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Indire assemblea dei condomini

buongiorno vorrei sapere se i condomini possono indire un'assemblea per indurre l'amministrator a adeguare il suo compenso agli altri amministratori del nostro supercondominio di 12 condomini

Art. 66 (inderogabile)

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, puo’ essere convocata in via straordinaria dall’ amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e’ fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Potete convocare l'assemblea con lo specifico odg , se ritenete la cosa urgente...

durante l'assemblea condominiale indetta dal'amministratore si possono inserire altre discussioni

Se sono argomenti differenti da quelli prevsiti dall'OdG, no.

Di solito è inserita la voce"eventuali e varie".,
Nelle varie ed eventuali si può discutere ma non deliberare, nel caso le delibere sarebbero annullabili, fatto salvo non ci sia l'unanimità con 1000/1000

 

E' nulla (oggi annullabile --> Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806) la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce «varie ed eventuali» dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

Tale formula, infatti, stante la sua genericità ed insignifìcanza, non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.

La formula « varie ed eventuali » che nella prassi si usa inserire come ultimo argomento dell' ordine del giorno, inoltre, è di regola riservato a mere «comunicazioni» che in assemblea intende fare l'amministratore o qualche condomino su argomenti di ordinaria amministrazione e non prelude ad alcuna deliberazione la quale, al massimo, può essere rinviata ad seduta, previa idonea informazione del suo oggetto. (Tribunale di Napoli, 11 luglio 2002, n. 11201)

Annullabili entro i 30 giorni e quindi come anche tutte quelle delibere prese in difetto di maggioranza. Ma nessuno vieta di prendere delibere annullabili ed aspettare pazientemente l'eventuale impugnazione che nella stragrande maggioranza dei casi non arriverà mai. 😂

Annullabili entro i 30 giorni e quindi come anche tutte quelle delibere prese in difetto di maggioranza. Ma nessuno vieta di prendere delibere annullabili ed aspettare pazientemente l'eventuale impugnazione che nella stragrande maggioranza dei casi non arriverà mai. 😂
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