relativi all'efficientamento energetico che prevede l'esistenza del riscaldamento.

In ogni caso, il condomìnio è dotato di impianti di riscaldamento autonomi che presumo funzionanti; sarà cura del termotecnico individuare le parti che possono fruire del superbonus perchè riscaldate, da quelle no.

Quantomeno, da risposte lette sul forum da parte di tecnici, alcuni estromettono dai calcoli le parti che non hanno le caratteristiche per fruire del bonus, non so se tutti adottino lo stesso metodo.

Per il fisco, detrai se la coibentazione avviene su superfici disperdenti (calore), quindi pareti che separano il caldo dal freddo.

 

Matteo dice:

per agganciare il Superbonus sulle altre opere di efficientamento energetico possa essere quella di eseguire in un primo stato d'avanzamento lavori l'intervento trainante di sostituzione del vecchio impianto con uno a biomassa e contestuale installazione del riscaldamento anche nei vani che ne erano privi, di modo che, al secondo stato d'avanzamento, quando si interviene sull'involucro, i vani delimitati dal perimetro esterno si siano nel frattempo adeguati ai requisiti.

In sostanza vorreste sostituire la caldaia centralizzata a gasolio con una a biomassa, sarebbe senz'altro un intervento trainante, sempre che il tecnico asseveri il cambio: devi verificare che il tecnico non ritenga indispensabile che la caldaia da sostituire sia funzionante.

Per il resto, a mio parere, il ragionamento fila.

 

Grazie mille Danielabi per la tua risposta molto puntuale, sei davvero gentile.

 

Danielabi dice:

A mio parere, il miglioramento delle caratteristiche termiche non si riferisce al "cappotto", ma agli interventi relativi ad intonaco o pittura che migliorano (sulla carta) le caratteristiche termiche. A pagina 9 della circolare sono richiamati i decreti relativi all'efficientamento energetico che prevede l'esistenza del riscaldamento.

La tua lettura è interessante e la questione meriterebbe un chiarimento definitivo da parte di AdE o ENEA. E tuttavia se, quanto al termocappotto, la perplessità è giustificata, a mio avviso lo è meno sulla facciata ventilata che, costituendo oggettivamente un «miglioramento delle caratteristiche termiche», rappresenta però nel contempo un'alternativa a tutti gli effetti alla tinteggiatura e alle rifiniture indubitabilmente ammesse al bonus 90%, non trovi?

 

Danielabi dice:

In ogni caso, il condomìnio è dotato di impianti di riscaldamento autonomi che presumo funzionanti; sarà cura del termotecnico individuare le parti che possono fruire del superbonus perchè riscaldate, da quelle no.

Quantomeno, da risposte lette sul forum da parte di tecnici, alcuni estromettono dai calcoli le parti che non hanno le caratteristiche per fruire del bonus, non so se tutti adottino lo stesso metodo.

Questo è un grande chiarimento che mi dai, perché i general contractor fin qui contattati fanno intendere molto sbrigativamente che tutto il termocappotto andrà in Superbonus, mentre mi sembra fondamentale che l'assemblea, in sede di deliberazione, sia resa edotta del fatto che le porzioni di involucro che non racchiudono volumi climatizzati saranno scomputate dall'agevolazione al 110%.

 

Danielabi dice:

In sostanza vorreste sostituire la caldaia centralizzata a gasolio con una a biomassa, sarebbe senz'altro un intervento trainante, sempre che il tecnico asseveri il cambio: devi verificare che il tecnico non ritenga indispensabile che la caldaia da sostituire sia funzionante.

Per il resto, a mio parere, il ragionamento fila.

In pratica vorremmo non soltanto sostituire la caldaia a gasolio esistente (seppur ferma) con una a biomassa ma anche posizionare punti di irraggiamento su tutti i vani che attualmente non dispongono nemmeno di riscaldamento autonomo, in modo da farli rientrare nel requisito ai fini dell'intervento sull'involucro esterno. 

Si tratterebbe di capire se sia considerata valida dall'Agenzia Entrate la certificazione rilasciata dal tecnico in merito alla presenza di riscaldamento nei vani non già all'inizio dei lavori bensì dopo il primo stato di avanzamento, cioè prima di intervenire sull'involucro.

 

La ratio della normativa dovrebbe essere quella di incoraggiare la diffusione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili, non quella di premiare chi già ne sia provvisto...

Matteo dice:

a mio avviso lo è meno sulla facciata ventilata che, costituendo oggettivamente un «miglioramento delle caratteristiche termiche», rappresenta però nel contempo un'alternativa a tutti gli effetti alla tinteggiatura e alle rifiniture indubitabilmente ammesse al bonus 90%, non trovi?

Puo' essere, ma con la facciata ventilata andiamo ben oltre le mie competenze tecniche in materia. 😊

Un termotecnico puo' essere senz'altro esaustivo.

 

Matteo dice:

Questo è un grande chiarimento che mi dai, perché i general contractor fin qui contattati fanno intendere molto sbrigativamente che tutto il termocappotto andrà in Superbonus, mentre mi sembra fondamentale che l'assemblea, in sede di deliberazione, sia resa edotta del fatto che le porzioni di involucro che non racchiudono volumi climatizzati saranno scomputate dall'agevolazione al 110%

In effetti, relativamente al superbonus, le figure dei professionisti chiamati ad asseverare sono fondamentali; il problema sembra essere che anche loro hanno piu' di un dubbio circa l'interpretazione delle norme di taglio tecnico.

Penso che sarebbe opportuna la consulenza di un termotecnico "indipendente" da poter confrontare con quella dei general contractor, che, solitamente, non vanno tanto per il sottile, per non dire di peggio.

 

Matteo dice:

La ratio della normativa dovrebbe essere quella di incoraggiare la diffusione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili, non quella di premiare chi già ne sia provvisto...

Si, e in base alla ratio normativa, la circolare AdE lascia a desiderare circa alcune interpretazioni......

L'Agenzia delle Entrate, comunque, non entra nel merito di questioni meramente tecniche, nelle quali si addentra piu' Enea; chi, pero', è autorizzato ad emettere asseverazioni dovrebbe conoscere la materia, cioè dovrebbe essere in grado di valutare se e come dovete realizzare l'impianto per accedere alle detrazioni (già con il "normale" ecobonus si pone il problema degli ambienti riscaldati o non riscaldati)

Grazie davvero per la tua attenzione Danielabi.

Sto inoltrando alcuni quesiti ad ENEA e AdE e non mancherò di tenervi aggiornati.
A questo punto i principali aspetti residui da chiarire sarebbero:

 

1) In via generale, se nell'ambito della sostituzione dell'impianto di riscaldamento possa essere ricompreso nel Superbonus 110% anche il posizionamento di punti di erogazione del calore in vani o ambienti che, col precedente impianto, ne erano privi;

 

2) Nello specifico,  se la «condizione che gli edifici oggetto degli interventi […] siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile […] richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili» come spiegato dall'Agenzia delle Entrate (col paragrafo 2.2.1 della Circolare N.24/E dell’8 Agosto 2020, alle pagg.25 e 26) debba essere obbligatoriamente soddisfatta già prima del visto di conformità o possa anche essere acquisita nel corso del primo stato di avanzamento dei lavori e asseverata dal termotecnico prima dell'intervento - inserito ai successivi stati di avanzamento - per il quale sia richiesta la presenza del riscaldamento.

 

3) Relativamente alla biomassa, se il combinato disposto dei numeri xiii e xiv della lettera e, comma 1, art.2 del Decreto Requisiti 2020 del MISE di concerto con MEF, MIT e Ministero Ambiente ( MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U) debba essere interpretato nel senso che, mentre, da un lato, «la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa» sia ammissibile al Superbonus 110% solo per gli edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti nelle «aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria» ivi richiamate e  solo a condizione che la caldaia abbia le prescritte prestazioni, di contro, dall'altro lato,  la mera «installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili» senza sostituzione dell'impianto precedente, sia invece agevolabile come intervento trainato sia nei Condomini, sia negli edifici unifamiliari, sia nelle singole unità abitative all'interno di un Condominio e anche in assenza di preesistente impianto di riscaldamento come sembrerebbe permettere il  paragrafo 2.2.1 della Circolare AdE N.24/E dell’8 Agosto 2020, alle prime righe della pag.26.

Se qualcuno ha notizia di vecchie circolari sull'Ecobonus che possano far avvicinare ad una risposta, sarebbe di grande aiuto... magari creo un thread a posta più mirato.

 

Modificato da Matteo

Salve a tutti, 

scusate l'intrusione, vorrei chiedere una cosa forse affine.

 
In uno stabile di 3 piani in cui c'è un vano scale che rappresenta una buona parte delle parete verticale dell'edificio ma non è una parete del fabbricato riguardate una delle 3 abitazione del condomino.

Questa parte di parte verticale del fabbricato, cioè quella del vano scale, se coibendata, anche se avvolge delle scale e non direttamente un appartamento, secondo voi ricade nel bonus al 110%? 

Spero di essere stato chiaro

Grazie mille 

Nicola 

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