#1 Inviato 17 Gennaio, 2014 Una attività commerciale conduttrice di un fondo ha fatto causa al condominio per faccende di manutenzione. Successivamente ha cessato l'attività e della causa non se ne sa più nulla, di fatto hanno rinunciato. E' giusto addebitare gli oneri legali all'inquilino e di conseguenza alla proprietà del fondo?
#2 Inviato 17 Gennaio, 2014 Le spese legali vanno a carico di chi pone termine alla causa. Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271 secondo la quale quando il Giudice dichiari che la causa può aver termine, anche anticipatamente, essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.
#3 Inviato 17 Gennaio, 2014 Si, che in teoria le spese siano attribuite in quel modo è pacifico, ma la domanda mi sorge perchè caso è leggermente diverso, e non so se è una differenza rilevante, non c'è il venir meno del motivo del contrasto o un accordo in tal senso, ma c'è la mancata costituzione a seguito di sopraggiunta procedura concorsuale. Devo insinuarmi nel passivo o devo addebitare le spese al fondo e di conseguenza alla proprietà?