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god949

Interventi di messa in sicurezza ascensore

buona sera,sono nuovo su questo sito,ho visto che e' frequentato da molta gente preparato in materia...per questo volevo chiedere un aiutino...

 

oggi in fase di assemblea di condominio il nostro amministratore ha fatto presente che sono state fatte delle ispezione sulla messa in sicurezza del nostro ascensore...ed e' stato riportato dall'ispettore la mancanza di una scaletta in ferro nel locale macchine e della luce di emergenza....al prezzo modico di circa 400 euro!tutto questo a spese nostre!

 

ora io vorrei capire un paio di cosette:

 

1) possibile che nel momento in cui e' stato montato l'ascensore (2007) la normativa non prevedeva una luce di emergenza ed una scaletta x l'accesso alla buca dell'ascensore????

 

2) se la normativa prevedeva questi 2 interventi gia' in fase di installazione,le spese non dovrebbero essere a carico del costruttore???

 

ho cercato un po' su internet per trovare qualcosa di queste normative,a detta dell'aministratore,dovrebbero essere nuove...

 

grazie a tutti!!!

Salve

Ritengo, sulla base della EN 80-81, di obbligo la presenza della lampada di emergenza e forse la segnalazione dell'ingegnere dell'Organismo Notificato và letta come richiesta di semplice ripristino; ovvero c'è ma non garantisce la funzionalità ( non funziona più..o non viene garantito il rapporto almeno di 1W per 1h).

Sul discorso della *scaletta nel fondo fossa, molto dipende dal cosa c'è effettivamente sul posto (es. fori sulla parete ad uso scala?), dal momento che l'agevolo all'accesso nel fondo fossa deve avvenire in sicurezza e la EN sopra citata, elenca diverse situazioni, specie “Se la manutenzione o l'ispezione del macchinario deve essere eseguita dalla fossa e se tale lavoro richiede il movimento della cabina, oppure può dare luogo a movimenti incontrollati o imprevisti della cabina ..” Pertanto potrebbe esserci una porta, ma dal momento che l'ingegnere segnala tale necessità, suppongo che non c'è il macchinario nel fondo fossa e penso (senza essere malevolo) solo che quanto esistente è ritenuto non più valido perchè degradato etc.etc. e comunque migliorabile il grado di sicurezza provvedendo con l'installazione di una scaletta (per dovizia, la EN parla genericamente di dispositivo installato in modo stabile nel vano di corsa per una discesa sicura nel fondo fossa..che naturalmente sarà ad uso esclusivo dei tecnici – scaletta larga 35 cm con resistenza dei gradini 1500N).

Comunque ogni impianto dovrebbe essere munito di analisi dei rischi e di disegni tecnici, debitamente conservati per dieci anni dal costruttore dell'impianto, oltre ad essere presenti sul posto, copie delle precedenti ispezioni dell'O.N. che in qualità di proprietario, potrai richiedere o all'amministratore o alla ditta di manutenzione.

Senza una presa visione, in via generale, la cifra richiesta mi sembra congrua..non esorbitante.

Spero di esserti stato utile.

Un saluto.

 

 

 

*la scaletta o similia con relativi parapetti, potrebbe essere richiesta anche nel locale macchinario o locale pulegge di rinvio, se esistono dislivelli maggiori di m. 0,50.

Salve

Ritengo, sulla base della EN 80-81, di obbligo la presenza della lampada di emergenza e forse la segnalazione dell'ingegnere dell'Organismo Notificato và letta come richiesta di semplice ripristino; ovvero c'è ma non garantisce la funzionalità ( non funziona più..o non viene garantito il rapporto almeno di 1W per 1h).

Sul discorso della *scaletta nel fondo fossa, molto dipende dal cosa c'è effettivamente sul posto (es. fori sulla parete ad uso scala?), dal momento che l'agevolo all'accesso nel fondo fossa deve avvenire in sicurezza e la EN sopra citata, elenca diverse situazioni, specie “Se la manutenzione o l'ispezione del macchinario deve essere eseguita dalla fossa e se tale lavoro richiede il movimento della cabina, oppure può dare luogo a movimenti incontrollati o imprevisti della cabina ..” Pertanto potrebbe esserci una porta, ma dal momento che l'ingegnere segnala tale necessità, suppongo che non c'è il macchinario nel fondo fossa e penso (senza essere malevolo) solo che quanto esistente è ritenuto non più valido perchè degradato etc.etc. e comunque migliorabile il grado di sicurezza provvedendo con l'installazione di una scaletta (per dovizia, la EN parla genericamente di dispositivo installato in modo stabile nel vano di corsa per una discesa sicura nel fondo fossa..che naturalmente sarà ad uso esclusivo dei tecnici – scaletta larga 35 cm con resistenza dei gradini 1500N).

Comunque ogni impianto dovrebbe essere munito di analisi dei rischi e di disegni tecnici, debitamente conservati per dieci anni dal costruttore dell'impianto, oltre ad essere presenti sul posto, copie delle precedenti ispezioni dell'O.N. che in qualità di proprietario, potrai richiedere o all'amministratore o alla ditta di manutenzione.

Senza una presa visione, in via generale, la cifra richiesta mi sembra congrua..non esorbitante.

Spero di esserti stato utile.

Un saluto.

 

 

 

*la scaletta o similia con relativi parapetti, potrebbe essere richiesta anche nel locale macchinario o locale pulegge di rinvio, se esistono dislivelli maggiori di m. 0,50.

 

Grazie!sei stato gentilissimo e sopratutto molto preciso e chiaro!parlero' con l'amministratore.... a me la cosa puzza un po'...in 7 anni di ascensore solo ora si sono accorti di queste mancanza?prima di adesso non e' mai stato effettuato nessun controllo??...vedremo...e ti faro' sapere,cosi' al massimo ti disturbero' ancora una volta 😉

Attenzione, è vietato l'accesso al locale macchinario.

I fori che menzionavo, sono nel fondo fossa e dovrebbero agevolare la discesa. Altro sistema analogo è quello di una pseudo scala alla marinara che generalmente è costituita di staffe metalliche a mò di pedata. Se i dislivelli sono maggiori di 0,50m. nel locale macchinario o nel locale pulegge di rinvio, d'obbligo è la posa di una scaletta o la costruzione di gradini per superare l'ostacolo (opere comunque previste in fase di progettazione o da eseguirsi a seguito di modifiche).

La più recente versione della EN 80-81(perchè sempre alle più recenti leggi, norme etc. bisogna attenersi), come sopra già accennato, parla genericamente di un dispositivo per agevolare la discesa nella fossa, ma altresì in altro paragrafo (locali rinvii..se non rammento male) cita la parola appiglio. Và da se che con i soli fori, c'è da fare l'equilibrista ed inoltre, aspetto di non poco conto, detti fori non sempre sono ben visibili.

Pertanto, introducendo il discorso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, torna utile soffermarci sul seguente:

D.Lgs81/08 e succ. integrazioni Art. 111 comma3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non é giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

 

Un bravo e serio professionista (l'ingegnere verificatore), considerato quanto sopra, non può far a meno di segnalare. La scala fissa o mobile con contatto etc., e non certamente una di legno a pioli, garantisce indubbiamente un migliore grado di sicurezza.

Francamente sono opere di indubbia utilità e obbligo.

Un carissimo saluto

P.S.: nella cabina mobile, a norma di legge, dovrebbe essere affisso il nome dell'organismo notificato a cui puoi sempre chiedere lumi sui motivi delle recenti prescrizioni, oltre ovviamente alla ditta di manutenzione che ben conosce l'impianto.

E'solo uno skizzo, ma dovresti raccapezzarti del cosa stiamo parlando che forse è presente (ipotizzo, non ho dati o altro.

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