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philippoussis82

Intervento di rifacimento facciate e obbligo cappotto termico

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Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento da parte vostra con riferimento alla questione in oggetto.

 

Nel mio condominio (palazzina di 4 piani, 16 famiglie) stiamo per deliberare il rifacimento delle facciate, a causa del degrado dell'intonaco e delle pessime condizioni, soprattutto dei balconi e sottobalconi.

 

Il tecnico ha previsto un rifacimento di almeno il 33% dell'intonaco esistente.

 

Approfondendo la materia ho potuto apprendere che il D.M. del 26/6/2015 prevede l'obbligo di assestarsi su determinati livelli di trasmittanza (efficenza energetica) ogni qual volta si intervenga su porzioni di facciata superiori al 10% (distinguendo poi diverse casistiche nelle ipotesi in cui si superi il 25% o si intervenga anche sugli impianti).

 

Sembrerebbe quindi che il nostro caso rientri nello schema della norma in esame.

 

Al di là della "preoccupazione" derivante dal fatto che né l'amministratore di condominio, né il tecnico si sono minimamente posti la questione della eventuale necessità/obbligo di provvedere alla riqualificazione energetica (senza contare gli importanti vantaggi fiscali legati alle detrazioni, tra il 70 e il 75% e al cedibilità del credito fiscale), mi sono chiesto quale sia la concreta portata della normativa in esame.

 

I dubbi in particolare sono due:

 

1) Quello di rispettare certi livelli di efficienza energetica è un obbligo o una mera "opportunità" concessa ai cittadini al fine di poter fruire di detrazioni e vantaggi fiscali?

 

2) Se - come mi è parso di intendere - si tratta effettivamente di un obbligo, quali sono le sanzioni a cui si andrebbe incontro in caso di mancato rispetto delle norme in esame?

 

Vi ringrazio per il supporto!

Modificato da philippoussis82
philippoussis82 dice:

1) Quello di rispettare certi livelli di efficienza energetica è un obbligo o una mera "opportunità" concessa ai cittadini al fine di poter fruire di detrazioni e vantaggi fiscali?

 

Il DM che hai citato fissa le linee guida per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, quindi è il protocollo che i tecnici abilitati devono seguire per poter dichiarare che un edificio rispetta i parametri stabiliti dal detto decreto e quindi è nella stuazione di essere un edificio che "risparmia energia".

Non c'è obbligo di migliorare la prestazione energetica, anche se, ovviamente, altamente auspicabile, piu' che per vantaggi fiscali, per vantaggi ambientali.

 

 

Ciao Danielabi,

Ti ringrazio molto per il prezioso intervento.

 

Chiedo solo un ulteriore chiarimento: cercando informazioni in rete ho trovato conferma del fatto che effettivamente non vi sia alcun obbligo in tal senso e quindi di conseguenza nessuna sanzione.

 

In altre parole il meccanismo delle detrazioni è premiante ed incentivante, ma non sanzionatorio.

 

Tuttavia ho letto anche se se si interviene con lavori su oltre il 10% dell'intonaco senza rispettare i parametri di cui sopra, pur non incorrendo in sanzioni, si perde il diritto anche alle detrazioni "standard", nella misura del 50%, per gli interventi di manutenzione straordinaria.

 

Quindi non solo non si potrà beneficiare del 70-75% e della possibilità di cedere il credito fiscale; ma neppure si potrà usufruire della detrazione al 50% decennale.

 

La detrazione standard resterebbe salva per i lavori che comportino l'intervento su porzioni di intonaco inferiori al 10%.

 

Puoi confermarmi quanto sopra?

 

Grazie!

 

philippoussis82 dice:

Puoi confermarmi quanto sopra?

Chiariamo:

1) sono previste detrazioni per ristrutturazione pari al 50% del costo sostenuto (almeno sino al 31.12, dal 2019 pare si tornerà al 36%) che riguardano le manutenzioni ordinarie e straordinarie sull'edificio, i lavori che danno diritto a tale detrazione sono previsti dall'art. 3 del DPR 380/2001 (sono interventi edili sull'edificio e gli impianti)

2) sono previste detrazioni per l'efficientamento energetico (il cosiddetto ecobonus) che danno diritto alla detrazione del 70 o 75% se gli interventi sulle parti comuni rispettano i parametri di cui al decreto che hai citato, quindi vengono asseverati da un tecnico e documentati ad Enea.

Nel caso non rispettaste i parametri, il rifacimento della facciata è comunque un costo detraibile in base al decreto sulle ristrutturazioni, quindi al 50%

Ti ringrazio, la Tua risposta è chiarissima.


Tuttavia mi sembra si ponga in contrasto rispetto a quanto ho potuto leggere qui:

 

--link_rimosso--

 

Ritieni che chi ha scritto quell'articolo sia incappato in un errore interpretativo della normativa?


Grazie ancora per il supporto e il confronto.

philippoussis82 dice:

Tuttavia mi sembra si ponga in contrasto rispetto a quanto ho potuto leggere qui:

No, non è in contrasto in quanto l'articolo dell'architetto analizza gli interventi di isolamento termico e chiarisce che per ottenere la detrazione dedicata (ecobonus) è necessario rispettare i parametri di legge.

Probabilmente sei stato tratto in inganno dalla seguente frase:

 La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando: le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

è ovvio che per poter fruire di detrazioni fiscali è necessario essere in regola con le normative connesse agli interventi, per cui un intervento di manutenzione straordinaria (o di ristrutturazione) necessita delle richieste abilitazioni (autorizzazioni) e di tutti gli adempimenti necessari.

L'autore dell'articolo richiama la pagina 15 della guida dell'Agenzia Entrate, penso che l'articolo sia un po' datato, qui la guida (l'ultima, del 2018) di AdE alle ristrutturazioni, dalla quale potrai desumere gli adempimenti necessari per poter accedere alla detrazione:

 

ricapitolando:

se il rifacimento della facciata prevede il "cappotto" che porta all'efficientamento energetico come previsto dalla normativa, asseverato dal tecnico incaricato, potete accedere alla detrazione ecobonus del 70/75%, con possibilità di cessione del credito (ovviamente sono da ottemperare anche gli altri obblighi di autorizzazioni comunali e invio dichiarazione ad Enea)

se il rifacimento della facciata non prevede il cappotto, potete accedere alla detrazione per ristrutturazione del 50% (sempre fatti salvi gli altri obblighi di legge)

Danielabi Ti ringrazio ancora, il Tuo punto di vista è chiarissimo, ma non mi è chiaro il processo argomentativo mediante il quale giungi alle conclusioni sopra riportate.

 

E' vero infatti che la legge non sancisce esplicitamente un obbligo di riqualificare energicamente l'edificio...tuttavia mi sembra (salvo mio errore interpretativo) che lo faccia implicitamente, dal momento che:

1) Definisce (se pur implicitamente) come interventi di riqualificazione energetica, tutti quelli che interessano una porzione di intonaco in misura superiore al 10% (differenziando ulteriormente se sopra o sotto il 25%);

2) Pone l'obbligo, nel caso si facciano interventi di riqualificazione energetica, di rispettare certi parametri.

 

In definitiva, se intervenire sull'intonaco determina (automaticamente ed indipendente dalla volontà di riqualificare energicamente l'immobile) la sussistenza di un intervento che viene definito di "riqualificazione energetica", allora - trattandosi, volente o nolente, di riqualificazione - l'intervento sarà assoggettato dalla disciplina prevista per gli interventi di riqualificazione di cui al decreto ministeriale.

 

A supporto di questa tesi mi sembra si ponga anche il parere espresso dalla Regione Emilia Romagna, su interpello dell'ANCI, di cui riporto di seguito un significativo stralcio:

 

L'intervento di rifacimento dell’intonaco (applicazione in uno o più strati di malta sulla superficie muraria riportata a vista) è soggetto ad obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie complessiva dell’involucro edilizio:

inferiore al 10% : intervento escluso
tra il 10% e il 25% : intervento di riqualificazione energetica (requisiti di cui alla sezione D dell'Allegato 2 della DGR 967/2015)
oltre il 25% : intervento di ristrutturazione importante di 2° livello (requisiti di cui alla sezione C dell'Allegato 2 della DGR 967/2015)
oltre il 50%, e solo se associato ad interventi di ristrutturazione dell'impianto termico: intervento di ristrutturazione importante di 1° livello (requisiti di cui alla sezione B dell'Allegato 2 della DGR 967/2015)

Il fatto che al rifacimento dell'intonaco venga associato un intervento di finitura di cui al precedente punto 1, anche esteso all'intero involucro dell'edificio, non comporta alcuna conseguenza rispetto alla tipologia di requisiti di cui è richiesto il rispetto.

 

Nel caso fossi interessata, questo è il link da cui ho estrapolato lo stralcio:

 

 

Non trattandosi della mia materia ovviamente non cerco di "convincerti", ma tento solamente di capire quali sono le ragioni che ti portano ad interpretare diversamente le norme in esame (partendo da presupposto che probabilmente sono io ad aver male interpretato...).

 

Grazie!

Modificato da philippoussis82
philippoussis82 dice:

Non trattandosi della mia materia ovviamente non cerco di "convincerti

Ecco posso dire anch'io che l'edilizia non è la mia materia, la mia è quella fiscale.

Devo anche dire che la risposta della regione Emilia determina, in effetti, che il rifacimento dell'intonaco (+ del 10%) presuppone la realizzazione del "cappotto", pero' qui entriamo in questioni tecniche, non essendo ingegnere, ne' geometra, ne' architetto non saprei distinguere i vari interventi di mautenzione. Peraltro non vorrei che ci fossero obblighi diversi rispetto alla Regione di appartenenza.

Cerco di coinvolgere chi, dal punto di vista tecnico, ne sa sicuramente piu' di me: vediamo se @G.Ago o @Meri possono intervenire a chiarire la situazione

Ti ringrazio molto per l'interessamento, sei gentilissima.

Resto in attesa dell'eventuale intervento di chi potrà chiarire la questione in oggetto.

Buona serata!

A me viene in mente una cosa, premetto che non ho letto parola per parola, però, dovendo rifare il 33% di intonaci, o comunque, per rifacimenti superiori al 10%, come si fa a riqualificare energeticamente? Nel senso, a parte che l'intervento va preso nel suo insieme, non è che puoi rifare una porzione di facciata ed efficientarla energeticamente, perché poi in fase di progettazione c'è tutta una serie di parametri da considerare, e non è che puoi fare una parte di facciata di un edificio isolata, ed una stessa parte no. In più, efficientare significa quasi per forza aumentare lo spessore, in quanto il solo intonaco non è di certo sufficiente ad efficientare, bisogna procedere al rifacimento dell'intonaco, ma solo dopo aver aggiunto almeno 4-12 cm di spessore dovuto all'isolante. Quindi mi è tutto molto poco chiaro. 

Modificato da AaronPurple
AaronPurple dice:

A me viene in mente una cosa, premetto che non ho letto parola per parola, però, dovendo rifare il 33% di intonaci, o comunque, per rifacimenti superiori al 10%, come si fa a riqualificare energeticamente? Nel senso, a parte che l'intervento va preso nel suo insieme, non è che puoi rifare una porzione di facciata ed efficientarla energeticamente, perché poi in fase di progettazione c'è tutta una serie di parametri da considerare, e non è che puoi fare una parte di facciata di un edificio isolata, ed una stessa parte no. In più, efficientare significa quasi per forza aumentare lo spessore, in quanto il solo intonaco non è di certo sufficiente ad efficientare, bisogna procedere al rifacimento dell'intonaco, ma solo dopo aver aggiunto almeno 4-12 cm di spessore dovuto all'isolante. Quindi mi è tutto molto poco chiaro. 

Infatti, da quanto postato dall'opener pare che se si rifà una parte considerevole dell'intonaco si debba anche procedere con il "cappotto"; almeno @G.Ago spero dica la sua

Aaron ti ringrazio per l'intervento.

Credo che ci sia un fraintendimento di base: la necessità di agire su circa il 33% degli intonaci è stato pronosticata dal ns. tecnico nell'ipotesi di effettuare un classico intervento di rifacimento delle facciate (senza alcuna riqualificazione energetica).

 

Siccome la legge prevede determinati obblighi di riqualificazione energetica nel caso si intervenga per parti superiore al 10% della superficie disperdente...e siccome la possibilità di riqualificare energicamente comporta importanti benefici fiscali, stiamo valutando la possibilità di attuare questa riqualificazione intervenendo su TUTTA la superficie (100% e non 33%), in quanto naturalmente una soluzione a cappotto postula la necessità di un rivestimento totale...mentre un semplice intervento di ripristino delle parti di intonaco incoerenti/rovinate, può essere fatto anche a toppe.

Premessa

D.M. del 26 giugno 2015, valido su tutto il territorio nazionale

ALLEGATO 1 (Articoli 3 e 4)

CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

Paragrafo 1, Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

 

L’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica agli interventi di ristrutturazione è funzione delle percentuali di superfici disperdenti.

I suddetti interventi sono classificati in Ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello (1.4.1) e Riqualificazione energetica (1.4.2), svincolandoli dal titolo edilizio necessario.

 

1.4.2 Riqualificazioni energetiche

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

 

1.4.3 Deroghe

2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

 

a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

 

Nel caso proposto l’intervento edile, consistente nel rifacimento dell’intonaco esterno della facciate condominiali esteso al 33% della superficie totale dell’edificio, rientra nelle manutenzioni ordinarie secondo l’art. 3L, n. 1, lettera a del testo unico sull’edilizia e fra gli interventi di ristrutturazioni importanti di secondo livello, secondo il paragrafo 1.4.1. dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 Decreto dei requisiti minimi:

l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti…...

 

Pertanto, per il suddetto intervento corre l’obbligo della verifica dei requisiti di prestazione energetica e della coibentazione per l’ottenimento di una prestazione minima di trasmittanza.

Non è possibile ignorare i suddetti obblighi e optare per la detrazione del 50%, pena la perdita del contributo (rif. Pag. 20 della guida dell’ADE :le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali).

  • Grazie 1
G.Ago dice:

Pertanto, per il suddetto intervento corre l’obbligo della verifica dei requisiti di prestazione energetica e della coibentazione per l’ottenimento di una prestazione minima di trasmittanza.

In sostanza, ogni volta che si ritocca e/o rifa' l'intonaco delle facciate ci si deve porre la questione della prestazione energetica, in sostanza non si puo' "ignorare" il "cappotto" (scusate il linguaggio baresco...), giusto?

Buonasera G.Ago, Ti ringrazio per il completissimo e dettagliato intervento...mi sembra quindi che avevo intuito correttamente la portata della norma.

 

Mi resta però un dubbio, di natura anche tecnica oltre che normativa.

 

La palazzina (degli anni 50) su cui dovremo intervenire presenta nella facciate diverse ed estese parti in pietra.

Non parlo di rivestimenti, sono pietre vere in tipico stile fiorentino...posto una foto di qualche anno fa, scattata casualmente in uno dei rarissimi giorni con la neve a Firenze.

 

Ora, io non sono un tecnico, ma mi sembra di aver capito che se si mette il cappotto solo sulle parti con intonaco e si lasciano così come sono quelle in pietra, si avranno sicuramente ponti termici che potranno determinare la formazione di condense e muffe.

 

Le alternative potrebbe essere il posizionamento di cappotti interni nelle parti corrispondenti agli esterni in pietra (soluzione in concreto IMPRATICABILE perché nessun condomino vuole - giustamente - rinunciare a parte dei propri spazi abitativi); oppure ancora rivestire tutto (anche la pietra), ricreandola mediante rivestimenti artificiali. Anche questa soluzione però mi sembrerebbe da scartare perché la pietra vera ha un pregio e un valore non sostituibile da un rivestimento industriale.

 

Ciò posto...a tuo avviso quale sarebbe il modo corretto di orientarsi in una situazioni simile?

 

- Rinunciare al cappotto (e alle detrazioni)?

- Rivestire anche la perte in pietra? (vincoli paesaggistici permettendo!)

 

L'ideale sarebbe trovare una soluzione tecnica che elimini il rischio di ponti termici senza dover rinunciare alle pietre...ma temo non esista.

 

Grazie del supporto!

 

 

 

 

 

philippoussis82 dice:

Buonasera G.Ago, Ti ringrazio per il completissimo e dettagliato intervento...mi sembra quindi che avevo intuito correttamente la portata della norma.

 

Mi resta però un dubbio, di natura anche tecnica oltre che normativa.

 

La palazzina (degli anni 50) su cui dovremo intervenire presenta nella facciate diverse ed estese parti in pietra.

Non parlo di rivestimenti, sono pietre vere in tipico stile fiorentino...posto una foto di qualche anno fa, scattata casualmente in uno dei rarissimi giorni con la neve a Firenze.

 

Ora, io non sono un tecnico, ma mi sembra di aver capito che se si mette il cappotto solo sulle parti con intonaco e si lasciano così come sono quelle in pietra, si avranno sicuramente ponti termici che potranno determinare la formazione di condense e muffe.

 

Le alternative potrebbe essere il posizionamento di cappotti interni nelle parti corrispondenti agli esterni in pietra (soluzione in concreto IMPRATICABILE perché nessun condomino vuole - giustamente - rinunciare a parte dei propri spazi abitativi); oppure ancora rivestire tutto (anche la pietra), ricreandola mediante rivestimenti artificiali. Anche questa soluzione però mi sembrerebbe da scartare perché la pietra vera ha un pregio e un valore non sostituibile da un rivestimento industriale.

 

Ciò posto...a tuo avviso quale sarebbe il modo corretto di orientarsi in una situazioni simile?

 

- Rinunciare al cappotto (e alle detrazioni)? 

- Rivestire anche la perte in pietra? (vincoli paesaggistici permettendo!)

 

L'ideale sarebbe trovare una soluzione tecnica che elimini il rischio di ponti termici senza dover rinunciare alle pietre...ma temo non esista.

 

Grazie del supporto!

 

 

 

 

 

Non è che rinunci alle detrazioni, sei solamente al 50% invece che al 65%.

Io non andrei a fare il cappotto, anche perché dalle facciate che si vedono non mi pare che dobbiate andare in profondità per larghe parti.

davidino1978 dice:

Non è che rinunci alle detrazioni, sei solamente al 50% invece che al 65%

🤔 G.Ago ha detto:

 

G.Ago dice:

Non è possibile ignorare i suddetti obblighi e optare per la detrazione del 50%, pena la perdita del contributo

quindi c'è un obbligo "edilizio" (passatemi il termine) prima che fiscale, cioè pare che si debba provvedere all'efficientamento energetico dell'immobile, in certi casi.

Ciao ragazzi torno a scrivervi per una domanda di natura fiscale.

 

Se facessimo lavori rientranti nell'eco-bonus per i condomini (quindi con la procedura all'Enea e la certificazione del termotecnico sul raggiungimento di determinati parametri), cosa potremmo detrarre in concreto? Tutto o solo la parte di lavori strettamente connessa all'installazione del cappotto?

 

Mi spiego meglio con un esempio: quando ho fatto lavori di ristrutturazione a casa (manutenzione straordinaria) ho spostato alcune pareti, rifatto un bagno, oltre a tutti gli impianti. In questo modo ho potuto beneficiare delle note detrazioni al 50% per le spese di ristrutturazione.

Chiaramente tra i lavori posti in essere c'erano anche cose che prese "singolarmente" non mi avrebbero consentito di accedere alle detrazioni (ad esempio la tinteggiatura).

Tuttavia, rientravano in un progetto di manutenzione straordinaria e pertanto anche quelle spese sono rientrate nella detrazione.

 

Con l'ecobonus funzionerà allo stesso modo?

Ad esempio, al di là del cappotto, una volta che si monterà il ponteggio, si interverrà anche sugli ancoraggi dei balconi, che necessitano di manutenzione.

Si potrà far rientrare il costo di tutta la ristrutturazione della facciata nell'ecobonus?

O ci rientrerà unicamente il costo delle opere strettamente connesse alla riqualificazione energetica, rientrando tutte le altre nelle "normali" detrazioni al 50%?

 

Grazie del parere!

Modificato da philippoussis82
philippoussis82 dice:

Ciao ragazzi torno a scrivervi per una domanda di natura fiscale.

 

Se facessimo lavori rientranti nell'eco-bonus per i condomini (quindi con la procedura all'Enea e la certificazione del termotecnico sul raggiungimento di determinati parametri), cosa potremmo detrarre in concreto? Tutto o solo la parte di lavori strettamente connessa all'installazione del cappotto?

 

Mi spiego meglio con un esempio: quando ho fatto lavori di ristrutturazione a casa (manutenzione straordinaria) ho spostato alcune pareti, rifatto un bagno, oltre a tutti gli impianti. In questo modo ho potuto beneficiare delle note detrazioni al 50% per le spese di ristrutturazione.

Chiaramente tra i lavori posti in essere c'erano anche cose che prese "singolarmente" non mi avrebbero consentito di accedere alle detrazioni (ad esempio la tinteggiatura).

Tuttavia, rientravano in un progetto di manutenzione straordinaria e pertanto anche quelle spese sono rientrate nella detrazione.

 

Con l'ecobonus funzionerà allo stesso modo?

Ad esempio, al di là del cappotto, una volta che si monterà il ponteggio, si interverrà anche sugli ancoraggi dei balconi, che necessitano di manutenzione.

Si potrà far rientrare il costo di tutta la ristrutturazione della facciata nell'ecobonus?

O ci rientrerà unicamente il costo delle opere strettamente connesse alla riqualificazione energetica, rientrando tutte le altre nelle "normali" detrazioni al 50%?

 

Grazie del parere!

Sono detraibili tutti i costi connessi all'intervento.

Pag. 21 Guida AdE per le agevolazioni per risparmio energetico:

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate

  • Mi piace 1

Ok, quindi sembrerebbe che debbano restare fuori gli interventi sugli ancoraggi dei balconi o il rifacimento dello grondaie.

 

Mentre per esempio il ponteggio, che serve sia per le grondaie sia per il cappotto, decideremo noi se farlo rientrare nell’ecobonus o nel classico 50%?

philippoussis82 dice:

Ok, quindi sembrerebbe che debbano restare fuori gli interventi sugli ancoraggi dei balconi o il rifacimento dello grondaie.

 

Mentre per esempio il ponteggio, che serve sia per le grondaie sia per il cappotto, decideremo noi se farlo rientrare nell’ecobonus o nel classico 50%?

Be', le grondaie sono senz'altro interventi di ristrutturazione, non ho ben presente cosa siano gli ancoraggi dei balconi, ma, a naso, direi che anche quelli rientrano nella ristrutturazione.

Il ponteggio se è necessario soprattutto per l'intervento di efficientamento energetico, lo inserirete in quell'agevolazione; non è possibile usufruire per un unico lavoro di entrambe le detrazioni, quindi non penso sia possibile il salomonico 50 e 50 (metà nell'ecobonus, metà nella ristrutturazione)

Modificato da Danielabi

Gli ancoraggi sono un rafforzamento strutturale per i balconi che cadono a pezzi!!

 

Non c’è dubbio che si tratti di ristrutturazione...ma possono rientrare nel 70% dell’ecobonus anche se non hanno alcun impatto energetico solo perché nel medesimo intervento si fa anche il cappotto?

philippoussis82 dice:

Gli ancoraggi sono un rafforzamento strutturale per i balconi che cadono a pezzi!!

 

Non c’è dubbio che si tratti di ristrutturazione...ma possono rientrare nel 70% dell’ecobonus anche se non hanno alcun impatto energetico solo perché nel medesimo intervento si fa anche il cappotto?

A mio parere no, ma cio' che conta e' l'asseverazione del tecnico incaricato, se ritiene che anche tali interventi rientrino nell'ecobonus, buon per voi.

Questo mi sembra condivisibile.

È però un peccato che il costo di quegli interventi che sarebbero comunque di manutenzione straordinaria non si possano detrarre, nemmeno al 50%, perché contestualmente ce ne sono altri (di diversa natura) che beneficiano dell’eco bonus.

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