Vai al contenuto
Andrea T

Indennità occupazione per lavori ristrutturazione

Buonasera,

vi pongo una domanda che sicuramente è stata fatta più volte.

Il mio condominio si appresta ad eseguire la ristrutturazione delle facciate. Dal lato interno lo stesso confina con il suolo di un altro condominio. Tra il mio condominio e il loro ci sono circa 20 metri di cortile. Ovviamente per poter effettuare i lavori necessito di mettere il ponteggio per circa 2 metri di larghezza sul suolo dell'altro condominio. Considerando che non vi è alcuna ulteriore possibilità per eseguire le opere l'indennità di occupazione del suolo altrui è dovuta? Ci tengo a precisare che l'occupazione del ponteggio non creerebbe alcun danno sia alla manovra e tantomeno limita l'uso dello spazio perchè è un condominio di soli garage senza alcuna abitazione. In questo caso non subentra l'art.843 ed è dovuta solo l'indennità in caso di danni?

Esattamente.. non c'è indennità per occupazione di suolo ma solo un'indennità nel caso ci siano danni cagionati dai lavori o dall'impalcatura stessa

Ciao Giovanni...

ti ringrazio per la risposta...

hai giurisprudenza o sentenze recenti nel merito?

meglio che niente se hai qualcosa....non voglio pagare soldi che non devo....

Cass. n. 3494/75

ai fini della riconosciuta necessità, cui l’art. 843 c.c. subordina la concessione dell’accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l’unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo

Cass. 27 gennaio 2009 n. 1908

atteso che la dottrina dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del vicino come espressione di un'obbligazione propter rem, appare più confacente alla lettera della legge, considerare l'espressione "indennità" in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita

--link_rimosso--

http://www.aduc.it/articolo/lavori+condominiali+accesso+alle+abitazioni+private_17341.php

Ti ringrazio infinitamente....sei stato gentilissimo e utilissimo!!!! Grazie ancora....

Salve,

sono nuovo del forum.

io avrei un caso analogo o quasi a quello di prima.

In pratica io sono proprietario di un piano rialzato di un condominio di 7 piani.

la mia abitazione ha anche due terrazzi uno fronte l'altro retro che abitualmente utilizzo, il primo prospetto principale, come area giochi per il bimbo e parcheggio scooter, l'altro sul retro come lavanderia e varie.

in considerazione del fatto che a breve dovranno essere eseguiti i lavori di rifacimento dello stabile, volevo sapere se per il montaggio dell'impalcatura che occuperà entrambi le mie pertinenze privandomi del bene, mi spetterebbe un corrispettivo per il disagio.

grazie mille.

saluti

Non posso che ribadire quanto già detto....

 

Copio e incollo

 

Più complessa è la questione relativa all’indennità

Tale complessità deriva dall’incertezza, o forse sarebbe più corretto dire dal contrasto d’opinioni, che si riscontra scorgendo le sentenze della Corte di Cassazione

Fotografa benissimo la situazione una pronuncia del gennaio 2009 nella quale si è affermato che:

Sul punto (ossia sull’indennità n.d.A.) si rilevano due opposte correnti di pensiero, a cui fanno capo due differenti orientamenti giurisprudenziali,[…]: l'una ritiene che l'indennità debba essere liquidata solo in caso di danni, poiché l'accesso al fondo del vicino, per la esecuzione di un'opera, permette implicitamente che l'accesso sia accompagnato dal deposito di cose strumentali all'esecuzione dell'opera, con il conseguente obbligo del depositante di provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello status quo ante, di tal che collega l'indennità all'ipotesi di danni ulteriori oltre quelli connessi alla semplice occupazione del suolo; l'altra ritiene che l'obbligo imposto dall'art. 843 c.c., al proprietario di consentire al vicino l'accesso al suo fondo per la costruzione o riparazione di un'opera e la corrispondente facoltà riconosciuta al vicino di accedere al fondo attiguo allo stesso fine, hanno natura di limitazioni legali della proprietà e intende, invece, l'indennità come preventiva liquidazione del danno che potrebbe derivare al proprietario del fondo dal passaggio e dal protrarsi dell'occupazione.

Orbene, atteso che la dottrina dominante considera l'obbligo del proprietario di consentire l'accesso o il passaggio del vicino come espressione di un'obbligazione propter rem, appare più confacente alla lettera della legge, considerare l'espressione "indennità" in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita”(così Cass. 27 gennaio 2009 n. 1908

Fonte:

lavorincasa.it

Vorrei porvi una domanda a riguardo della mia situiazione condominiale.

Abito in una palazzina di due piani con due appartamenti per piano. Il terzo piano, ovvero sottotetto accessibile da botola nel giroscale è di mia proprietà esclusiva (rogitato). Bene, ora ho ottenuto dal Comune la possibilità di sopraelevarlo per rivacarne due unità abitative. In questo caso, dove il sottotetto è già di mia proprietà devo comunque corrispondere una indennità agli altri condomini? Se si, in che termini? Come faccio a calcolare tale indennizzo? La superficie in qui sorge l'edifico è di circa 150 mq ed il suo valore è di circa 300€/mq.

Grazie mille a chi mi sa rispondere.

Giorgio

×