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Glatin

Infiltrazioni da terrazza a livello

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Leonardo53 dice:

Guarda questa foto.

Se sei in queste condizioni e tu sei MARIO, tu devi pagare 2/3

Hai centrato in pieno il problema, io sono nella situazione di Mario. Ma le interpretazioni dell'art.1126 ed ora anche 1125 sono differenti. Chi ha ragione? Possibile che debbo fare una causa per una questione d'interpretrazione della legge? 

Io ti posso rispondere perché ho avuto un problema simile di infiltrazioni mai risolte e siamo in causa con l'amministratore precedente. 
Confermo la ripartizione 1/3 e 2/3 e se ci sono lavori da fare non decide solo l'inquilino con l'infiltrazione ma deve essere approvato da tutta la scala

Glatin dice:

Hai centrato in pieno il problema, io sono nella situazione di Mario. Ma le interpretazioni dell'art.1126 ed ora anche 1125 sono differenti. Chi ha ragione? Possibile che debbo fare una causa per una questione d'interpretrazione della legge? 

Se sei nella situazione di MARIO, solo tu sei sotto il lastrico per cui solo tu paghi 2/3

JOSEFAT dice:

Io  invece sostengo che le spese debbano dividersi in base all'art. 1125 c.c.

C'è una sola sentenza a proposito e riguarda un box sotto un lastrico per cui tenuto conto del basso valore del box, il Giudice decise in via equitativa.

La Norma però dice altro e noi dobbiamo attenerci alla Norma se, come pare, Glatin non vuole andare in causa fino in Cassazione per rischiare, magari tra 10 anni, di avere torto a sentenza definitiva.

Se poi vogliamo leggere una sentenza di Cassazione:

 

In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 cod. CIV., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 cod. civ. che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perchè in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.

Cass. 15/7/2003 n. 11029

Ho capito che se viene applicato l'art. 1126 del c.c., quello di sotto paga 2/3 e quello di sopra 1/3. Se invece, come ritengo sia più corretto, in quanto trattasi di solo 2 unità immobiliari, venisse applicato l'art. 1125 del c.c. e non il 1126, la ripartizione delle spese sarebbe del tutto diversa ed a mio avviso più equa.

 

In ogni caso mi siete stati molto utili. Grazie molte, questo forum è un bell'esempio di collaborazione tra illustri sconosciuti. 

Mi sono collegato solo adesso e ho letto i vostri interventi. A parte la spassosa sequenza di post prima di capire ciò che il primo post sottintendeva chiaramente (A proprietario di lastrico e appartamento sullo stesso livello; B proprietario dell’appartamento sottostante) io sono della stessa opinione di Josefat ... come è noto. L’art. 1126 cc si applica quando vi sono più livello sottostanti, che partecipano alla spesa spartendosi i 2/3. Nel caso di specie la copertura di un solo livello è del tutto equiparabile alla riparazione di un solaio, la cui spesa va quindi ripartita al 50%. La sentenza postata da Leonardo è di 15 anni fa. Personalmente ritengo che possa essere applicata analogicamente la sentenza più recente citata da qualcuno, e cioè quella citata qui (2015):

 

--link_rimosso--

 

 

 

  • Mi piace 1
bilbetto dice:

La sentenza postata da Leonardo è di 15 anni fa.

Anche il codice civile è del 1942 ma non per questo non è più valido, tanto più che se pur novellato nel 2013 non ha aggiunto niente di nuovo.

Quella sentenza da te citata è stata emessa da un Tribunale ordinario e, come avevo ià anticipato, il Giudice aveva ritenuto di agire in via equitativa in quanto si trattava di soli box.

Te la sentiresti di consigliare a qualcuno di resistere in giudizio fino in Cassazione forte di quella sentenza da te citata?

Aggiungo che leggendo per intero la sentenza, è stato applicato l'art. 1125 perchè non si trattava di infiltrazione da lastrico solare ma da terrapieno condominiale ai box sottostanti interrati.

Pertanto, nel caso in sentenza non si tratta nemmeno di lastrico solare che copre un volume sopra terra, bensì di un solaio che copre i box interrati.

 

A volte le massime traggono in inganno

Modificato da Leonardo53

Di finire in giudizio non lo consiglierei a nessuno ... neanche al mio peggior nemico. Cercherei di usare il buon senso ... ma con un buon avvocato le interpretazioni legislative se Dio vuole cambiano, eccome. D’altronde se qualcuno non ci provasse non saremmo qui a parlare di sentenze.

bilbetto dice:

Mi sono collegato solo adesso e ho letto i vostri interventi. A parte la spassosa sequenza di post prima di capire ciò che il primo post sottintendeva chiaramente (A proprietario di lastrico e appartamento sullo stesso livello; B proprietario dell’appartamento sottostante) io sono della stessa opinione di Josefat ... come è noto. ......

Se il primo post sottintendeva chiaramente (A proprietario di lastrico e appartamento sullo stesso livello; B proprietario dell’appartamento sottostante),

leggendo attentamente il post#3 in cui Glatin scrive:

"In base alla giurisprudenza costante della Suprema corte, la riparazione di un lastrico solare-terrazza a livello, di proprietà ed uso esclusivo è imputabile per 1/3 al proprietario del lastrico-solare e per 2/3 gli altri condomini interessati che in questo caso sono lo stesso proprietario della terrazza ed il proprietario dell'appartamento sottostante, per i quali tale lastrico solare funge anche da copertura. Sostanzialmente Il proprietario della terrazza risponde di 2/3 di tale spesa, ed il proprietario dell'unità sottostante di 1/3."

si deduce che  gli appartamenti coperti erano due e non uno solo.

Da questa affermazione e da altre fuorvianti ha avuto origine quella che tu definisci la spassosa sequenza di risposte.

 

G.Ago dice:

Se il primo post sottintendeva chiaramente (A proprietario di lastrico e appartamento sullo stesso livello; B proprietario dell’appartamento sottostante),

leggendo attentamente il post#3 in cui Glatin scrive:

"In base alla giurisprudenza costante della Suprema corte, la riparazione di un lastrico solare-terrazza a livello, di proprietà ed uso esclusivo è imputabile per 1/3 al proprietario del lastrico-solare e per 2/3 gli altri condomini interessati che in questo caso sono lo stesso proprietario della terrazza ed il proprietario dell'appartamento sottostante, per i quali tale lastrico solare funge anche da copertura. Sostanzialmente Il proprietario della terrazza risponde di 2/3 di tale spesa, ed il proprietario dell'unità sottostante di 1/3."

si deduce che  gli appartamenti coperti erano due e non uno solo.

Da questa affermazione e da altre fuorvianti ha avuto origine quella che tu definisci la spassosa sequenza di risposte.

 

Il mio commento non voleva essere offensivo e se lo hai interpretato in questo modo me ne scuso.

 

Io ho interpretato (correttamente) quell’ “interesse” non come “interessato dalla copertura” quanto “interessato all’intervento” ... interpretazione del tutto plausibile per un non addetto ai lavori.

 

In ogni caso posto uno dei tanti commenti sul tema riguardante il lastrico solare a copertura di una sola u.i. o un solo livello:

 

 

Nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino "coperto" i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi. Pertanto, in caso comunque di riparazione di terrazza a livello sovrastante un'unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res.
(estratto a cura dell’Avv. Edoardo Riccio)

Modificato da bilbetto

Peraltro, giova sottolineare che l’art. 1126 non considera la fattispecie di una terrazza che fa da copertura ad una sola u.i. tant’è vero che dispone che il 2/3 della spesa sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve. 

 

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