#1 Inviato 11 Maggio, 2020 Salve a tutti, nel mio condominio causa la presenza di un disabile (che fra l'altro abita all'ultimo piano), è sopraggiunta la necessità di un nuovo ascensore che permetta l'ingresso in cabina della carrozzina del condòmino disabile. In merito avrei una serie di domande da porvi, che di seguito riepilogo: 1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore; 2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito? 3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???). Grazie delle vostre preziose risposte e saluti.
#2 Inviato 11 Maggio, 2020 stefano1975 dice: 1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore; Si, art. 1124 c.c. stefano1975 dice: 2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito? Si puo' accedere alla detrazione per ristrutturazioni, 50% del costo totale. Se è dimostrabile che la nuova installazione è effettuata per il superamento delle barriere architettoniche si puo' anche fruire dell'aliquota iva al 4% stefano1975 dice: 3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???). Come detto, art. 1124 c.c.
#3 Inviato 11 Maggio, 2020 stefano1975 dice: Salve a tutti, nel mio condominio causa la presenza di un disabile (che fra l'altro abita all'ultimo piano), è sopraggiunta la necessità di un nuovo ascensore che permetta l'ingresso in cabina della carrozzina del condòmino disabile. In merito avrei una serie di domande da porvi, che di seguito riepilogo: 1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore; 2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito? 3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???). Grazie delle vostre preziose risposte e saluti. Danielabi dice: Si, art. 1124 c.c. Si puo' accedere alla detrazione per ristrutturazioni, 50% del costo totale. Se è dimostrabile che la nuova installazione è effettuata per il superamento delle barriere architettoniche si puo' anche fruire dell'aliquota iva al 4% Come detto, art. 1124 c.c. Sono di parere diverso rispetto a Daniela sulla questione posta. 1. si possono ipotizzare 2 situazioni: 1.1. la delibera per la sostituzione dell'ascensore non viene approvata perché non si raggiunge la maggioranza necessaria; in tal caso il disabile potrà comunque sostiutire l'ascensore ma dovrà farlo a proprie spese; 1.2. la delibera viene approvata ma una serie di condomini esprime voto contrario. Qui sono incerto (si tratta di innovazione o miglioria?), ma propenderei per un'applicazione dell'art. 1121 c.c., 2° comma: Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Per la suddivisione della spesa sono d'accordo che vale l'art. 1124 c.c., quindi metà per millesimi e metà per altezza del piano dal suolo.
#4 Inviato 11 Maggio, 2020 Correggo il punto 1.2. alla luce di quanto affermato qui: Nel caso di sostituzione non si tratta di innovazione e quindi non si applica l'art. 1121 c.c. Quindi se si trova la maggioranza allora partecipano alla spesa anche i dissenzienti.
#5 Inviato 11 Maggio, 2020 condo77 dice: Correggo il punto 1.2. alla luce di quanto affermato qui: Nel caso di sostituzione non si tratta di innovazione e quindi non si applica l'art. 1121 c.c. Quindi se si trova la maggioranza allora partecipano alla spesa anche i dissenzienti. Appunto. Il comma 1° del 1124 recita: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono Nel caso proposto l'ascensore verrebbe sostituito, essendo già bene esistente e comune, il costo della sua sostituzione è ripartito fra tutti i condòmini ex art. 1124. 1
#6 Inviato 11 Maggio, 2020 Danielabi dice: Appunto. Il comma 1° del 1124 recita: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono Nel caso proposto l'ascensore verrebbe sostituito, essendo già bene esistente e comune, il costo della sua sostituzione è ripartito fra tutti i condòmini ex art. 1124. Indubbiamente. Resta il caso in cui non si trovi la maggioranza in assemblea, nel quale il condomino interessato potrebbe cmq procedere alla sostituzione ma a proprie spese.
#7 Inviato 11 Maggio, 2020 condo77 dice: Indubbiamente. Resta il caso in cui non si trovi la maggioranza in assemblea, nel quale il condomino interessato potrebbe cmq procedere alla sostituzione ma a proprie spese. Ovviamente.