#1 Inviato 13 Settembre, 2020 Buongiorno. Per cortesia sarebbe possibile conoscere la formale risposta - relativa SUPERBONUS 110% e i controlli dell'Agenzia Entrate - interrogazione alla Camera al MEF per sapere su quali soggeti ricadrebbe la responsabilità, qualora, all'esito dei controlli effettuati dalla Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale, e quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni Il privato, in buona fede, oltre a nominare professionisti iscritti ai relativi alibi e qualificati/autorizzati per l'incarico cosa potrebbe fare? Perchè potrebbe essere ritenuto colpevole di culpa in eligendo e/o vigilando? L'eventuale rivalsa su detti professionisti sarebbe difficoltosa e con poche probabilità di recupero economico effettivo. Grazie
#2 Inviato 13 Settembre, 2020 Circolare 24/2020 AdE: ...omissis....L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 461997, n. 471. Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. dtera dice: Il privato, in buona fede, oltre a nominare professionisti iscritti ai relativi alibi e qualificati/autorizzati per l'incarico cosa potrebbe fare? Perchè potrebbe essere ritenuto colpevole di culpa in eligendo e/o vigilando? Penso che la scelta di professionisti di cui sia verificata l'iscrizione ai relativi albi/ordini/elenchi, la possibilità di asseverare e porre visti, sia tutto quanto possa fare un privato; volendo le verifiche si possono estendere ai carichi pendenti, ma applicata la "diligenza del buon padre di famiglia" non si puo' esigere oltre. In questo caso non c'è colpa in eligendo; se il direttore lavori e l'amministratore fanno il loro dovere non si incappa neppure nella colpa in vigilando. Come indica la circolare di AdE, è il contribuente che viene sottoposto a verifica documentale, esattamente come accade ora per le "normali" detrazioni; se emergessero delle irregolarità determinate dal lavoro dei professionisti, la via è solo quella della richiesta danni nei loro confronti. Io penso che i professionisti siano ben consapevoli della pessima pubblicità portata da un problema causato per una asseverazione o un visto farlocchi, per non parlare dei danni economici che potrebbero patire.
#3 Inviato 14 Settembre, 2020 -Buongiorno- Di fatto la mia domanda non si riferiva alla circolare 24/E Ag. entrate - Avv. Ruffini - ma all'interrogazione 5-04585 Currò- alla quale ha risposto, nella seduta 10.9.2020 (penso ?) il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Viollarosa. Testo che ho recuperato.
#4 Inviato 15 Settembre, 2020 Metto a disposizione il testo per chi volesse leggerlo: Pero', la risposta in commissione data dall'on. Villarosa è il copia incolla di quanto scritto nella circolare AdE n. 24/2020 e delle disposizioni in materia di recupero delle detrazioni indebite, già in vigore ben prima dell'avvento del 110%.