#1 Inviato 6 Febbraio, 2020 Buonasera, avevo bisogno di un chiarimento in merito all'installazione di una caldaia da parte di un condomino del mio condominio. Alla fine 2017, il proprietario dell'appartamento sotto al mio, ha sostituito la precedente caldaia a pellet, che scaricava i fumi nella canna fumaria condominiale, con una caldaia a condensazione ponendo lo scarico a parete. Il foro di scarico dei fumi della caldaia si trova esattamente sotto il balcone del mio terrazzo, per cui specie in giornate con molta umidità, il fumo è molto ed entra addirittura nel balcone (aggiungo anche con odore molto simile al cloro). Quindi chiedo: è corretto che lo scarico sia stato posizionato a parete? Non mi sembra che la sostituzione della caldaia rientri in quelle deroghe previste dalla normativa che consentano lo scarico a parete e non sul tetto. Inoltre, dal tubo della caldaia fuoriesce (quando è accesa) acqua che si riversa nel marciapiede condominiale, e in giornate di vento addiruttura bagna tutte le scale di ingresso del condominio. Il proprietario dell'appartamento dice che l'impianto è a norma e l'idraulico ha rilasciato regolare certificazione, anche se alla nostra richiesta non ha mai presentato questa certificazione. ll nostro condominio è un piccolo condominio di 4 appartamenti, ma nonostrante ciò per divergenze tra i condomini abbiamo deciso di dotarci di amministratore. Io ho fatto presente della situazione all'amministratore, ma lui ha così risposto: "come amministratore ti informo che il coinvolgimento del condominio c’è quando si ha a che fare con canne fumarie collettive e non come quelle vostre", e non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che si sta verificando anche un reato di stillicidio da caldaia. Potete dirmi se tutto questo è regolare e come posso tutelarmi? Grazie
#2 Inviato 6 Febbraio, 2020 maximo73 dice: Buonasera, avevo bisogno di un chiarimento in merito all'installazione di una caldaia da parte di un condomino del mio condominio. Alla fine 2017, il proprietario dell'appartamento sotto al mio, ha sostituito la precedente caldaia a pellet, che scaricava i fumi nella canna fumaria condominiale, con una caldaia a condensazione ponendo lo scarico a parete. Il foro di scarico dei fumi della caldaia si trova esattamente sotto il balcone del mio terrazzo, per cui specie in giornate con molta umidità, il fumo è molto ed entra addirittura nel balcone (aggiungo anche con odore molto simile al cloro). Quindi chiedo: è corretto che lo scarico sia stato posizionato a parete? Non mi sembra che la sostituzione della caldaia rientri in quelle deroghe previste dalla normativa che consentano lo scarico a parete e non sul tetto. Inoltre, dal tubo della caldaia fuoriesce (quando è accesa) acqua che si riversa nel marciapiede condominiale, e in giornate di vento addiruttura bagna tutte le scale di ingresso del condominio. Il proprietario dell'appartamento dice che l'impianto è a norma e l'idraulico ha rilasciato regolare certificazione, anche se alla nostra richiesta non ha mai presentato questa certificazione. ll nostro condominio è un piccolo condominio di 4 appartamenti, ma nonostrante ciò per divergenze tra i condomini abbiamo deciso di dotarci di amministratore. Io ho fatto presente della situazione all'amministratore, ma lui ha così risposto: "come amministratore ti informo che il coinvolgimento del condominio c’è quando si ha a che fare con canne fumarie collettive e non come quelle vostre", e non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che si sta verificando anche un reato di stillicidio da caldaia. Potete dirmi se tutto questo è regolare e come posso tutelarmi? Grazie Direi che l'impianto non è a norma: "Come previsto dalla Legge n. 90 del 2013, a partire dal 31 agosto 2013 per tutti gli impianti termici di nuova realizzazione o installati in sostituzione a una caldaia precedente vale l'obbligo di scaricare a tetto. Esistono però delle deroghe per cui lo scarico a parete è ancora possibile. Come anticipato, la normativa vigente (Legge 90/2013, articolo 17 bis e successiva conferma avvenuta con la pubblicazione del Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014) prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questo nasce dal fatto che i prodotti derivanti della combustione incidono in modo negativo sulla salute delle persone e sull'ambiente (ossido di azoto, ossido di carbonico, anidride carbonica, polveri sottili, ecc.). Tuttavia, ci sono casi in cui è possibile derogare a quanto stabilito: 1. Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale 3. Il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco 1 metro sopra il colmo del tetto" Mi pare una situazione assolutamente inaccettabile e sono stupito che l'amministratore se ne sia lavato le mani. Cosa ne pensano gli altri condomini? Modificato 6 Febbraio, 2020 da condo77
#3 Inviato 7 Febbraio, 2020 maximo73 dice: Il proprietario dell'appartamento dice che l'impianto è a norma e l'idraulico ha rilasciato regolare certificazione, anche se alla nostra richiesta non ha mai presentato questa certificazione. Probabilmente è questo è il solito caso dove tutto si arena di fronte a una dichiarazione di conformità falsa emessa dal installatore caldaia. ovviamente tale dichiarazione di conformità è un documento interessato e prezzolato poiché è messo da colui che vende e installa la caldaia. Alla luce di quanto indicato tale dichiarazione di conformità non è stilata secondo le regole del d.lgs 102/2014, quindi da ritenersi documento non valido. A fronte di questa situazione consiglio una segnalazione pressoché istantanea presso il locale ufficio tecnico comunale e l'ente competente per i controlli impianti termici. Con buona probabilità cozzera' con l'inerzia dovuta alla mancanza di conoscenza e competenza del problema, tipico negli uffici tecnici comunali, ma tenga duro. faccia riferimento al d.lgs 102/2014 che ha praticamente riscritto il DPR 412 del 93, facendo nuova e chiara luce sugli scarichi a parete, nonché una "strigliatina" agli uffici tecnici comunali. Non si faccia "imbambolare" dalla dichiarazione di conformità del manutentore, ripeto documento senza alcun valore, ma comunque conferma di mancanza di competenza del sottoscrittore dello stesso. Modificato 7 Febbraio, 2020 da Nanojoule 2
#4 Inviato 7 Febbraio, 2020 Nanojoule dice: Probabilmente è questo è il solito caso dove tutto si arena di fronte a una dichiarazione di conformità falsa emessa dal installatore caldaia. ovviamente tale dichiarazione di conformità è un documento interessato e prezzolato poiché è messo da colui che vende e installa la caldaia. Alla luce di quanto indicato tale dichiarazione di conformità non è stilata secondo le regole del d.lgs 102/2014, quindi da ritenersi documento non valido. A fronte di questa situazione consiglio una segnalazione pressoché istantanea presso il locale ufficio tecnico comunale e l'ente competente per i controlli impianti termici. Con buona probabilità cozzera' con l'inerzia dovuta alla mancanza di conoscenza e competenza del problema, tipico negli uffici tecnici comunali, ma tenga duro. faccia riferimento al d.lgs 102/2014 che ha praticamente riscritto il DPR 412 del 93, facendo nuova e chiara luce sugli scarichi a parete, nonché una "strigliatina" agli uffici tecnici comunali. Non si faccia "imbambolare" dalla dichiarazione di conformità del manutentore, ripeto documento senza alcun valore, ma comunque conferma di mancanza di competenza del sottoscrittore dello stesso. Oppure l'idraulico non ha rilasciato nulla, visto che il documento a precisa richiesta di @maximo73 non è stato esibito...
#5 Inviato 7 Febbraio, 2020 Nanojoule dice: nonché una "strigliatina" agli uffici tecnici comunali. strigliatina con spremutina di olive! magari con supporto di qualche tecnico/ingegnere che possa verificare le distanze, accedere al catasto impianti, etc etc... presso il tribunale di zona ci sono elenchi di professionisti che fanno da CTU e quelli non dovrebbero avere gli stessi interessi degli impiantisti.
#6 Inviato 7 Febbraio, 2020 spurgo dice: presso il tribunale di zona ci sono elenchi di professionisti che fanno da CTU e quelli non dovrebbero avere gli stessi interessi degli impiantisti. Credo si possa pescare meglio dai collegi periti industriali laureati e ingegneri...... Ci sono molti più tecnici!
#7 Inviato 7 Febbraio, 2020 condo77 dice: Direi che l'impianto non è a norma: "Come previsto dalla Legge n. 90 del 2013, a partire dal 31 agosto 2013 per tutti gli impianti termici di nuova realizzazione o installati in sostituzione a una caldaia precedente vale l'obbligo di scaricare a tetto. Esistono però delle deroghe per cui lo scarico a parete è ancora possibile. Come anticipato, la normativa vigente (Legge 90/2013, articolo 17 bis e successiva conferma avvenuta con la pubblicazione del Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014) prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questo nasce dal fatto che i prodotti derivanti della combustione incidono in modo negativo sulla salute delle persone e sull'ambiente (ossido di azoto, ossido di carbonico, anidride carbonica, polveri sottili, ecc.). Tuttavia, ci sono casi in cui è possibile derogare a quanto stabilito: 1. Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale 3. Il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco 1 metro sopra il colmo del tetto" Mi pare una situazione assolutamente inaccettabile e sono stupito che l'amministratore se ne sia lavato le mani. Cosa ne pensano gli altri condomini? gli altri condomini che sono 2 uno la pensa come me e l'altro afferma invece che è tutto regolare.
#8 Inviato 7 Febbraio, 2020 ma secondo Voi l'installazione della nuova caldaia del mio vicino condomino rientra in una delle deroghe previste dal decreto legge sopra mensionato? aggiungo, oggi, dopo aver nuovamente sollevato il problema all'amministratore e minacciato di rivolgermi all'autorità competente, ho ricevuto una telefonata dall'amministratore ed un messaggio del vicino con il quale mi diceva che prossimi giorni farà venire l'idraulico.
#9 Inviato 7 Febbraio, 2020 maximo73 dice: ma secondo Voi l'installazione della nuova caldaia del mio vicino condomino rientra in una delle deroghe previste dal decreto legge sopra mensionato? Rientra nelle deroghe al pari del passaggio a 299 km/h in incrocio cittadino con semaforo rosso.........contromano! Modificato 7 Febbraio, 2020 da Nanojoule 1
#10 Inviato 7 Febbraio, 2020 maximo73 dice: ma secondo Voi l'installazione della nuova caldaia del mio vicino condomino rientra in una delle deroghe previste dal decreto legge sopra mensionato? aggiungo, oggi, dopo aver nuovamente sollevato il problema all'amministratore e minacciato di rivolgermi all'autorità competente, ho ricevuto una telefonata dall'amministratore ed un messaggio del vicino con il quale mi diceva che prossimi giorni farà venire l'idraulico. Direi che non rientra. Vediamole: 1. Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale 3. Il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco 1 metro sopra il colmo del tetto 1. A quanto scrivi nel messaggio iniziale: "ha sostituito la precedente caldaia a pellet, che scaricava i fumi nella canna fumaria condominiale". Verifica che la canna fumaria condominiale non fosse una canna collettiva ramificata (cioè un solo camino con più "buchi" in corrispondenza di ciascun appartamento). Se non è ramificata, allora non rientra nel punto 1. 2. Ritengo ci si riferisca a edifici storici di particolare pregio artistico/architettonico, non penso sia il vostro caso. 3. Immagino la canna fumaria condominiale finisca proprio sopra il tetto, quindi anche qui non rientra. Ma la caldaia a pellet era in un locale diverso dalla nuova caldaia a condensazione? Ha spiegato perché non ha utilizzato il medesimo camino come in precedenza?
#11 Inviato 8 Febbraio, 2020 condo77 dice: 1. A quanto scrivi nel messaggio iniziale: "ha sostituito la precedente caldaia a pellet, che scaricava i fumi nella canna fumaria condominiale". Verifica che la canna fumaria condominiale non fosse una canna collettiva ramificata (cioè un solo camino con più "buchi" in corrispondenza di ciascun appartamento). Se non è ramificata, allora non rientra nel punto 1. Se la caldaia a pellets scaricava nel camino condominiale collettivo....al passaggio a 299 km/h dell'incrocio semaforico cittadino con semaforo rosso contromano aggiungiamo...in stato di ebbrezza! Impossibile scaricare in comune fumi di combustibili diversi. Il tizio con lo scarico a parete ha fatto un sopruso, non ha alcuna giustificazione, solo l'assoluto egoismo delle proprie scelte. Se voleva fare quello che voleva, doveva comperare casa indipendente, non in condominio ......fatti salvi i controlli delle competenti autorità. Come dicono i saggi ....se vuoi salvare capra e cavoli.....scarica a tetto!!!! Modificato 8 Febbraio, 2020 da Nanojoule 1