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Infiltrazione su terrazzo di proprieta'.

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Chiedo scusa se ripropongo la stessa domanda gia' posta in qualche post precedente e di cui non ho mai avuto risposta. Nel condominio esiste un terrazzo di proprieta' esclusiva che copre una parte di appartamenti. 

1- la parte aggettante di questo terrazzo (quella che fuoriesce dai muri perimetrali dell'appartamento sottostante) copre, in parte, un terrazzo a livello che, a sua volta e nella sua interezza, copre altri appartamenti. Prima domanda: la parte aggettante si puo' considerare tale oppure no in quanto copre parzialmente un terrazzo a livello (solo per la parte aggettante)? Fate conto che se il terrazzo a livello ( che inizia dal muro perimetrale dell'appartamento di appartenenza) misura 70 mq circa, la parte aggettante del terrazzo sovrappos

nic dice:

Chiedo scusa se ripropongo la stessa domanda gia' posta in qualche post precedente e di cui non ho mai avuto risposta. Nel condominio esiste un terrazzo di proprieta' esclusiva che copre una parte di appartamenti. 

1- la parte aggettante di questo terrazzo (quella che fuoriesce dai muri perimetrali dell'appartamento sottostante) copre, in parte, un terrazzo a livello che, a sua volta e nella sua interezza, copre altri appartamenti. Prima domanda: la parte aggettante si puo' considerare tale oppure no in quanto copre parzialmente un terrazzo a livello (solo per la parte aggettante)? Fate conto che se il terrazzo a livello ( che inizia dal muro perimetrale dell'appartamento di appartenenza) misura 70 mq circa, la parte aggettante del terrazzo sovrappos

La parte aggettante sarà a cura del proprietario del lastrico il resto a norma dell'art. 1126 cc, 1/3 a lui e i 2/3 a spese dei proprietari coperti dal lastrico fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni diverse.

Tullio01 dice:

La parte aggettante sarà a cura del proprietario del lastrico il resto a norma dell'art. 1126 cc, 1/3 a lui e i 2/3 a spese dei proprietari coperti dal lastrico fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni diverse.

Grazie, ma volevo sapere dalla descrizione fatta se la porzione descritta, nonostante coprisse un terrazzo a livello, si poteva considerare aggettante. Di solito le parti aggettanti si affacciano nel vuoto. Poi per la seconda domanda vorrei conoscere se il condominio e' interessato solo al ripristino delle piastrelle oppure anche al loro costo e se si con quale riferimento ( sempre se non ci sono piastrelle di recupero, come di solito succede) . 

Prova a leggere questa,se corrisponde alle tue domande...

 

Le spese necessarie a conservare la funzione di copertura della terrazza a livello si ripartiscono ai sensi dell'articolo 1126, codice civile ( Cassazione n. 15389/00 )

Quindi un terzo sarà a carico del condomino che ne ha l'uso esclusivo e i restanti 2/3 saranno a carico degli altri condomini della parte dell'edificio che risulta coperta dalla terrazza in questione, mentre per la parte che non copre altri locali la spesa sarà interamente a carico del proprietario della terrazza.

Le spese di pavimentazione della terrazza a livello,di rifacimento dei parapetti e simili,invece, spettano esclusivamente al condomino proprietario esclusivo,in quanto essenziali non alla copertura,bensì alla praticabilità della terrazza stessa. Lastrici, terrazze, coperture. Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726 Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ.

Modificato da giglio2
giglio2 dice:

Prova a leggere questa,se corrisponde alle tue domande...

 

Le spese necessarie a conservare la funzione di copertura della terrazza a livello si ripartiscono ai sensi dell'articolo 1126, codice civile ( Cassazione n. 15389/00 )

Quindi un terzo sarà a carico del condomino che ne ha l'uso esclusivo e i restanti 2/3 saranno a carico degli altri condomini della parte dell'edificio che risulta coperta dalla terrazza in questione, mentre per la parte che non copre altri locali la spesa sarà interamente a carico del proprietario della terrazza.

Le spese di pavimentazione della terrazza a livello,di rifacimento dei parapetti e simili,invece, spettano esclusivamente al condomino proprietario esclusivo,in quanto essenziali non alla copertura,bensì alla praticabilità della terrazza stessa. Lastrici, terrazze, coperture. Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726 Sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 cod. civ.

Grazie. Capisco allora che la pavimentazione spetta al proprietario. Quindi decadono le mie successive domande circa la valutazione dei costi delle piastrelle. 

nic dice:

Grazie, ma volevo sapere dalla descrizione fatta se la porzione descritta, nonostante coprisse un terrazzo a livello, si poteva considerare aggettante.

SI si considera aggettante perchè al di sotto non c'è un ambiente chiuso a cui faccia da copertura, ma c'è un terrazzo.

Modificato da Tullio01

Grazie tullio, mi hai risolto un dilemma sorto con il proprietario che affermava il  il contrario. Speriamo perche' poi la giurisprudenza non e' che sia molto chiara. Infatti in altre sentenze leggevo, a prescindere del vuoto sotto l'aggetto, che la parte aggettante si considera facente parte dell'intero terrazzo in quanto guaina, massetto, e piastrellatura si doveva considerare tutt'uno con l'intero terrazzo. Parlavano di continuità senza alcuna separazione evidente. 

Tullio01 dice:

SI si considera aggettante perchè al di sotto non c'è un ambiente chiuso a cui faccia da copertura, ma c'è un terrazzo.

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