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Innovazione o cambio di destinazione ?

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un fabbricato condominiale è corredato da un'area, acquistata successivamente e tutt'ora in comunione(mai annessa al condominio).Parte di quest'area è stata adibita a garage(box regolarmente costruiti)e parte ad area verde oltre ovviamente ad una zona di svincolo tra garage e area verde.Rimpicciolire l'area verde di circa due metri sui sei totali a favore dell'area di svincolo per aumentare la comodità di manovra(comunque possibilissima allo stato):

è da considerare una innovazione o un cambiamento d'uso?

nel caso specifico trattandosi di comunione quale maggioranze occorrono per deliberare?

si puo considerare da parte di alcuni condomini "spesa voluttuario"e pertanto astenersi dalla spesa?

Se l' area è disgiunta dal Condominio si applicano le norme sulla Comunione ma ho qualche perplessità per la presenza di box auto..costituiscono un edificio con relativi impianti e servizi comuni o si tratta di prefabbricati mobili?

 

Se è Comunione e le quote di proprietà sono identiche per tutti allora vale la decisione della maggioranza 50+1.

 

Se è Condominio in ogni caso è una modifica per migliorare l' uso della cosa comune. Non è innovazione voluttuaria perchè in ogni caso una area di manovra esiste già.

Semrpe maggioranza che vincola al pagamento anche i contrari perchè non è possibile separare/limitare l' uso.

grazie.i box sono prefabbricati.ma c'è qualcosa che non mi torna.attualmente e da oltre 20'anni non c'è stata alcuna richiesta di allargamento dell'area di manovra perché comunque agevole.se non si tratta di cambiamento di stato d'uso(riferendoci al giardino)ma di innovazione come si fa a non definirla voluttuaria?

Non è voluttuaria perchè non è innovazione.

I 2 termini non vanno intesi disgiunti ma abbinati per distinguere sulle diversse maggioranze necessarie nelle decisioni Condominiali e nel secondo di "innovazione voluttuaria/gravosa" sull' esonero dalla ripartizione di coloro che non sono interessati a che tale delibera sia adottata

 

per innovazioni delle cose comuni s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Fonte /le-innovazioni-delle-cose-comuni-interventi-modificativi-volti-a-rendere-migliore-e.262#ixzz30LbCSmGzhttps://www.condominioweb.com/le-innovazioni-delle-cose-comuni-interventi-modificativi-volti-a-rendere-migliore-e.262#ixzz30LbCSmGz

https://www.condominioweb.com

Quindi non è innovazione quella delibera che comporti una modifica parziale di una parte comune.

Nel caso che esponi non è innovazione perchè una area di manovra già esiste...e si delibera solo per aumentarne la superficie a scapito dell' attigua zona giardino che comunque non cessa di esistere.

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