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DocSP

Inquilino fa causa e poi rinuncia per cessazione attività, a chi le spese?

Una attività commerciale conduttrice di un fondo ha fatto causa al condominio per faccende di manutenzione.

Successivamente ha cessato l'attività e della causa non se ne sa più nulla, di fatto hanno rinunciato.

E' giusto addebitare gli oneri legali all'inquilino e di conseguenza alla proprietà del fondo?

Le spese legali vanno a carico di chi pone termine alla causa.

Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271 secondo la quale quando il Giudice dichiari che la causa può aver termine, anche anticipatamente, essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.

Si, che in teoria le spese siano attribuite in quel modo è pacifico, ma la domanda mi sorge perchè caso è leggermente diverso, e non so se è una differenza rilevante, non c'è il venir meno del motivo del contrasto o un accordo in tal senso, ma c'è la mancata costituzione a seguito di sopraggiunta procedura concorsuale.

Devo insinuarmi nel passivo o devo addebitare le spese al fondo e di conseguenza alla proprietà?

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