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erreti

Intervento su proprietà privata e beneficio fiscale

La realizzazione di un cordolo, all'interno di un giardino di pertinenza dell'unità immobiliare, per canalizzare le acque reflue può configurare un intervento oggetto di detrazione fiscale?

La realizzazione di un cordolo, all'interno di un giardino di pertinenza dell'unità immobiliare, per canalizzare le acque reflue può configurare un intervento oggetto di detrazione fiscale?

la guida dell'ade --link_rimosso--

dice "Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l’apposito paragrafo) sono quindi ammessiall’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali."

 

e poi

 

MANUTENZIONE ORDINARIAGli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quandoriguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base allaquota millesimale.Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3del Codice civile. Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e ilastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le partidell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio delportiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage,cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione,rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrareo mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione dipavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni edesterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, laverniciatura delle porte dei garage.Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione ditramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi,l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Quindi secondo te, l'intervento descritto non rientra tra quelli agevolabili?

non so.

non conosco lo stato dei luoghi e dei lavori da fare.

non è parte comune condominiale (così capisco).

ti ho riportato parte di ciò che dice la guida dell'agenzia.

di certo la manutenzione ordinaria su parti private non è detraibile; quella straordinaria sì.

la guida, se vai a leggere, parla anche di quelle che sono le opere di manutenzione straordinaria (che sono ammesse per le parti private).

tu puoi individuare meglio di altri come inquadrare il tuo intervento.

Per qualunque u.i. residenziale in proprietà privata (in condominio o indipendente) gli interventi agevolabili non sono i singoli interventi a sé stanti, bensì solo le manutenzioni non ordinarie: questo è il senso del DPR 380/01 art. 3 lettere b) c) d) che nello specifico indicano quali opere agevolabili la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia.

 

Per distinguere una manutenzione ordinaria da una straordinaria a mio parere offre un valido aiuto questo link https://www.condominioweb.com/manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-in-condominio.15055

Quindi secondo te, l'intervento descritto non rientra tra quelli agevolabili?

Scusate per errore ho rinviato il quesito precedente

Quindi secondo te, l'intervento descritto non rientra tra quelli agevolabili?

Sul link postato da Albano è scritto:

 

rientra nella manutenzione straordinaria qualsiasi intervento sulle murature

 

si potrebbe pensare che la costruzione di un cordolo sia un intervento in muratura, ma poi mi sembra di capire che per gli interventi sulle murature occorre presentare una SCIA.

E' stata presentata una SCIA per la realizzazione di questo cordolo?

Se c'è una SCIA si potrebbe tentare visto che non c'è tanta chiarezza e molto è lasciato all'interpretazione.

La realizzazione di un cordolo, all'interno di un giardino di pertinenza dell'unità immobiliare, per canalizzare le acque reflue può configurare un intervento oggetto di detrazione fiscale?

Suppongo che tu intendessi le acque meteoriche, nel qual caso il convogliamento a mezzo cordolo si rende necessario al fine di impedire fenomeni di percolazione o altre situazioni di degrado.

 

Se la situazione è quella da me prospettata, dovrebbe configurarsi un intervento di risanamento conservativo e quindi ammesso alle agevolazioni.

Suppongo che tu intendessi le acque meteoriche, nel qual caso il convogliamento a mezzo cordolo si rende necessario al fine di impedire fenomeni di percolazione o altre situazioni di degrado.

 

Se la situazione è quella da me prospettata, dovrebbe configurarsi un intervento di risanamento conservativo e quindi ammesso alle agevolazioni.[/quote

Il fine dell'intervento è proprio quello da te prospettato ma non è stata presentata alcuna Scia. Ciò rileva ai fine della detrazione?

Suppongo che tu intendessi le acque meteoriche, nel qual caso il convogliamento a mezzo cordolo si rende necessario al fine di impedire fenomeni di percolazione o altre situazioni di degrado.

 

Se la situazione è quella da me prospettata, dovrebbe configurarsi un intervento di risanamento conservativo e quindi ammesso alle agevolazioni.[/quote

Il fine dell'intervento è proprio quello da te prospettato ma non è stata presentata alcuna Scia. Ciò rileva ai fine della detrazione?

Gli interventi ri risanamento conservativo che non riguardino le strutture vanno in C.I.L.A. che è un titolo edilizio obbligatorio, quindi, in mancanza, le disposizioni AdE sono chiare:

"... il contribuente deve essere in possesso di:

.........

... abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Altro dubbio sopraggiunto: per questa tipologia di lavori (circa 2.500,00 euro il costo e pochi giorni per l'esecuzione), ricade l'obbligo della comunicazione all'azienda sanitaria con allegata dichiarazione di responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori? Attendo vostri chiarimenti

Ciao erreti,

la comunicazione all'Azienda Sanitaria è correlata all'obbligo di invio della Notifica Preliminare.

In concreto, occorre ottemperare al disposto dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., a tenore del quale il detto obbligo sussiste in tre casi:

 

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 (ovvero allorché nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici);

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.

 

Qualora l'intervento sia soggetto all'incombenza appena descritta, alla comunicazione bisognerà allegare una dichiarazione di assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.

 

P.S.

Controlla i messaggi privati. 😉

Se sei certa che, anche in tempi successivi, non interverranno altre imprese nel cantiere, l'adempimento non assume natura cogente.

Per quanto concerne il tuo quesito di qualche giorno fa, ti ho inviato un messaggio privato, ma mi risulta tuttora "non letto". Prova a verificare se puoi.

Un'ultima cosa per cià che attiene a questo post: permane, ovviamente, in capo al committente l'obbligo di acquisire previamente la documentazione in ordine all'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltratrice.

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