#1 Inviato 10 Maggio, 2016 Salve vorrei sei chiarimenti in merito ad una costruzione di un gazebo al piano terra in un terrazino di mia pertinenza adibito ad uso commerciale (bar) sotto un condominio nel terrazzino ci sono ombrelloni che non sono sufficenti al riparo da agenti atmosferici per cui quando i clienti sono seduti ai tavoli gli puo arrivare si tutto da sopra dalla spazzatura dei condomini sovrastanti o ad acqua usata per lavare i balconi o usata per innaffiare piante e di tutto di piu per la tutela sei miei clienti posso costruire un gazebo che li ripari da tutto questo oltre che alla pioggia sole e vento?premetto che i condomini si sono espressi con parere negativo salvo i miei colleghi con altre attivita sottostanti.
#2 Inviato 10 Maggio, 2016 se il gazebo è una struttura fissa non lo puoi installare. Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)
#3 Inviato 10 Maggio, 2016 il gazebo dovra essere fissato a terra con della piastre e bulloni non usando cemento o altro tipo di bloccaggio per cui facilmente smontabile il tetto sara in legno - - - Aggiornato - - - in qualita di attivita commerciale vorrei dare anche un po di privacy ai mie clienti che alzando la testa vedrebbero questi personaggi addacciati ai balconi inoltre ripeto che ho la necessita di riparalci da quello che gli arriva da sopra visto gli iinumerevoli casi capitati
#4 Inviato 10 Maggio, 2016 il gazebo dovra essere fissato a terra con della piastre e bulloni non usando cemento o altro tipo di bloccaggio per cui facilmente smontabile il tetto sara in legno - - - Aggiornato - - - in qualita di attivita commerciale vorrei dare anche un po di privacy ai mie clienti che alzando la testa vedrebbero questi personaggi addacciati ai balconi inoltre ripeto che ho la necessita di riparalci da quello che gli arriva da sopra visto gli iinumerevoli casi capitati da come la descrivi si tratta di una struttura fissa anche se non in muratura
#6 Inviato 10 Maggio, 2016 il gazebo dovra essere fissato a terra con della piastre e bulloni non usando cemento o altro tipo di bloccaggio per cui facilmente smontabile il tetto sara in legno - - - Aggiornato - - - in qualita di attivita commerciale vorrei dare anche un po di privacy ai mie clienti che alzando la testa vedrebbero questi personaggi addacciati ai balconi inoltre ripeto che ho la necessita di riparalci da quello che gli arriva da sopra visto gli iinumerevoli casi capitati Per essere considerata una struttura amovibile deve esserlo in pochi minuti, come per esempio una tenda installata sulla facciata (quelle tipo bar), ma se è un gazebo difficilmente si potrà riporlo giornalmente e ricostruirlo il mattino dopo. La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie". Viene pure confermato che, "è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio". (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2003 n. 419) La realizzazione di una nuova volumetria mediante apposizione di pannelli modulari – per quanto amovibili, poiché autoportanti e solo appoggiati al suolo - con chiusura su tutti i lati comporta trasformazione urbanistica, in ragione della destinazione dell’opera ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio (TAR Napoli, Sez. IV, 18 luglio 2008 / 15 settembre 2008, n. 10138 (Pres. Nappi, est. Pisano)
#7 Inviato 10 Maggio, 2016 Per essere considerata una struttura amovibile deve esserlo in pochi minuti, come per esempio una tenda installata sulla facciata (quelle tipo bar), ma se è un gazebo difficilmente si potrà riporlo giornalmente e ricostruirlo il mattino dopo. La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie". Viene pure confermato che, "è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio". (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2003 n. 419) La realizzazione di una nuova volumetria mediante apposizione di pannelli modulari – per quanto amovibili, poiché autoportanti e solo appoggiati al suolo - con chiusura su tutti i lati comporta trasformazione urbanistica, in ragione della destinazione dell’opera ad uso non limitato nel tempo e della alterazione prodotta nello stato del territorio (TAR Napoli, Sez. IV, 18 luglio 2008 / 15 settembre 2008, n. 10138 (Pres. Nappi, est. Pisano) dando un'occhiata sul web leggevo che l'installazione di una pergotenda non ha bisogno di nessun permesso comunale viene classificata come struttura amovibile e non dovrebbe arrecare problemi per la vista in appiombo in quanto il telo e retraibile pensi ci siano problemi per qwesto tipo di struttura?
#8 Inviato 10 Maggio, 2016 dando un'occhiata sul web leggevo che l'installazione di una pergotenda non ha bisogno di nessun permesso comunale viene classificata come struttura amovibile e non dovrebbe arrecare problemi per la vista in appiombo in quanto il telo e retraibile pensi ci siano problemi per qwesto tipo di struttura?La pergotenda non necessita di permesso di costruire, però è pur sempre una costruzione e deve rispettare le distanze legali tra gli edifici, vedi questo link;http://www.ediltecnico.it/26071/pergotende-non-si-scappa-dal-regime-delle-distanze/
#9 Inviato 10 Maggio, 2016 . La pergotenda non necessita di permesso di costruire, però è pur sempre una costruzione e deve rispettare le distanze legali tra gli edifici, vedi questo link;http://www.ediltecnico.it/26071/pergotende-non-si-scappa-dal-regime-delle-distanze/ La Locci spara a zero. Facciamo una riflessione seria. Non sono tanto le distanze quanto il contesto in cui sorge la pergotenda. Essendo la stessa una non costruzione, non deve rispettare le distanze fine della fiera. Anche il codice civile si esprime in questi termini. Il consiglio di stato poi ed il tar del Lazio sono stati chiari; le pergotende non sono costruzioni e quindi neanche assimilabili ad esse per analogia. Capisco una tettoia fissa che ostruisce permanentemente la veduta ma non é questo il caso. Una tettoietta che serve da riparo alla tenda avvolta non ha caratteristiche di limitazione di veduta in appiombo. Cmq al fine di dirimere questioni, bisogna sempre considerare il contesto in cui la pergotenda viene installata. Se il giudice non valuta ciò é in errore. Del resto la Locci non mi può dire che 80 cm di tettoia limitano la veduta in appiombo. Se così fosse, avanti con gli ombrelloni da bar, magari doppi.
#10 Inviato 10 Maggio, 2016 ... avanti con gli ombrelloni da bar, magari doppi.A prescindere dall'opinione del link che avevo postato riguardo la pergotenda, gli ombrelloni sono proprio una struttura amovibile, si aprono al mattino e si chiudono alla sera, pari pari alle tende che si vedono nei bar
#11 Inviato 10 Maggio, 2016 Quindi la pergotenda sarà intesa come struttura amovibile visto che si potrà aprire al mattino per poi richiederla la sera giusto ?
#12 Inviato 10 Maggio, 2016 Quindi la pergotenda sarà intesa come struttura amovibile visto che si potrà aprire al mattino per poi richiederla la sera giusto ?Potrebbe essere
#13 Inviato 10 Maggio, 2016 . ... Essendo la stessa una non costruzione, non deve rispettare le distanze fine della fiera. Anche il codice civile si esprime in questi termini.... Devi distinguere il permesso a costruire dai diritti dei terzi. Per installare un gazebo amovibile non è necessario alcuna licenza Comunale ma sono sempre FATTI SALVI i diritti dei terzi. Nel condominio il diritto del condòmino che si affaccia dal proprio balcone è quello di poter guardare in appiombo fino al suolo fino a 3 metri di proiezione orizzontale ed obliqua. Se ci metti un gazebo o un ombrellone nelle ore in cui batte il sole la cosa è tollerabile e la si può discutere davanti al Giudice ma se ci apri anche un ombrellone all'alba e lo chiudi a tarda sera... secondo te in quali ore del giorno il condòmino potrà esercitare il suo diritto di guardare in appiombo? Non è detto che se lasci anche un solo ombrellone aperto sotto il balcone del condòmino dalla mattina alla sera questi non possa ricorrere al Giudice ed avere ragione.
#14 Inviato 10 Maggio, 2016 Devi distinguere il permesso a costruire dai diritti dei terzi. Per installare un gazebo amovibile non è necessario alcuna licenza Comunale ma sono sempre FATTI SALVI i diritti dei terzi. Nel condominio il diritto del condòmino che si affaccia dal proprio balcone è quello di poter guardare in appiombo fino al suolo fino a 3 metri di proiezione orizzontale ed obliqua. Se ci metti un gazebo o un ombrellone nelle ore in cui batte il sole la cosa è tollerabile e la si può discutere davanti al Giudice ma se ci apri anche un ombrellone all'alba e lo chiudi a tarda sera... secondo te in quali ore del giorno il condòmino potrà esercitare il suo diritto di guardare in appiombo? Non è detto che se lasci anche un solo ombrellone aperto sotto il balcone del condòmino dalla mattina alla sera questi non possa ricorrere al Giudice ed avere ragione. concordo, un ombrellone che resta aperto per tutto il giorno è, in un certo senso, al pari di una struttura fissa.
#15 Inviato 10 Maggio, 2016 Praticamente chi sta sotto ad un condomino non ha nessuna possibilità di riparo per quello che gli può cadere dall' alto nemmeno se questa è un'attività commerciale adibita alla somministrazione di alimenti e per altro possiede uno spazio di proprietà
#16 Inviato 10 Maggio, 2016 Praticamente chi sta sotto ad un condomino non ha nessuna possibilità di riparo per quello che gli può cadere dall' alto nemmeno se questa è un'attività commerciale adibita alla somministrazione di alimenti e per altro possiede uno spazio di proprietà Basta lasciare 3 metri liberi, altrimenti immagina chi sta al primo piano, si affaccia e si ritrova la stoffa del gazebo al pari del pavimento del balcone. Del resto la Norma esiste e chi acquista uno spazio deve sapere l'uso che può farne. Io una soluzione per far riparare i clienti da quello che può cadere dall'alto ce l'avrei. Anzichè mettere ombrelloni fissi puoi dotare i clienti di ombrelli a mani libere 😂
#17 Inviato 10 Maggio, 2016 3 metri in altezza o in lunghezza dal balcone? - - - Aggiornato - - - Considerato che di fianco al balcone a tre metri esiste una finestra e poi finisce il terrazino - - - Aggiornato - - - Siete molto gentili nelle risposte ed organizzati vi ringrazio ma siete professionisti posso contare su risposte che hanno valore giuridico?
#18 Inviato 11 Maggio, 2016 3 metri in altezza o in lunghezza dal balcone? Considerato che di fianco al balcone a tre metri esiste una finestra e poi finisce il terrazino Siete molto gentili nelle risposte ed organizzati vi ringrazio ma siete professionisti posso contare su risposte che hanno valore giuridico? --img_rimossa-- Considerando punti di affaccio tutte le parti rosse della finestra e della ringhiera del balcone, da ogni punto deve essere tutto libero sotto la perpendicolare per 3 metri come indicato dalle frecce. Di Giurisprudenza ce n'è tanta; l'ultima è la sentenza di Cassazione già postata da Josefat e che ti riscrivo nuovamente: Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955) Per quanto riguarda la LEGGE, l'articolo di riferimento è l'articolo 907 del codice civile che regola le distanze delle vedute. Ti scrivo anche questo articolo dl codice civile: Art. 907 c.c. Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.