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stefano1975

Installazione nuovo ascensore e condomino disabile

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Salve a tutti,

nel mio condominio causa la presenza di un disabile (che fra l'altro abita all'ultimo piano), è sopraggiunta la necessità di un nuovo ascensore che permetta l'ingresso in cabina della carrozzina del condòmino disabile.

In merito avrei una serie di domande da porvi, che di seguito riepilogo:

1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore;

2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito?

3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???).

Grazie delle vostre preziose risposte e saluti.

stefano1975 dice:

1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore;

Si, art. 1124 c.c.

 

stefano1975 dice:

2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito?

Si puo' accedere alla detrazione per ristrutturazioni, 50% del costo totale. Se è dimostrabile che la nuova installazione è effettuata per il superamento delle barriere architettoniche si puo' anche fruire dell'aliquota iva al 4%

 

stefano1975 dice:

3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???).

Come detto, art. 1124 c.c.

stefano1975 dice:

Salve a tutti,

nel mio condominio causa la presenza di un disabile (che fra l'altro abita all'ultimo piano), è sopraggiunta la necessità di un nuovo ascensore che permetta l'ingresso in cabina della carrozzina del condòmino disabile.

In merito avrei una serie di domande da porvi, che di seguito riepilogo:

1) le spese di installazione del nuovo ascensore credo siano a carico di tutti i condomini (ve ne chiedo solo conferma in merito), anche di coloro i quali sono contrari al nuovo ascensore;

2) esistono particolari agevolazioni fiscali in merito?

3) modalità di riparto della spesa relativa al nuovo ascensore (solo in base ai millesimi di proprietà, oppure 1/2 in base alla proprietà e 1/2 in base all'altezza del piano???).

Grazie delle vostre preziose risposte e saluti.

Danielabi dice:

Si, art. 1124 c.c.

 

Si puo' accedere alla detrazione per ristrutturazioni, 50% del costo totale. Se è dimostrabile che la nuova installazione è effettuata per il superamento delle barriere architettoniche si puo' anche fruire dell'aliquota iva al 4%

 

Come detto, art. 1124 c.c.

Sono di parere diverso rispetto a Daniela sulla questione posta.

1. si possono ipotizzare 2 situazioni:

1.1. la delibera per la sostituzione dell'ascensore non viene approvata perché non si raggiunge la maggioranza necessaria; in tal caso il disabile potrà comunque sostiutire l'ascensore ma dovrà farlo a proprie spese;

1.2. la delibera viene approvata ma una serie di condomini esprime voto contrario. Qui sono incerto (si tratta di innovazione o miglioria?), ma propenderei per un'applicazione dell'art. 1121 c.c., 2° comma:

 

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

Per la suddivisione della spesa sono d'accordo che vale l'art. 1124 c.c., quindi metà per millesimi e metà per altezza del piano dal suolo.

Correggo il punto 1.2. alla luce di quanto affermato qui:

 

Nel caso di sostituzione non si tratta di innovazione e quindi non si applica l'art. 1121 c.c.

Quindi se si trova la maggioranza allora partecipano alla spesa anche i dissenzienti.

condo77 dice:

Correggo il punto 1.2. alla luce di quanto affermato qui:

 

Nel caso di sostituzione non si tratta di innovazione e quindi non si applica l'art. 1121 c.c.

Quindi se si trova la maggioranza allora partecipano alla spesa anche i dissenzienti.

Appunto.

Il comma 1° del 1124 recita: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono

Nel caso proposto l'ascensore verrebbe sostituito, essendo già bene esistente e comune, il costo della sua sostituzione è ripartito fra tutti i condòmini ex art. 1124.

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Danielabi dice:

Appunto.

Il comma 1° del 1124 recita: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono

Nel caso proposto l'ascensore verrebbe sostituito, essendo già bene esistente e comune, il costo della sua sostituzione è ripartito fra tutti i condòmini ex art. 1124.

Indubbiamente.

Resta il caso in cui non si trovi la maggioranza in assemblea, nel quale il condomino interessato potrebbe cmq procedere alla sostituzione ma a proprie spese.

condo77 dice:

Indubbiamente.

Resta il caso in cui non si trovi la maggioranza in assemblea, nel quale il condomino interessato potrebbe cmq procedere alla sostituzione ma a proprie spese.

Ovviamente.

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